CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 settembre 2013, n. 21310

Tributi – Illegittima l’imposizione in misura proporzionale anziché fissa all’imposta di registro della sentenza che decide la collocazione privilegiata di un credito già ammesso al passivo fallimentare

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 43/26/07, depositata il 18 gennaio 2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava la decisione n. 176/03/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che aveva accolto il ricorso della contribuente A.P.N.A.L. avverso l’avviso di liquidazione n. Prot. 29625 Cron. 463 che aveva assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale la sentenza del Tribunale che aveva deciso la collocazione privilegiata di un credito già ammesso a passivo fallimentare.

Secondo la CTR, la sentenza era da tassarsi in misura fissa perché la stessa non aveva accertato un diritto di credito.

Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.

La contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.p.r. 131/86 e dell’art. 8 della prima parte della tariffa allegata al d.p.r. 131/86 con riferimento alla nota 2 in calce al cit. art. 8 prima parte tabella allegata al d.p.r. 131/86”, deducendo, a riguardo, che la sentenza tassata, “avendo natura meramente dichiarativa” del carattere privilegiato del credito ammesso al passivo, doveva scontare l’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui alle sentenze “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” deve applicarsi l’aliquota dell’1%; non potendosi, invece, applicare, concludeva l’Agenzia delle Entrate, il combinato disposto di cui all’art. 40 d.p.r. n. 131 del 1986 e Nota II al cit. art. 8 Parte Prima, della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, che prevedeva il pagamento in misura fissa solo per le sentenze di condanna a corrispettivi soggetti a IVA. Il quesito era: “Il limite dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alle sentenze con cui viene disposto il pagamento di corrispettivi ovvero di prestazioni soggette a IVA opera solo in relazione agli specifici atti indicati nella nota II in calce all’art. 8, parte prima, della tariffa allegata al d.p.r. 131/86 con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale alla sentenza di mero accertamento e, in particolare, alle sentenze con cui viene ammesso un credito al passivo fallimentare”.

Il motivo è infondato.

Secondo questa Corte, l’art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, s’applica esclusivamente alle sentenze ricognitive di crediti, non a quelle che accertano il grado di collocazione distributiva, che in effetti nulla aggiungono rispetto al credito in precedenza accertato; invero, se non fosse cosi, potrebbe realizzarsi una vietata duplicazione o triplicazione d’imposta; per es., nella fattispecie pervenuta all’esame, l’ammissione del credito al passivo fallimentare è avvenuta sulla scorta di titoli giudiziali, decreti ingiuntivi, che avevano già scontato l’imposizione in misura proporzionale, ai sensi del ridetto 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass. sez. trib. n. 10588 del 2007).

2. Poiché il richiamato orientamento si è formato dopo l’introduzione della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.