IRAP: non applicabile ai professionisti con dipendenti a tempo parziale - Cassazione sentenza n. 22020 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22020 depositata il 26 settembre 2013 intervenendo in materia dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP ha statuito che il dipendente part- time non aumenta necessariamente la capacità produttiva, per cui il professionista che si avvale dell’opera dello stesso non è tenuto a versare l’Irap. Pertanto la Corte meglio definisce il principio di diritto dell’ “autonoma organizzazione” ai fini IRAP.
La vicenda ha riguardato un professionista che aveva chiesto, vanamente, il rimborso dell’IRAP versata per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa. Il contribuente rivoltosi alla Commissione Tributaria vedeva riconosciute le sue ragioni. L’Amministrazione Finanziaria avverso la decisione dei giudici di merito propone ricorso alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza. 
La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
I giudici del Palazzaccio tra le motivazioni alla base del rigetto del ricorso evidenziano come “l’automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatone ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”. Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti).”

Per gli Ermellini risulta evidente che non può essere accolta la tesi di molti contribuenti secondo cui per autonoma organizzazione si debba intendere una struttura capace di produrre di per sè sola reddito, prescindendo dall’apporto del professionista o del lavoratore autonomo, in quanto tale tesi escluderebbe dall’applicazione dell’IRAP quasi tutte le attività professionali e di lavoro autonomo.

L’IRAP però “coinvoge una capacità produttiva che può non essere compiutamente autonoma, ma deve essere sempre impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista”, e che quindi deve essere riconducibile a “un insieme di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know – how del professionista”.

I giudici di legittimità sottolineano che non può esserci automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, in quanto vi sono casi in cui il dipendente (magari part -time) non accresce la capacità produttiva del professionista:è quindi compito del giudice accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca elemento potenziatore ed aggiunntivo ai fini della produzione del reddito.

Nel caso in esame la Cassazione respinge il ricorso in quanto ritiente che non emergano elementi tali da far dedurre che il dipendente part time abbia potenziato la capacità produttiva del contribuente.