La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21876 depositata il 24 settembre 2013 intervenendo in tema di espropriazione presso terzi ha confermato il principio giuridico secondo cui una volta emessa l’ordinanza di assegnazione non è più consentita opposizione volta a contestare la pignorabilità della somma assegnata.
Pertanto alla luce di tale principio non è opponibile il pignoramento di Equitalia, o latri esattori, sullo somme già assegnate. Spese legali compensate se l’esattore ha accordato la rateizzazione del debito.
La vicenda ha riguardato un contribuente che si era visto pignorare presso terzi somme di denaro da parte di Equitalia poli spa contro cui aveva presentato ricorso al Tribunale che respingeva le doglianze del contribuente. La sentenza veniva confermata anche dalla Corte di Appello. Per cui il contribuente proponeva ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza basandolo su due motivazioni.
Gli Ermellini nel ritenere inammissibile il ricorso del contribuente avverso la sentenza della Corte Territoriale hanno ricordato che “Nell’esecuzione per espropriazione la contestazione della pignorabilità d’un bene o di una somma di denaro, importando la negazione del diritto di agire in executivis, implica non già un ‘opposizione agli atti esecutivi, bensì un ‘opposizione all’esecuzione (cfr., e pluribus, Cass. 3.8.05 n. 16262) e, perciò l’appellabilità della sentenza che su di essa decida (ai sensi del nuovo regime impugnatorio dettato dall’art. 616 c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, nuovo regime che, appunto, si applica alle sentenze pubblicate – come quella in esame – dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della predetta modifica: cfr. Cass. 17.8.2011 n. 17321; Cass. 6.6.2011 n. 12165; Cass. 21.1.2011 n. 1402; Cass. 27.9.2010 n. 20324).”
Infine, rileva la Corte Suprema, dopo che sia stata emessa l’ordinanza di assegnazione, non è più proponibile opposizione alcuna basata sull’asserita impignorabilità del bene: non l’opposizione all’esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la pendenza di un procedimento esecutivo. Continuano i giudici di legittimità “È appena il caso di rammentare la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado delle questioni inerenti alla proponibilità dell’azione (cfr., ex aliis, Cass. 18.4.07 n. 9297) e la non necessità di fissazione del termine dì cui all’art. 384 co. 3° c.p.c. quando la questione rilevata sia esclusivamente di diritto (v. Cass. S.U. 30.9.2009 n. 20935 e Cass. 23.8.11 n. 17495).”