INPS – Messaggio 24 settembre 2013, n. 15005

Pensioni di inabilità della Gestione dipendenti pubblici – iter procedurale

Nei confronti degli iscritti alla Gestione dei dipendenti pubblici, l’accertamento sanitario degli stati di invalidità finalizzato alla concessione di una prestazione pensionistica, è demandato a distinti organismi (Commissioni mediche ospedaliere, Commissioni mediche operanti presso le Aziende sanitarie locali, Commissioni mediche di verifica) individuati dall’art. 3 del Decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell’economia e finanze, in relazione all’amministrazione pubblica di appartenenza del personale (cfr. circolare Inpdap n. 37 del giorno 11 giugno 2004).

Lo stesso decreto prevede, all’art. 4, l’invio ad altro organismo sanitario di accertamento medico, sempre nell’ambito di quelli previsti dal citato art. 3, qualora la competente commissione medica, per comprovati eventi eccezionali, non sia in grado di operare l’accertamento sanitario richiesto.

Per i procedimenti di riconoscimento della causa di servizio ai fini di un trattamento di privilegio, per le fattispecie previste dall’art. 6 del decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, la normativa vigente in materia prevede il  coinvolgimento di due distinti comitati, in relazione alla Cassa pensioni cui risulta essere iscritto il dipendente, che devono riconoscere il nesso di causalità tra l’inabilità sopravvenuta e l’attività lavorativa svolta.

In particolare per gli iscritti alla Cassa Stato tale competenza è demandata al Comitato di verifica per le cause di servizio (art. 10 del DPR n. 461/2001) mentre per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, Cassa pensioni sanitari, Cassa pensioni insegnanti d’asilo e Cassa pensioni ufficiali giudiziari la causa di servizio deve essere accertata dal Comitato tecnico per le pensioni di privilegio (art. 12 della legge n. 274/1991).

Alla luce di quanto esposto, si invitano le sedi dell’Istituto a coinvolgere esclusivamente, nella fase istruttoria del procedimento amministrativo tendente all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per la concessione di un trattamento di inabilità degli iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici, gli organismi competenti in relazione all’amministrazione di appartenenza dell’interessato.

In particolare nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere. Le CMO territorialmente competenti sono quelle individuate sulla base dell’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se l’iscritto è pensionato o deceduto, della residenza, rispettivamente, del pensionato o dell’avente diritto. Per i dipendenti  dei Ministeri della difesa e dell’interno non appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia gli accertamenti sono espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servizio ovvero risiedono qualora pensionati o aventi diritto. In caso contrario i suddetti accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del Dlgs 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del Dlgs 29 giugno 1998, n. 278, competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori.

Per i dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione medica operante presso l’Azienda sanitaria locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell’avente diritto, qualora l’iscritto sia, rispettivamente, pensionato o deceduto.

Nei confronti degli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i., in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l’ente di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell’avente diritto qualora l’iscritto sia, rispettivamente, pensionato o deceduto.