CCNL Pubblici esercizi – Personale artistico: Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo

ACCR 15-12-2011

  Parte 1

Premessa – Costituzione Delle Parti

Il giorno 15 dicembre 2011, in Roma

tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con la partecipazione dell’Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo e la SLC-CGIL, il SIAM-SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL;

si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.

  Parte 2

Politiche Per Il Governo Del Settore

Le parti, con il presente Contratto, ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema al fine di destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatone, mezzi e risorse congrui a valorizzare le risorse umane e le imprese operanti nel settore.

Per favorire l’adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.

In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.

  Parte 3

Integrale Applicazione Della Contrattazione

Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l’accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente CCNL ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.

Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.

  Parte 4

Tutele Previdenziali

Alla grande incidenza della produzione culturale e dello spettacolo nella società civile odierna, non fa riscontro una strategia culturale e di mercato che si occupi seriamente del settore, proponendo e promuovendo regole adeguate e leggi moderne, capaci di tutelare i lavoratori che vi operano e, nel contempo, di rilanciarne la competitività delle imprese.

Le disposizioni relative alle tutele dei lavoratori dello spettacolo, che vanno dal collocamento alla previdenza, assistenza, disoccupazione ecc., risalgono ad oltre mezzo secolo fa, comportando un aumento dell’incertezza normativa, non più adeguata al mutato contesto lavorativo, e un sempre più diffuso impoverimento delle figure artistiche del nostro Paese.

Le parti in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell’attività, della programmazione dell’offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

Le parti richiedono l’istituzione di un tavolo di confronto per la discussione di un adeguato sistema di protezione sociale che riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.

In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.

Resta inteso che ogni eventuale modifica legislativa che intervenga sulle materie sopra richiamate allargando la sfera dei diritti, con particolare riferimento ai lavoratori precari, sarà oggetto di tempestivo esame delle parti firmatarie del presente CCNL al fine di darne effettiva fruibilità anche contrattuale.

  Parte 5

Osservatorio Nazionale

Le parti intendono riconfermare un ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti definiscono nell’ambito della contrattazione collettiva affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori.

In considerazione della importanza che la bilateralità riveste per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente CCNL, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.

Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.

  Parte 6

Dialogo Sociale

Le parti, in virtù dell’allargamento e della compiuta Unione Economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.

  Parte 7

Semplificazione Amministrativa

Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Governo e ai Ministeri competenti l’attivazione di un tavolo di confronto per l’adozione di provvedimenti che consentano alle imprese del settore di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, anche attraverso l’utilizzo dell’autocertificazione, evitando richieste di documenti superflui o duplicazioni degli stessi, con particolare riferimento ai fenomeni di discontinuità e saltuarietà dei rapporti di lavoro e di alta mobilità professionale degli addetti.

  Parte 8

Abusivismo

Inoltre le Parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte le iniziative opportune tese a favorire e a salvaguardare l’esercizio di una concorrenza leale, sia attraverso iniziative mirate alla ridefinizione del quadro legislativo, sia attraverso interventi tesi a far applicare con sistematicità e rigore il sistema dei controlli previsti dall’attuale legislazione.

A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro anche in raccordo con l’Osservatorio nazionale che dovrà terminare i suoi lavori entro il 30 settembre 2012 dalla data di stipula del presente accordo.

  Parte 9

Erga Omnes

Le Parti al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l’adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.

  Parte 10

Mercato Del Lavoro

Prima dell’articolo 10 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è inserito il seguente

Art. … – Disciplina della successione dei contratti a termine

Le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 247/2007, convengono che la disciplina sulla successione dei contratti a termine non trova applicazione per il persona/e che, nei termini di cui al D.P.R. 1525/1963 n. 49:

a) svolge mansioni artistiche;

b) non svolgendo mansioni strettamente artistiche, collabora comunque alla preparazione, produzione e/o esecuzione dello spettacolo.

All’articolo 25 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 si inseriscono le seguenti figure professionali.

  Parte 11

Classificazione (art. 25)

1° Livello:

– Cantante Lirico

– Coreografo

– Light designer

– Scenografo

– Cabarettista

L’articolo 34 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è sostituito dal seguente.

  Parte 12

Tabelle Paga E Forfetizzazioni (art. 34)

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro le aziende liquideranno la gratifica natalizia (art. 26) la gratifica di ferie (art. 27) e le ferie (art. 20), contestualmente alla corresponsione della retribuzione.

A questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate di un importo pari al 24,99% della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze percentuali sulla retribuzione dei suddetti istituti come appresso specificati:

gratifica natalizia:8,33%
gratifica ferie:8,33%
ferie:8,33%

Analogamente ed in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 32 le retribuzioni giornaliere maggiorate dei ratei delle gratifiche, dovranno essere integrate di un importo pari al 7,50% delle stesse (incidenza TFR).

Dal 1° gennaio 2012

(a)
Retribuzione giornaliera

(b)
Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99%

(c)
Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50%

tipo A1° livello

57,81

72,26

77,67

2° livello

53,83

67,28

72,33

3° livello

49,85

62,31

66,99

tipo B1° livello

48,86

61,08

65,64

2° livello

45,22

56,52

60,75

3° livello

41,23

51,53

55,40

tipo C1° livello

51,84

64,80

69,66

2° livello

48,06

60,07

64,59

3° livello

44,09

55,11

59,24

Dal 1° gennaio 2013

(a)
Retribuzione giornaliera

(b)
Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99%

(c)
Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50%

tipo A1° livello

61,59

76,98

82,75

2° livello

57,35

71,68

77,06

3° livello

53,11

66,38

71,38

tipo B1° livello

52,05

65,07

69,94

2° livello

48,18

60,21

64,73

3° livello

43,92

54,90

59,03

tipo C1° livello

55,23

69,04

74,21

2° livello

51,21

64,00

68,81

3° livello

46,98

58,71

63,11

Dal 1° gennaio 2014

(a)
Retribuzione giornaliera

(b)
Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99%

(c)
Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50%

tipo A1° livello

65,38

81,71

87,83

2° livello

60,88

76,08

81,80

3° livello

56,37

70,46

75,76

tipo B1° livello

55,25

69,07

74,23

2° livello

51,13

63,91

68,70

3° livello

46,62

58,27

62,65

tipo C1° livello

58,62

73,28

78,77

2° livello

54,35

67,93

73,04

3° livello

49,86

62,32

66,99

L’articolo 35 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è sostituito dal seguente.

  Parte 13

Indennita’ Supporti Tecnici (art. 35)

Al disk-jockey sarà corrisposta una speciale indennità mensile di euro 30 a titolo di rimborso forfetario, non computabile a nessun effetto nella retribuzione, per l’utilizzo di materiale di consumo di supporti discografici, materiali di aggiornamento, attrezzature tecniche apportati dal disk-jockey ed utilizzati dallo stesso durante la prestazione lavorativa.

La speciale indennità mensile è riproporzionata in quote giornaliere in ragione delle giornate di effettiva prestazione lavorativa.

L’articolo 40 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è sostituito dal seguente.

  Parte 14

Durata E Validita’ Del Contatto (art. 40)

Il presente contratto, decorre dal 1° gennaio 2012 e sarà valido sino al 31 dicembre 2014. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Dopo l’articolo 40 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è inserito il seguente.

  Parte 15

Procedure Per Il Rinnovo Del Ccnl (art. 40)

La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.

La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.

Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Le parti concordano di attivare tutte le procedure necessarie per modificare l’art. 9 dello statuto dell’Osservatorio nazionale nei termini di seguito indicati e ad armonizzare a tale variazione lo statuto in oggetto.

  Parte 16

Assemblea (art. 9)

L’Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all’articolo 6.

Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:

– 3 voti spettano all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro FIPE;

 

– 3 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 1 alla SLC-CGIL, 1 alla FISTEL-CISL, 1 alla UILCOM-UIL.