CCNL pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo: Accordo di rinnovo per il personale artistico scritturato a tempo determinato
ACC 27-04-2005
Parte 1
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Premessa
Roma, 27 aprile 2005,
visto il Protocollo interconfederale 23 luglio 1993, il CNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo 18 dicembre 2000, l’accordo di rinnovo della Parte Economica 22 ottobre 2002,
TRA
la Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) con la partecipazione dell’Associazione italiana imprenditori locali da ballo,
E
la SLC-CGIL, il SIAM-SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL,
si e’ stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
Parte 2
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Inscindibilita` Delle Norme Contrattuali
INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI
(da inserire dopo la Sfera di applicazione)
Il presente contratto deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, modificato dall’art. 10, legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Parte 3
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Premessa
PREMESSA
Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un piu’ avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle intese e quindi prevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti.
Tale funzione e’ svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
In tal senso intendono riconfermare un ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le Parti definiscono nell’ambito della contrattazione collettiva affinche’ si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori.
Le Parti, in virtu’ dell’allargamento e della compiuta Unione economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinche’ vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonche’ alla equiparazione dei titoli professionali.
Le Parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell’attività, della programmazione dell’offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Inoltre le Parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte le iniziative opportune tese a favorire e a salvaguardare l’esercizio di una concorrenza leale, sia attraverso iniziative mirate alla ridefinizione del quadro legislativo, sia attraverso interventi tesi a far applicare con sistematicità e rigore il sistema dei controlli previsti dall’attuale legislazione.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
In particolare le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l’adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.
Parte 4
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Mercato Del Lavoro
MERCATO DEL LAVORO
Le Parti, in considerazione:
– delle caratteristiche proprie del settore, contrassegnato ad ampia mobilità professionale e territoriale e da una attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità;
– della esigenza di valorizzare la professionalità degli addetti del settore;
– della evoluzione della domanda di mercato e delle fluttuazioni dell’attività che rendono necessaria una sempre maggiore efficienza per rispondere alle esigenze della clientela;
convengono sulla opportunità di utilizzare, in un quadro di regole preventivamente concordate, tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente e dalle altre tipologie che saranno individuate dalla legislazione, in quanto applicabili al tipo di attività del settore.
Le Parti ritengono, altresì, di volersi impegnare per facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro nelle diverse tipologie, anche tramite l’Osservatorio nazionale, cui affidano funzioni di monitoraggio e di coordinamento in materia di mercato del lavoro.
Dichiarazione a verbale
Al fine di garantire alle imprese la possibilità di sviluppare efficacemente la competitività in un quadro di miglioramento della qualità dei servizi prestati e di adeguata salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionali, le Parti convengono sull’opportunità di insediare, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, una Commissione paritetica che, con cadenza quadrimestrale, si incontri con l’obiettivo di verificare l’efficacia dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento e le relative norme attuative. L’insediamento della predetta Commissione avrà luogo entro e non oltre la fine del mese di giugno 2005.
Parte 5
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Somministrazione A Tempo Determinato
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato, fermo restando i casi di esclusione previsti dal comma 5, art. 20, D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, non potrà superare nelle seguenti fattispecie:
a) intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, ecc.;
c) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
i seguenti limiti:
----------------------------------------------
Base di computo Lavoratori assumibili
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da 1 a 4 4 unita'
da 5 a 9 5 unita'
da 10 a 25 6 unita'
da 26 a 35 7 unita'
da 36 a 50 10 unita'
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Nelle imprese con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, non potrà superare il 22%.
La base di computo e’ costituita dai lavoratori occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo e regolati dal presente contratto.
Le frazioni di unità si computano per intero.
Per quanto non previsto nel presente testo in tema di somministrazione a tempo determinato, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Informazione
L’impresa utilizzatrice comunicherà preventivamente alle OO.SS. territoriali aderente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto il numero, le qualifiche dei lavoratori che intende utilizzare con contratto di somministrazione. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza l’impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi.
Inoltre, una volta l’anno, l’azienda utilizzatrice fornirà all’Osservatorio nazionale il numero dei contratti di somministrazione, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del contratto di somministrazione, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
Parte 6
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Contratto Di Ingresso
CONTRATTO DI INGRESSO
Considerata la peculiarità del settore, contrassegnato da una attività che riveste maggiormente carattere di stagionalità, saltuarietà e ciclicità nei rapporti, si prevede che in caso di assunzione di lavoratori che nel biennio precedente non abbiano maturato almeno 120 giorni nella funzione artistica e/o tecnico-artistica per la quale viene attivato il rapporto di lavoro, l’azienda potrà applicare il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento per un massimo di 90 giorni e comunque per un numero di giorni fino a concorrenza dei 120 giorni maturati a partire dal biennio precedente.
Al fine di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelli in via di costituzione, ribadito il valore strategico della formazione professionale ed individuato nell’Osservatorio nazionale la sede piu’ idonea per la realizzazione di questi fini, le impresse comunicheranno, all’Osservatorio nazionale, i dati relativi ai lavoratori assunti con contratto di ingresso, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, per consentire agli stessi la partecipazione alle iniziative formative che verranno realizzate dall’Osservatorio.
Parte 7
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Permesso Non Retribuito
PERMESSO NON RETRIBUITO
La scrittura potrà prevedere un periodo non retribuito concomitante con la chiusura per ferie del locale ove lo scritturato svolge la prestazione.
Dichiarazione congiunta sulla prestazione professionale
Fermo restando che il presente contratto prevede attualmente esclusivamente forme di rapporto di lavoro di tipo subordinato, le Parti, riconosciuta la specificità dell’attività lavorativa nel contesto della profonda evoluzione che il settore dell’intrattenimento ha avuto, concordano sulla necessità di procedere ad una ricognizione delle diverse tipologie di rapporto non subordinato disponibili, anche a seguito delle recenti disposizioni legislative, al fine di individuare e regolamentare l’eventuale utilizzo di tali forme in un quadro di norme certe e condivise, a tutela dei diritti dei lavoratori e degli interessi dei committenti.
In questo senso le Parti si impegnano, entro il mese di febbraio 2005, a costituire una commissione tecnica, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, con l’obiettivo di esaminare l’introduzione di rapporti di lavoro a prestazione professionale di tipo autonomo, avendo, al riguardo, particolare attenzione, alla normale contribuzione ENPALS nonche’ all’eventuale evoluzione legislativa in materia di protezione sociale.
Parte 8
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Osservatorio Nazionale
OSSERVATORIO NAZIONALE
1) Le Parti, nella consapevolezza che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle imprese, che cio’ presuppone una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, individuando i punti di forza e di debolezza, al fine di fornire un supporto tecnico alle Parti per l’esame delle varie opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale, convengono di istituire l’Osservatorio nazionale regolato da apposito Statuto che verrà definito nella stesura del contratto.
2) Gli organi di gestione dell’Osservatorio nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3) A tal fine l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
– programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 1 (diritti di informazione);
– elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti;
– sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell’attuale classificazione, formulando osservazione e proposte alle Organizzazioni stipulanti;
– esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la Pubblica amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull’intrattenimento, anche al fine di fornire alle Parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti;
– valuta l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito anche sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali, secondo le intese tra le Parti sociali.
A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (FORTE);
– attivare uno sportello di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza.
4) Successivamente all’avvio della operatività dell’Osservatorio nazionale, potranno realizzarsi in via sperimentale, con accordi tra le Organizzazioni locali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, sottoscritti dalle medesime Organizzazioni firmatarie il presente contratto, Osservatori territoriali, anche al fine di fornire elementi utili per il perseguimento degli scopi dell’Osservatorio nazionale.
Finanziamento
1) Al fine di assicurare operatività all’Osservatorio, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento e’ fissata nella misura globale dello 0,40% della retribuzione giornaliera di cui all’art. 29, colonna A del CNL 8 giugno 1995, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore.
2) Per la sola fase di avviamento dell’Osservatorio e’ stabilita una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a € 51,64 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a € 103,29 per le imprese con oltre 10 dipendenti.
3) Le modalità di riscossione delle suddette quote saranno definite dalle Parti stipulanti il presente contratto con apposito protocollo.
4) Le Parti stipulanti il presente contratto si attiveranno per richiedere la riscossione delle suddette quote in base ad apposita convenzione nazionale ai sensi della legge n. 311 del 1973 per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali.
Chiarimento a verbale
Le Parti dichiarano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si e’ tenuto conto dell’incidenza della contribuzione per il finanziamento dell’Osservatorio nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle imprese e dei lavoratori del settore.
Nota congiunta
Le Parti concordano di incontrarsi annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, per una relazione sul quadro economico e produttivo del settore in relazione alle dinamiche strutturali e alle prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
Parte 9
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Formazione Continua
FORMAZIONE CONTINUA
Le Parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio-turismo e servizi (For.Te.).
Le Parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il Fondo interprofessionale si avvalga dell’Osservatorio nazionale quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Parte 10
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Previdenza Complementare
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Parti convengono che, ai fini della realizzazione del sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore.
L’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, e potrà riguardare tutti i lavoratori cui si applichi il contratto per il personale artistico scritturato a tempo determinato da pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle Parti stipulanti il presente accordo:
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR (colonna B) a carico del lavoratore;
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR (colonna B) a carico del datore di lavoro;
– 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dalla forfettizzazione del 7,50%;
– una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico dell’azienda e € 3,62 a carico del lavoratore.
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, e’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al Fondo.
Al momento dell’adesione al Fondo il lavoratore puo’ richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
L’Osservatorio nazionale potrà svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potrà facilitare il rapporto tra associati e il Fondo attraverso l’erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di regioni a statuto speciale.
Nota a verbale
Le Parti concordano di incontrarsi in caso di importanti modifiche legislative in materia di previdenza integrativa.
Parte 11
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Indennita` Supporti Tecnici
INDENNITÀ SUPPORTI TECNICI
Al disk-jockey sarà corrisposta una speciale indennità mensile di € 26 a titolo di rimborso forfettario, non computabile a nessun effetto nella retribuzione, per l’utilizzo di materiale di consumo di supporti discografici, materiali di aggiornamento, attrezzature tecniche apportati dal disk-jockey ed utilizzati dallo stesso durante la prestazione lavorativa.
La speciale indennità mensile e’ riproporzionata in quote giornaliere in ragione delle giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Parte 12
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Retribuzione
RETRIBUZIONE
L’articolo 32 del CNL 18 dicembre 2000 e’ sostituito dal seguente.
I valori di cui all’art. 32 sono incrementati nelle misure di cui alla tabella seguente.
DALL’1 MAGGIO 2005
--------------------------------------------------------------------
Liv. Retribuzione Retribuzione Retribuzione
giornaliera giornaliera + giornaliera
forfettizzazione forfettizzata +
24,99% TFR 7,50%
--------------------------------------------------------------------
Tipo A
I 52,42 65,53 70,44
II 48,82 61,02 65,59
III 45,20 56,50 60,75
Tipo B
I 44,31 55,38 59,53
II 41,00 51,25 55,09
III 37,39 46,73 50,24
Tipo C
I 47,01 58,76 63,17
II 43,59 54,47 58,56
III 39,98 49,97 53,72
--------------------------------------------------------------------
———-
DALL’1 APRILE 2006
--------------------------------------------------------------------
A B C
Liv. Retribuzione Retribuzione Retribuzione
giornaliera giornaliera + giornaliera
forfettizzazione forfettizzata +
24,99% TFR 7,50%
--------------------------------------------------------------------
Tipo A
I 54,03 67,53 72,59
II 50,31 62,88 67,60
III 46,59 58,23 62,61
Tipo B
I 45,66 57,08 61,35
II 42,26 52,82 56,78
III 38,53 48,16 51,78
Tipo C
I 48,45 60,56 65,10
II 44,92 56,14 60,36
III 41,21 51,50 55,36
--------------------------------------------------------------------
Parte 13
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Decorrenza E Durata
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dall’1 maggio 2003 e sarà valido sino al 30 aprile 2007 sia per la Parte Retributiva sia per la Parte Normativa.
Parte 14
Personale Artistico Scritturato A Tempo Determinato – Protocollo Congiunto
PROTOCOLLO CONGIUNTO
La Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) con la partecipazione dell’Associazione italiana imprenditori locali da ballo (SILB) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori SLC-CGIL, SIAM-SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, firmatarie del presente contratto, in considerazione della specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell’attività, della programmazione dell’offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, ritengono necessario svolgere un’azione di sensibilizzazione nei confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su alcuni problemi che riguardano il settore.
Obiettivo e’ quello di contribuire a realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese, definire un quadro di regole che faciliti la trasparenza del rapporto di lavoro, anche in presenza di una crescita della domanda.
In particolare le problematiche che le Parti intendono sottoporre all’attenzione riguardano, in particolare:
– la disciplina del certificato di agibilità previsto dall’art. 10 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 auspicando, attraverso una revisione dell’attuale legislazione in materia di richiesta del certificato di nulla osta ai fini dell’agibilità ENPALS, il raggiungimento, comunque, degli obiettivi di certezza e di trasparenza;
– la determinazione del numero delle giornate contributive, attraverso la revisione della disciplina prevista dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
A tal fine le Parti concordano di attivare, entro novembre 2005 una Commissione per definire una proposta da sottoporre al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
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