INAIL – Circolare 17 settembre 2013, n. 41
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2013 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi (NOTA 1)
Quadro Normativo
– Dpr 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite
– Decreto 10 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
“Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2013 nel settore industria.” (Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 16 agosto 2013). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2013
– Circolare Inail n. 42 del 5 settembre 2012: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012.”
– Circolare Inail n. 14 del 19 marzo 2013: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2013.”
PREMESSA
Il decreto ministeriale 10 giugno 2013 (NOTA 2) rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2013 e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di € 15.983,10 e di € 29.682,90.
Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, riportati nella circolare Inail 14/2013 (NOTA 3), da variare secondo la rivalutazione delle rendite.
Il riepilogo per gli anni 2005 – 2013 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.
TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI
1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 4):
– detenuti e internati
– allievi dei corsi di istruzione professionale
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
dal 1° luglio 2013 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | € 53,28 (*) |
mensile | € 1.331,93 |
—
(*) per arrotondamento del valore di € 53,277
2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.. (NOTA 5)
dal 1° luglio 2013 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | € 53,51 (*) |
mensile | € 1.337,71 |
—
(*) per arrotondamento del valore di € 53,5086
3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 dal 1° luglio 2013 (NOTA 6)
dal 1° luglio 2013 | |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili | €. 1.191,84 (€.99,32×12) |
4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part- time (NOTA 7)
dal 1° luglio 2013 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | € 98,84 (*) |
mensile | € 2.473,58 |
—
(*)per arrotondamento del valore di € 98,943
5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time (NOTA 8)
dal 1° luglio 2013 | |
Retribuzione convenzionale oraria | € 12,37 (*) |
—
(*) per arrotondamento del valore di € 12,367 (€ 98,94 : 8)
6. Retribuzione di ragguaglio (NOTA 9)
dal 1° luglio 2013 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | € 53,28 (*) |
mensile | € 1.331,93 |
—
(*) per arrotondamento del valore di € 53,277
7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (NOTA 10)
dal 1° luglio 2013 | |
Minimo e massimo mensile | € 1.331,93 – € 2.473,58 |
7.1 Prestazioni occasionali (NOTA 11)
dal 1° luglio 2013 | |
Minimo e massimo mensile | € 1.331,93 – € 2.473,58 |
Minimo e massimo giornaliero | € 53,28 – € 98,94 |
8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti (NOTA 12)
dal 1° luglio 2013
dal 1° luglio 2013 | |
Minimo e massimo annuale | € 15.983,10 – € 29.682,90 |
9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (NOTA 13)
Dal 1° luglio 2013, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,55 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2012/2013 risulta uguale a € 2,50 (calcolato sommando 8/12 di € 2,48 e 4/12 di € 2,55).
Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2013, va applicata una integrazione di € 0,02 rispetto al premio di € 2,48 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.
Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2012/2013 e per l’anticipo del premio 2013/2014:
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali | Premio annuale a persona | Anno scolastico 2012/2013 regolazione | Anno scolastico 2013/2014 anticipo |
€ 2,50 | € 2,55 |
PROFILO RISARCITIVO
dal 1° luglio 2013 | ||
Minimale di rendita | annuale | € 15.983,10 |
giornaliero | € 53,28 | |
Massimale di rendita | annuale | € 29.682,90 |
giornaliero | € 98,94 |
—
(1) Integrazione della Circolare Inail 14/2013.
(2)Pubblicità legale sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 16 agosto 2013. (3) Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2013.
(4) Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 5.1 punto A.
(5) Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 5.1 punto B.
(6) Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 5.1 punto B.
(7) Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 6.4.
(8) Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 6.4.
(9) Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 7.
(10) Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 8.
(11) Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 8.1.
(12) Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 9.
(13)Cfr. Circolare Inail 14/2013, premi speciali unitari, paragrafo 10, punto F.
Allegato
(Testo dell’allegato)
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