La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22130 depositata il 21 settembre 2013 intervenendo in materia di detrazione IVA statuendo che in caso di contestazione di operazioni antieconomiche, l’amministrazione non può rettificare l’Iva detratta sugli acquisti, salvo non si tratti di operazioni inesistenti, di sovrafatturazioni o di un più ampio contesto di abuso del diritto. Ciò perché la regola sull’antieconomicità è propria dell’imposizione diretta e per estenderla anche all’Iva è necessario osservare tutti i principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia, i quali, in via generale non consentono, a questo proposito, alcuna limitazione al diritto di detrazione.
Pertanto gli Ermellini hanno limitato le facoltà dell’amministrazione nelle contestazioni, sempre più frequenti, di operazioni ritenute antieconomiche.
La vicenda ha tratto origine dalla rettifica dell’Iva assolta da una società per le prestazioni ricevute da un’altra impresa del medesimo gruppo. Infatti per l’Agenzia delle Entrate si trattava di operazioni prive dei requisiti di economicità e pertanto l’imposta assolta su tali acquisti era ritenuta indetraibile. La società impugnava l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente annullando l’accertamento. L’Amministrazione Finanziaria ricorreva avverso la decisione dei giudici di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che condividendo le tesi del contribuente, confermavano la sentenza di primo grado. Per i giudici della Commissione Tributaria Regionale l’Agenzia non aveva in alcun modo provato l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e gli era precluso ogni giudizio di congruità sull’effettuazione di qualsiasi operazione commerciale, rientrando tali aspetti nell’esclusiva sfera imprenditoriale in assenza di dimostrati intenti elusivi o di accordi simulatori che nella specie non ricorrevano.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Corte Suprema contro la sentenza di secondo grado ritenendo che i giudici di secondo grado avessero indebitamente equiparato l’antieconomicità dei costi all’inesistenza dell’operazione.
I giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso confermando l’annullamento dell’atto impositivo. Inoltre a parere dei giudici di legittimità l’amministrazione finanziaria in ipotesi di operazioni ritenute antieconomiche non può estendere eventuali censure anche alle imposte indirette. Quest, poichè, la normativa e la giurisprudenza comunitaria, cui occorre far riferimento per l’imposta sul valore aggiunto, non consentono di negare il diritto di detrazione in tali ipotesi. Poichè altrimenti verrebbe meno il principio di neutralità dell’imposta: al versamento dell’Iva dovuta dal cedente non corrisponderebbe la detrazione da parte del cessionario. L’amministrazione può invece negare la detrazione ove riscontri indizi di non verità della operazione o del prezzo ovvero di non inerenza. Ancora sono ammissibili possibili contestazioni ai fini Iva nei casi in cui detta antieconomicità sia indizio di ipotesi di più ampie condotte di abuso del diritto.
La sentenza in commento risulta risulta particolarmente interessante in quanto costituisce una prassi molto frequente dell’amministrazione finanziaria di riprendere a tassazione non solo le imposte dirette dedotte ma anche l’Iva detratta in presenza sia di operazioni infragruppo che non, ritenute prive dei requisiti di economicità. A nulla rileva, peraltro, che a fronte di una detrazione Iva da parte dell’impresa che ha effettuato l’acquisto, corrisponda un versamento di pari importo dell’imposta da parte di chi ha fatturato l’operazione.
È importante rilevare, infine, che per escludere l’estensione automatica anche all’imposizione indiretta delle regole sull’antieconomicità, rilevanti ai fini delle imposte dirette, i giudici di legittimità effettuano un’articolata, approfondita e motivata ricostruzione dell’orientamento comunitario in materia, con la conseguenza che difficilmente in futuro, salvo cambiamenti radicali e del tutto ingiustificati, tale indirizzo potrà essere modificato. Vi è quindi da sperare che ora anche l’Agenzia fornisca le necessarie direttive agli uffici di non effettuare più tali contestazioni.