Sicurezza sul lavoro: responsabilità per mancata adozione di adeguate impalcature - Cassazione sentenza n. 39779 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 39779 depositata il 25 settembre 2013 intervenendo in tema di sicurezza sul lavoro ha affermato che il fatto è stato accertato il 30 luglio 2009 e conseguentemente il testo unico sulla sicurezza allora in vigore era il d.lgs. n. 81 del 2008. Non può trovare quindi applicazione la nuova formulazione dell’art. 159, così come modificato dall’art. 88 del D. Lgs.vo n. 106 del 2009, in quanto essa prevede un sistema sanzionatorio più grave e pertanto più sfavorevole al reo.

La vicenda ha riguardato l’infortunio occorso al dipendente di una impresa edile il cui titolare veniva condannato alla pena di 4.00,00 euro di ammenda dal Tribunale per reato di cui agli artt. 122 e 159, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, perché non aveva adottato adeguate impalcature e ponteggi per i lavori eseguiti ad altezza superiore ai due metri.

Nelle motivazioni il giudice di prime cure evidenzia che è irrilevante il fatto che l’imputato non era responsabile del montaggio della struttura dei ponteggi perché questa era al servizio di tutte le imprese operanti in cantiere; che quindi tutte le imprese che operavano ad una altezza superiore ai due metri dovevano controllarne l’adeguatezza.

L’imputato a mezzo dei sui difensori propose ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito basandolo su tre motivazioni.

Gli Ermellini accoglievano il ricorso del ricorrente rilevando che il giudice di merito, era incorso nella mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Infatti, il giudice di prime cure,  ha fondato la dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato esclusivamente sulla considerazione che la struttura dei ponteggi è posta comunque a servizio di tutte le imprese operanti nel cantiere. Risulta dalla sentenza che al momento della ispezione gli operai del ricorrente erano stati individuati impegnati in lavorazioni di posa in opera di pavimenti e rivestimenti all’interno del primo e secondo piano di un edificio in costruzione. Il giudice non spiega la ragione per la quale solo da questa circostanza ha dedotto che gli impiegati fossero impiegati ad una altezza superiore ai due metri e comunque che fossero impiegati sui ponteggi nella lavorazione esterna della palazzina.