CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 settembre 2013, n. 22135
Tributi – IVA – Contratti infragruppo – Operazioni fittizie – Prova presuntiva – Assenza di strutture idonee e sproporzione tra prestazioni rese ed importi fatturati
Svolgimento del processo
A seguito di una verifica fiscale nei confronti della società G.I.C. srl e di tutte le società sue collegate appartenenti al medesimo gruppo societario, l’agenzia delle Entrate di Reggio Emilia ha notificato alla società un avviso di rettifica in relazione alla dichiarazione IVA presentata per l’anno 1995. L’accertamento era motivato dalla circostanza che le attività di cessione dei beni e prestazioni di servizi tra le varie società dovevano ritenersi fittizie ed inesistenti stante la mancanza di strutture idonee e la sproporzione tra prestazioni rese ed importi fatturati.
Avverso l’avviso di accertamento la società G.I.C. srl presentava ricorso chiedendone l’annullamento alla Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia la quale con sentenza nr. 52/06/2009 rigettava il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla società, la Commissione tributaria regionale dell’ Emilia Romagna con sentenza nr. 63/23/07, depositata in data 25/6/2007, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Emilia Romagna ha proposto ricorso per cassazione la società G.I.C. srl con cinque motivi, ha resistito la Agenzia delle Entrate con controricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare va rilevata e dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze. In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero dell’Economia e delle finanze alle Agenzie fiscali (tra le quali, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – operato dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento ed è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, giusta quanto si legge nella sentenza impugnata, l’appello è stato depositato “il 14 giugno 2006”, quindi proposto in epoca successiva alla data di operatività detta per cui il rapporto sostanziale e quello processuale si sono trasferiti in capo all’Agenzia.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente società G.I.C. srl lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 56 DPR 26/10/1972 nr. 633 in combinato disposto tra loro e con gli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 nr. 3 e 5 cpc, perché la CTR ha ritenuto fondato il metodo con il quale l’Agenzia ha proceduto all’accertamento, basato su presunzioni e ragionamento induttivo, ed ha contestato la natura fittizia delle operazioni e la loro esclusiva finalità di creare crediti d’imposta attraverso compensazioni fittizie tra le società del gruppo, tutte facenti capo alle medesime persone fisiche, nonostante la mancanza dei presupposti necessari.
Con il secondo,terzo e quarto motivo di ricorso la ricorrente società G.I.C. srl ripropone la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 56 DPR 26/10/1972 nr. 633 in combinato disposto tra loro e con gli artt. 2697 e 2729 c.c., 112 e 115 cpc, in relazione all’art. 360 nr. 3 e 5 cpc, perché la CTR non ha valutato i fatti probatori allegati e cioè l’insussistenza di violazioni specifiche o l’omissione di un qualche adempimento né ha spiegato il ragionamento logico che l’ha indotta al rigetto della domanda.
Con il quinto motivo di ricorso la società ricorrente lamenta ancora violazione e falsa applicazione degli artt.19, 21, 55, 56 DPR 633/1972 in combinato disposto con l’art. 2697 e 2729 c.c. e 112 e 115 cpc in relazione all’ art. 360 nr. 3 e 5 cpc in quanto la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento perché erano stati praticati prezzi non conformi al valore di mercato e perché non era legittimo effettuare il pagamento con compensazioni tra debiti e crediti reciproci.
I predetti motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto tutti attinenti, sotto diversi profili, alle medesime norme ed alla medesima questione, sono infondati. Infatti la sentenza impugnata, conforme al disposto dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in tema di contenzioso tributario, – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, contiene il minimo indispensabile necessario a dar conto del rigetto dell’appello attraverso la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa, rendendo possibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Tra l’altro deve essere precisato che ai fini di una adeguata motivazione non è necessario che il giudice esamini analiticamente tutte le argomentazioni difensive svolte dalle parti e le risultanze di causa, essendo sufficiente che indichi la fonte del proprio convincimento e sia possibile controllare l’iter logico della decisione.
Tanto premesso occorre considerare che, in particolare, la CTR ha ritenuto perfettamente legittima, con congrua ed adeguata motivazione, l’interpretazione fornita dall’Ufficio circa la natura fittizia delle operazioni e la loro esclusiva finalità di creare crediti di imposta fittizi potenzialmente rimborsabili, da realizzarsi attraverso l’annullamento di debiti e crediti grazie a compensazioni tra società del gruppo.
Infatti la contestazione avanzata nei confronti della società G.I.C. srl, nel caso in esame, si iscrive in una combinazione negoziale fraudolenta preordinata ad uno scambio di fatture tra società dello stesso gruppo con la consapevolezza da parte delle società e dei soggetti coinvolti della natura fittizia delle operazioni effettuate cui, pur in mancanza di omissioni nelle registrazioni contabili dei soggetti coinvolti, non corrisponde un’attività economica effettiva mentre il trasferimento ha il solo scopo abusivo di avvantaggiarsi della detrazione. In tale ipotesi di natura fittizia delle operazioni poste in essere è peraltro il fisco ad avere l’onere di provare – anche mediante presunzioni – gli elementi di fatto che concretizzano la frode e/o la consapevolezza di essa da parte del contribuente e tale prova può essere data anche mediante presunzioni, dotate di gravità, precisione e concordanza, consistenti in elementi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto. (Cass. V sezione nr. 15741 21/2/2012).
A tale proposito, in tema di meccanismi fraudolenti preordinati all’evasione fiscale deve essere anche citata la giurisprudenza comunitaria – cui occorre anzitutto riferirsi, essendo l’IVA un tributo armonizzato a livello europeo – secondo la quale, l’esigenza di assicurare la riscossione dell’imposta e di evitare frodi non può essere attuata in modo tale da mettere in discussione la neutralità dell’Iva secondo i principi generali di certezza e proporzionalità del diritto comunitario che vietano all’Amministrazione finanziaria di addossare le conseguenze del comportamento illecito altrui all’operatore in buona fede secondo la ordinaria diligenza. A tal riguardo la Corte di Giustizia ha però chiarito che: a) il diritto alla deduzione previsto agli artt. 17 e seguenti della sesta direttiva, quale parte integrante del meccanismo dell’IVA, non può esser soggetto, in linea di principio a limitazioni (v. C-354/03, C-355/03 e – 484/03, Optigen Ltd, C-62/93, BP Soupergaz, punto 18, e C-110/98 Gabalfrisa, punto 43); b) gli Stati membri possono adottare le misure necessarie ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi, in quanto la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto ed incoraggiato dalla direttiva 2006/112 (v. C-285/11, Bonik EOOD, punto 35 e sentenze ivi citate); il cessionario in buona fede ha diritto di detrarre l’IVA “ove non sappia o non possa sapere di essere coinvolto in un meccanismo fraudolento”(sentenza Optigen Ltd C-62/93), mentre deve essere negata la detraibilità se l’operatore “sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare con il proprio acquisto ad un’ operazione che si iscriveva in una frode all’IVA”. (Corte di Giustizia sent. C-439/04 par. 59 Axel Kittel).
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, in ordine alla prova che deve essere fornita dall’ufficio, confermato dalle numerose altre sentenze anche recenti in materia e di fattispecie analoghe a quella in esame, (per esempio Cass. V sez. nr. 8722 del 27/2/2013) deve essere chiarito che, nella fattispecie, la CTR ha esattamente evidenziato tutti gli elementi e circostanze prese in considerazione da parte dell’Ufficio comprovanti la stipula fittizia di contratti e l’esistenza di compensazioni di operazioni attive e passive intercorse tra le varie società del gruppo. A tale proposito, infatti, in tema di valutazione della prova presuntiva è stato affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 6849 del 20/03/2009): “In tema di accertamento dell’IVA, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti così come, per le presunzioni semplici, dispone l’art. 2729 cod. civ.” Tali circostanze sono state tutte puntualmente evidenziate dalla CTR che le ha elencate in calce alla penultima pagina della sentenza e consistono nella sproporzione tra prestazioni asseritamente svolte ed importi fatturati, nella mancanza di movimenti dì cassa, nella mancanza di mezzi e persone indispensabili per consentire Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto in relazione a tutti i motivi con condanna alle spese della ricorrente nei confronti della Agenzia, restando compensate quelle verso il Ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le relative spese di giudizio. Rigetta il ricorso e condanna G.I.C. srl al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che si liquidano in e 3.397,00 oltre spese prenotate a debito.
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