AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 27 settembre 2013, n. 111659/RU
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2013. Disponibilità software.
Con riferimento alla materia in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 ottobre p.v..
A tal riguardo si fa presente quanto segue.
I) Disponibilità del software
Sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione – Benefici per il gasolio autotrazione 3° trimestre 2013) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD-rom, DVD, pen drive USB – al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.
Tutti i dettagli sono descritti nel “Manuale utente” pubblicato insieme al software in parola.
II) Importi rimborsabili
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
– € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2013.
III) Aventi diritto, termini e modalità di fruizione del rimborso
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.
Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del 31 ottobre 2013.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato in passato, si conferma che:
– i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
– gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
IV) Invio telematico delle dichiarazioni
Si rammenta, ancora, che gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale -E.D.I.
A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010.
In particolare:
– gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale -E.D.I.;
– le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:
– utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2013 – Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2013”;
Oppure
– fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2013 – Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2013”, per predisporre autonomamente i file da inviare.
Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell’invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale -E.D.I.
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015.
Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Allegato
(Testo dell’allegato)
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