CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 settembre 2013, n. 40332

Bancarotta – Concorso del commercialista – Possibilità – Fattispecie

Fatto e diritto

Con sentenza pronunciata il 14.12.2011, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, in sede di giudizio abbreviato, in data 29.1.2004, aveva condannato L.F., imputato dei delitti di cui agli artt. 110, c.p., 216, 219 e 223, I. fall., in relazione al fallimento della “C. s.r.l.”, dichiarato dal tribunale di Monza il 19.7.2000, alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, dichiarava non doversi procedere nei confronti del L. (e di altri due coimputati) in ordine al delitto di bancarotta preferenziale, di cui al capo b) dell’imputazione, perché estinto per prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati nella misura di anni uno mesi quattro di reclusione, e confermando nel resto l’impugnata sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della corte di appello dì Milano, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione il L., articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. b) ed c), c.p.p., in relazione agli artt. 216, co. 1, n. 1), 219, co. 2, n. 1) e 223, co. 2, r.d. n. 267 del 1942 e 110, c.p. Secondo il L., in particolare, la corte territoriale “appiattendosi” sulle motivazioni del giudice di primo grado ed omettendo di rispondere alle censure dell’appellante, non ha considerato: a) che il versamento in favore di “T. s.r.l. non venne deciso con la coscienza e volontà di sottrarre definitivamente il relativo importo alle ragioni creditorie, per cui non possono ritenersi configurabili a carico dell’imputato i reati di cui ai capi a) e c) dell’imputazione, per difetto di dolo; b) che, dovendosi qualificare il ricorrente un semplice “extraneus”, al fine di affermarne la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, si sarebbe dovuta dimostrare l’esistenza di un suo contributo causalmente rilevante ai fini del verificarsi dell’evento distrattivo, nel caso in esame del tutto mancante.

Con il secondo motivo di ricorso, il L.lamenta il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 216, co. 3, I. fall., 110, c.p. e 129, co. 2, c.p.p., per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale di cui al capo b) dell’imputazione, laddove il ricorrente avrebbe avuto diritto ad una pronuncia favorevole nel merito.

Ciò in quanto l’art. 216, co. 3, I. fall., non prevede la punibilità del creditore favorito che accetti la prestazione dovutagli, posto che quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1186, c.c., ha il diritto ed il conseguente potere di pretendere e sollecitare il pagamento del credito scaduto, anche se il debitore versi in stato di insolvenza, ma non l’obbligo di rifiutare l’adempimento, per cui una sua responsabilità penale è ipotizzabile solo nel caso in cui ponga in essere una condotta di istigazione o presti al fallito un contributo idoneo e concreto alla realizzazione dell’offesa tipica, condotte, nel caso in esame, non poste in essere in alcun modo dal L..

Con motivi nuovi, depositati il 5.4.2013, il difensore del ricorrente insiste nella censura relativa alla impossibilità di ritenere il L. concorrente, in qualità di extraneus, nel reato proprio commesso da V.P., in qualità di amministratore unico della “C. s.r.l.”, in quanto, da un lato l’avere condiviso una decisione già assunta dall’amministratore della società fallita non integra alcuna forma di concorso morale nel reato, dall’altro nessun contributo materiale alla realizzazione dell’illecito può essere addebitato al ricorrente nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della partecipata “T. s.r.l.”, in favore della quale, a titolo di aumento di capitale sociale, è confluita la somma oggetto di distrazione, anche perché la ricezione di una somma di denaro giustificata da una causale lecita, deve considerarsi condotta meramente passiva. Tanto premesso, il ricorso del L. non può essere accolto, perché infondati i motivi che ne sono posti a fondamento. Ed invero la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha ricostruito i fatti per cui è processo a carico del L., fornendo adeguata e specifica risposta alle doglianze dell’appellante, attraverso una valutazione che, pur utilizzando gli elementi di fatto accertati dal giudice di primo grado, grazie in particolare all’attività del curatore fallimentare, si caratterizza per assoluta autonomia di giudizio.

Orbene il punto focale della vicenda di cui si discute è il fallimento della società “C. s.r.l.”, di cui era amministratore unico V.P., dichiarato su iniziativa dell’impresa individuale “E. di A. A.”, titolare di un credito accertato giudizialmente per un importo di £. 170.217.563, che la suddetta società non aveva adempiuto e che alla data del 30.6.2000, era lievitato alla somma di £. 236.893.420.

Come accertato dal curatore fallimentare, poco dopo la notifica del precetto da parte della “E.”, avvenuta il 15.3.2000, la “C. s.r.l.”, in data 5.4.2000, aveva versato la somma di £. 230.000.000 in favore della partecipata “T. s.r.l.”, i cui amministratori erano V.G. e L.F., pagamento che era stato formalmente imputato in conto aumento del capitale sociale, medesima causale indicata a giustificazione dell’ulteriore versamento di £. 15.000.000 effettuato dalla società fallita alla sua partecipata in data 2.5.2000.

Il 6.4.2000, infine, erano stati pagati ingenti compensi a V.G. e L.F. per un ammontare complessivo di £. 160.576.000, così suddivisi, £. 70.000.000 al Villa e 90.576.000 al L..

Nel condividere la decisione assunta dal giudice di primo grado, la corte territoriale, seguendo un percorso argomentativo logicamente coerente, ha evidenziato come le attività innanzi indicate, valutate complessivamente ed alla luce della ravvicinata cadenza temporale in cui si sono susseguite, sono state finalizzate a svuotare la “C. s.r.l.” delle risorse finanziarie necessarie per soddisfare le ragioni creditorie della “E.”, che ne avrebbe determinato il fallimento su istanza del creditore, come effettivamente avvenuto.

Ciò, secondo i giudici di merito, è reso palese, da un lato dalla circostanza che, come evidenziato dal curatore fallimentare, non essendo state utilizzate le somme di denaro in precedenza indicate per incrementare il capitale sociale, il cui aumento, dunque, nonostante fosse stato deliberato, non aveva avuto luogo, “veniva a mancare il titolo giustificativo per ritenere regolare il trasferimento di fondi, avvenuto invece con finalità distrattiva”, la cui entità avrebbe consentito, non a caso, di soddisfare integralmente le pretese dell’unico creditore “E.”; dall’altro dalla compenetrazione di interessi tra gli imputati: il L., infatti, era il commercialista della società fallita, domiciliata presso il suo studio, dove veniva notificato il precetto della “E.” e, al tempo stesso, componente del consiglio di amministrazione della “T. s.r.l.”.

A fronte di tale limpido percorso argomentativo, i rilievi difensivi non colgono nel segno.

Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che la doglianza sub a), appare inammissibile, non solo perché generica, ma anche perché pretende di dedurre la mancanza dell’elemento soggettivo in capo al L. da una (peraltro parziale) rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di Cassazione (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. Ili, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). Quanto al rilievo sub b), premesso, come da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità, che a configurare la responsabilità dell’extraneus” per concorso nel reato proprio sono sufficienti l’incidenza causale dell’azione dello stesso “extraneus” e la sua consapevolezza del fatto illecito e delta qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico (cfr. Cass., sez. V, 26/06/1990, Bordoni e altro, nonché, nello stesso senso, con particolare riferimento al consulente contabile dell’Imprenditore, Cass., sez. V, 27/06/2012, n. 39387, F. e altro, rv. 254319), non appare revocabile in dubbio che nel caso in esame la condotta del L. risulti assolutamente idonea a configurare un efficiente contributo causale all’attività distrattiva, causativa del fallimento della società.

L’imputato, infatti, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, ha deciso, unitamente al V.P. ed al G., l’ingresso della “C. s.r.l.” in T. s.r.l.”, con la conseguente attribuzione a quest’ultima società della somma di £. 245.000.000, nella piena consapevolezza, non solo del ruolo del V.P., essendo, come sì è detto, il L. il commercialista che seguiva la società fallita, ma anche del carattere distrattivo dell’operazione, come si evince da quanto dichiarato dallo stesso imputato nel corso dell’interrogatorio del 20.11.2002, circa la assenza di una necessità immediata che la “T. s.r.l.” disponesse delle somme corrispondenti all’aumento del capitale sociale e la circostanza, dei pari rilevante, che dalla sua costituzione al fallimento della “C. s.r.l.” la suddetta società non aveva svolto alcuna attività.

Infondato appare, infine, anche il secondo motivo di ricorso, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in materia di impugnazioni, dovendo valutarsi l’esistenza di un concreto interesse ad impugnare, difetta tale interesse ove, come nel caso in esame, il gravame tenda ad ottenere una diversa formula assolutoria rispetto alla sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. III, 06/11/2007, n. 1187, P., rv. 238548).

Tale orientamento giurisprudenziale appare conforme al consolidato principio secondo il quale la valutazione circa la sussistenza dell’interesse ad impugnare di cui all’art. 568, comma 4, c.p.p. va effettuata tenendo conto degli effetti primari e diretti dell’atto da impugnare ed è presente solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente, che, nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato (cfr., ex plurimis Cass., sez. III, 4/3/2003, T., rv. 224760). Peraltro, sulla base delle considerazioni svolte dai giudici di merito, le cui sentenze costituiscono un tutto unitario, essendo fondate su di un apparato argomentativo omogeneo ed uniforme, risulta dimostrato che il L., abbia consapevolmente agito per porre in essere, in concorso con il V.P. l’ipotesi di bancarotta preferenziale di cui al capo b), per cui, sul punto, le doglianze difensive appaiono anche manifestamente infondate.

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse del L. va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.