MINISTERO BENI CULTURALI – Decreto ministeriale 25 giugno 2013

Disciplina delle modalità di accesso al Fondo di prestito pubblico, da parte delle associazioni maggiormente rappresentative

Art. 1

1. Il termine di presentazione delle istanze di accesso alla ripartizione collettiva delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale negli ambiti individuati dal decreto ministerile 10 dicembre 2007 è fissato al 30 settembre di ogni anno per i finanziamenti riferiti all’annualità precedente.

2. Previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali la Società italiana autori ed editori provvederà a suddividere i fondi non richiesti entro tale termine ai singoli aventi diritto, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2009.

Art. 2

1. L’istanza, debitamente documentata, come previsto dai decreti citati nelle premesse e in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il legale rappresentante, nel dichiarare che l’associazione è la maggiormente rappresentativa nella categoria, assume l’impegno di destinare la quota ricevuta esclusivamente agli scopi di carattere generale di cui all’art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2009 e di costituire un adeguato fondo di garanzia, manlevando la SIAE da eventuali rivendicazioni di singoli.

3. All’istanza, indirizzata al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per le biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d’autore – Servizio II, devono essere allegati:

a) copia conforme all’originale dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione;

b) elenco della composizione delle cariche sociali;

c) atto di manleva;

d) relazione analitica sulla utilizzazione delle eventuali quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico già ricevute nell’ anno precedente, esclusivamente per le attività previste dall’art. 2, comma 7 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2009.

3. Tutte le dichiarazioni devono essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal legale rappresentante dell’associazione, sotto la propria responsabilità a norma degli articoli 75 e 76 del citato decreto presidenziale, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai punti a) e b) le associazioni di categoria che abbiano già presentato tale documentazione negli anni precedenti, qualora non ci siano state modifiche.

Art. 3

1. Le Associazioni di categoria che non hanno fatto richiesta di assegnazione della quota parte di Fondo ad essi spettante possono presentare richiesta per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2012, entro il 30 settembre 2014.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 settembre 2013, n. 226.