CCNL Servizi postali in appalto: contratto collettivo nazionale di Lavoro
CCNL 15-06-2012
premessa
Costituzione Delle Parti
Il 15 giugno 2012, in Roma
tra
FISE-ASSOPOSTE, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Responsabile del settore
e
SLC-CGIL, rappresentata dal coordinatore nazionale
SLP-CISL, rappresentata dal segretario generale aggiunto, dai segretari nazionali e dal coordinatore nazionale
UIL-POSTE, rappresentata dal segretario nazionale
UILTRASPORTI
è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese private esercenti servizi postali in appalto 28.7.2005.
art. 1
Sfera Di Applicazione
Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL si applica a tutti i lavoratori delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, esercenti servizi di consegna, ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali, servizi affini e complementari connessi, servizi accessori.
art. 2
Sistema Di Relazioni Sindacali
A) PREMESSA
Il presente CCNL garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che per la parte normativa.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi precedenti, in caso di ritardato rinnovo del CCNL rispetto alla scadenza, le Parti definiranno una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla data di rinnovo contrattuale.
B) LIVELLO NAZIONALE
Ferme restando l’autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di:
– esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
– esaminare la possibilità di realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell’organizzazione del lavoro;
– realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell’obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
– esaminare gli sviluppi prodotti dai processi di cambiamento strutturale e di politica imprenditoriale emergenti dalla modificazione di Poste Italiane SpA e dal suo ulteriore processo evolutivo, con particolare attenzione agli effetti che tale politica produrrà sulle imprese, nonché dalle nuove politiche di mercato a livello nazionale e internazionale;
– esaminare la necessaria regolamentazione del settore, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo nazionali e europee, nonché la definizione di codici comportamentali da adottarsi tra Poste Italiane SpA e società erogatrici dei servizi in appalto;
– costituire un osservatorio per il governo del mercato del lavoro e per l’occupazione;
– esaminare, alla luce della costituzione delle società miste promossa da Poste Italiane SpA nonché delle modificazioni di carattere legislativo e dei profondi mutamenti del mercato del lavoro, l’andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di lavoro in essere.
C) LIVELLO TERRITORIALE
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
– concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale;
– assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di legge e degli Accordi interconfederali vigenti.
D) LIVELLO AZIENDALE
L’impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale:
– sull’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
– sulla consistenza numerica dell’organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;
– sull’andamento dell’occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91;
– sui contratti di appalto in scadenza;
– sulle crisi aziendali che abbiano riflessi sull’occupazione e/o sulla mobilità dei lavoratori.
Nel corso di appositi incontri fra l’impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo:
– gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
– l’eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
– le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell’ottica della migliore organizzazione del lavoro;
– l’andamento del lavoro straordinario;
– la programmazione del periodo di riposo annuale di ferie;
– l’attuazione delle modulistiche di orario definite dal vigente CCNL
E) LIVELLO DI GRUPPO
In occasione di uno specifico incontro, di norma annuale e comunque su richiesta motivata di una delle parti stipulanti il presente ccnl, le imprese titolari di diversi appalti in Italia porteranno a conoscenza delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti informazioni sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, su situazioni di crisi, eventuali processi di ristrutturazione e mobilità.
L’informativa di cui al presente punto riguarda esclusivamente le imprese o parti di imprese che applicano il presente ccnl.
PROCEDURE E SEDI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI E PLURIME
Le parti stipulanti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro – eccezion fatta per le norme disciplinari – devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
a) Livello aziendale o di unità produttiva
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale cui abbia conferito specifico mandato.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla rappresentanza sindacale.
Per controversie plurime si intendono le vertenze su questioni relative al rapporto di lavoro e riguardanti una pluralità di dipendenti.
Le richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca il lavoratore e la rappresentanza sindacale eventualmente interessata in caso di controversia individuale ovvero con la rappresentanza sindacale in caso di controversia plurima, per l’esame di cui al comma precedente.
Entro 10 giorni successivi al 1° incontro, tale fase dovrà essere ultimata e sarà redatto uno specifico verbale.
Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte la procedura proseguirà secondo le modalità e i tempi di cui ai successivi livelli territoriale e nazionale.
b) Livello territoriale
In caso di controversia plurima insorta a livello aziendale o di unità produttiva, le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell’Associazione Datoriale interessata, le competenti Organizzazioni Sindacali territoriali e la rappresentanza sindacale aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto.
Tale fase dovrà terminare entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell’esame in sede aziendale o di unità produttiva.
Al termine di tale fase sarà redatto uno specifico verbale.
c) Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni Nazionali stipulanti, presente la rappresentanza sindacale, che si concluderà entro i 15 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell’esame a livello territoriale.
Le parti stipulanti fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potranno adire l’autorità giudiziaria o le autorità amministrative ispettive sulle materie oggetto della controversia plurima né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra – e comunque trascorsi 35 giorni dopo la data del primo incontro a livello aziendale o di unità produttiva per l’esame delle controversie plurime – la procedura si considererà definitivamente conclusa.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO AZIENDALE
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano stati già negoziati al primo livello.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL e della legge, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, nonché maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 o, laddove non costituite, le RSA ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le RSU o, laddove non costituite, le RSA. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni imprenditoriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione aziendale.
Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel presente articolo e presentate all’azienda e contestualmente all’associazione imprenditoriale cui l’azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Trova applicazione quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011, che si intende integralmente recepito.
art. 3
Assunzione
L’assunzione viene effettuata dall’impresa e comunicata direttamente all’interessato con apposita lettera.
Nella lettera dovrà essere specificato quanto segue:
1) la data e la sede di assunzione;
2) il livello al quale il lavoratore viene assegnato ed in modo sommario le mansioni che dovrà svolgere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata del periodo di prova.
L’impresa deve inoltre presentare in visione al lavoratore copia del presente contratto di lavoro.
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d’identità o documento equipollente;
2) carichi pendenti e certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
3) lo stato di famiglia;
4) tesserino di codice fiscale;
5) altri eventuali documenti richiesti da particolari disposizioni di legge necessari ai fini amministrativi, fiscali o previdenziali.
In fase preassuntiva è consentita visita medica preventiva ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
art. 4
Periodo Di Prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a quattro mesi per gli impiegati di 1° livello, con un periodo di prova non superiore a 2 mesi per gli impiegati di 2° livello, nonché con un periodo di prova di 20 giorni lavorativi per il personale inquadrato al 3° e 4° livello.
Il periodo di prova per gli operai di 5° livello non può essere superiore a 10 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi retributivi in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato servizio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1°, e durante il primo mese per gli impiegati di 2°, nonché di 3° e 4° livello e in qualunque tempo per gli operai di 5° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all’impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e il relativo periodo sarà utile a ogni effetto contrattuale.
art. 5
Classificazione Del Personale
In relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati nei seguenti 5 livelli fermo restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno riferimento distintamente a tali qualifiche:
1° livello: impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa con discrezionalità di poteri, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza;
2° livello: impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni di concetto; lavoratori che svolgono compiti richiedenti una professionalità necessaria per la valutazione di situazioni di limitata variabilità, in applicazione di specifiche cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro, con autonomia esecutiva quali, ad esempio, piloti-motoristi;
3° livello: impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale; lavoratori specializzati che svolgono la propria attività in applicazione di cognizioni tecnico-pratiche acquisibili mediante addestramento o esperienze equivalenti; autisti che oltre alla conduzione dell’automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette; capi squadra; scambista che ha il compito di coordinare la squadra degli addetti allo scambio degli effetti postali partecipando alle operazioni stesse;
4° livello: stenodattilografi; addetti a mansioni semplici di segreteria; addetti al controllo documenti contabili relativi al movimento del materiale; addetti al controllo fatture; impiegati tecnici ed amministrativi adibiti a mansioni che non richiedono una particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio come: dattilografi, centralinisti telefonici, addetti a mansioni di scritturazione e copia; altri autisti magazzinieri con mansioni non impiegatizie e operai qualificati di officina; agenti di scorta addetti allo scambio degli effetti postali con uffici e/o autocorriere e al ritiro e consegna effetti postali (pacchi, raccomandate, oggetti voluminosi stampe eccetera a domicilio); agenti scambisti addetti agli scambi effetti postali che ritirano, sottoscrivendole, le cedole su cui sono segnalate le operazioni di scambio che dovranno effettuare ai treni sia in partenza che in arrivo; trattoristi e conducenti di carrelli elettrici;
5° livello: autisti conducenti di autocarri elettrici e motocarristi; stivatori; guardiani notturni e scambisti (intendendosi per scambisti quei lavoratori che ritirano dall’ufficio raccomandate dell’Amministrazione postale le cedole dove sono segnalate le operazioni che dovranno effettuare, sia per i treni in partenza che in arrivo come per scambi di tettoia, riflettenti valori); addetti al carico e allo scarico; fattorini di magazzino; fattorini di ufficio; uomo di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali); addetti vuotatura cassette postali; fattorini addetti ai trasporti postali; personale di custodia alla porta; guardiani diurni.
Per i trattoristi e i conducenti di carrelli elettrici si conviene che i miglioramenti tabellari derivanti dall’acquisizione del nuovo livello di inquadramento assorbono fino a concorrenza eventuali trattamenti economici esistenti a livello aziendale.
L’autista inquadrato al 3° livello, operando da solo, svolge anche le mansioni dell’agente di scorta. Qualora la dimensione quantitativa delle operazioni e/o le esigenze di servizio dovessero imporre la presenza dell’unità di scorta, l’autista è tenuto a partecipare alle operazioni stesse.
A far data dal 1° agosto 2005 il personale neo assunto a tempo indeterminato, svolgente le mansioni di:
– impiegati tecnici ed amministrativi adibiti a mansioni che non richiedono una particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio;
– autisti che oltre alla conduzione dell’automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette;
– impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive, sarà inquadrato, con il fine di acquisire le necessarie competenze attraverso adeguata formazione, per i primi 12 mesi di effettivo servizio, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore, al livello inferiore a quello corrispondente alle mansioni suindicate.
Non si considera neo assunto, ai fini di quanto previsto al comma precedente, il personale assunto in base a quanto previsto all’articolo 7 del presente c.c.n.l.
A far data dal 15 giugno 2012, i lavoratori neo-assunti nel settore con mansione di “autisti che oltre alla conduzione dell’automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette”, sono inquadrati al 3° livello qualora in possesso di Patente “C” o superiore, ed al livello 4°S con parametro 116 di nuova istituzione, qualora in possesso di Patente “B”. Resta fermo quanto previsto ai ultimi due commi precedenti del presente articolo 5.
NORMATIVA PER I QUADRI
In applicazione della legge 13 maggio 1983, n. 190, così come modificata dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, l’azienda individua, all’interno del 1° livello, i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni:
a) impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza;
b) lavoratori che svolgono compiti richiedenti una professionalità necessaria per il coordinamento e controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione comportanti decisioni di rilevante importanza al fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa in applicazione di tecniche specialistiche o gestionali molto complesse, nell’ambito di direttive generali impartite dai dirigenti.
Capo contabilità: lavoratore che, in base ad indicazioni generali, coordina e controlla, anche a mezzo di collaboratori, la contabilizzazione dei fatti amministrativi dell’Azienda ed il rispetto delle scadenze contabili e fiscali e propone il miglioramento dei sistemi contabili in applicazione di conoscenze specialistiche integrate da esperienza maturati nei diversi settori amministrativi
Capo Ufficio gestione: lavoratore che, su indicazioni generali, assicura l’efficienza dei servizi in applicazione di conoscenze specialistiche acquisibili mediante qualificati programmi di istruzione integrati da esperienza maturata nel settore gestionale commerciale.
Ai predetti lavoratori così individuati l’Azienda corrisponderà, in aggiunta al trattamento economico stabilito dal c.c.n.l. per il 1° livello, un importo mensile in cifra fissa pari a € 51,65 quale indennità di funzione.
Eventuali divergenze interpretative in ordine al riconoscimento del dipendente come quadro saranno esaminate a livello nazionale.
art. 6
Cumulo Di Mansioni E Passaggio Di Livello
Il lavoratore che sia chiamato a compiere mansioni prevalenti di livello superiore per un periodo di tre mesi dovrà essere senz’altro inquadrato a tutti gli effetti al livello superiore salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Al lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di livello superiore dovrà essere corrisposto in aggiunta alla retribuzione del livello di appartenenza un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione contrattuale dei due livelli, composta da minimi tabellari e dall’indennità di contingenza, ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile.
art. 7
Cessazione Di Appalto
Le parti stipulanti, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore e delle attività delle imprese regolate da contratti di appalto, convengono quanto segue in caso di cessazione di appalto per la tutela dei livelli complessivi di occupazione nel settore stesso e con l’obiettivo di realizzare una sempre più qualificata utilizzazione produttiva dei lavoratori.
In ogni caso di cessazione di appalto, l’azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, salvo casi di comprovata impossibilità, nei 15 giorni precedenti, alla rappresentanza sindacale e/o alle organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti.
Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi i due seguenti casi:
a) In caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova dei lavoratori esistenti in organico sull’appalto – risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione dell’appalto – salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi o aumenti di prestazioni.
b) In caso di cessazione di appalto con modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, salvo casi di comprovata impossibilità, nei 15 giorni precedenti, con la rappresentanza sindacale e/o le organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti, per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative ovvero le esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche introdotte dall’impresa nel servizio col mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Fermo restando quanto previsto dai punti a) e b) di cui al presente articolo, nelle procedure di cambio di appalto l’impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soli soci – lavoratori che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, trasferiti dall’azienda cessante.
Ove l’impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.
Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente CCNL.
Nell’ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, inclusa l’aspettativa ai sensi dell’art. 31, legge n. 300/70, il rapporto continuerà alle dipendenze dell’azienda cessante e l’addetto verrà assunto dall’azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.
Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall’impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.
Per il personale assunto dall’impresa subentrante a seguito di passaggio di appalto come disciplinato dal presente articolo, l’azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 54 del presente CCNL, in caso di continuità di prestazione.
Le parti stipulanti ribadiscono che la normativa di cui al presente articolo, in caso di .assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l’impresa cessante – ai sensi dall’art. 3 della legge n. 604/66 – e la costituzione “ex novo” del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti auspicano che la normativa di cui al presente articolo si applichi in tutti i casi di passaggi di appalto nel settore dei trasporti postali, al fine di garantire equità di trattamento tra tutti i lavoratori e le imprese del comparto e uniformità di comportamenti nell’ambito di una corretta concorrenza.
art. 8
Cessione, Trasformazione, Fallimento, Cessazione Dell’azienda
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte della ditta cedente.
In caso di fallimento della ditta, seguito dal licenziamento del lavoratore, o in caso di cessazione dell’azienda, il lavoratore avrà diritto all’indennità di preavviso e di fine rapporto stabilite nel presente contratto come per il caso di licenziamento.
art. 9
Rapporto Di Lavoro A Tempo Parziale
L’azienda può procedere all’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità:
– orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
– verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
– misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dovrà avvenire con il consenso delle Parti, le quali potranno stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
In relazione a quanto previsto all’articolo 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare, in considerazione delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, nel part-time orizzontale, verticale e misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario di lavoro a tempo pieno settimanale, e con il limite massimo di ore pro capite pari al 50% su base annua, della prestazione concordata.
Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 3 del presente articolo, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione base maggiorata secondo le previsioni di cui all’articolo 19, comma 5 del presente CCNL comprensive dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali, ovvero, in alternativa, il godimento di corrispondenti periodi di riposo concordati tra le parti, fatta salva la sola maggiorazione.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti l’orario a tempo pieno settimanale, che non possono in ogni caso superare il limite annuo di ore di lavoro straordinario di cui all’articolo 19 del presente CCNL, sono retribuite come straordinarie e a tali prestazioni si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno. Nei casi di superamento continuativo del limite del tempo pieno settimanale, le parti si incontreranno a livello aziendale per una valutazione congiunta, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare.
Ai sensi dell’art. 3, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 61/2000, le parti convengono che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il t.f.r., è determinata convenzionalmente e forfettariamente nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base, fatte salve le condizioni di miglior favore in godimento ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL.
È altresì consentito, previo assenso delle parti, sempre in presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall’art. 19 del presente CCNL.
In relazione a quanto previsto dall’art. 3, commi 7 e ss. del D.Lgs. n. 61/2000, su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con la presenza delle r.s.a. o delle strutture territoriali delle associazioni sindacali stipulanti, potranno essere concordate clausole flessibili, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa di cui al comma precedente, comporta un preavviso a favore del lavoratore non inferiore a due giorni lavorativi. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.
Ferma restando la necessità del consenso di entrambe le parti, nei contratti di lavoro a tempo parziale verticale e misto possono essere inoltre stabilite clausole elastiche relative all’aumento della durata della prestazione lavorativa; le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario, e comportano, relativamente alle ore prestate in più, una maggiorazione del 10% della retribuzione base, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite complessivo massimo di ore pro capite pari al 35% della prestazione concordata.
L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi precedenti è giustificata dalla necessità di far fronte ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Nel caso di clausola flessibile od elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole in coincidenza di sopravvenuti e preventivamente comunicati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza continua, adeguatamente documentati, del coniuge e dei parenti di primo grado, o altre esigenze riconosciute dalle leggi n. 104/92 e n. 53/2000, ovvero per sopravvenute esigenze attinenti ad altra occupazione lavorativa, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore.
Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore in caso di rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale. Per il part-time verticale e misto tale valore va riproporzionato nella misura di 24 ore mensili e 288 ore annuali. Qualora non sia possibile il raggiungimento/mantenimento di detto minimo in un’unica ubicazione di servizio, per prestazioni connesse a particolari esigenze di servizio determinanti un utilizzo di ore inferiore, le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore, eventualmente assistito dall’organizzazione sindacale di appartenenza, ad operare su più appalti ove l’impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Per attività nuove, concentrate in singole giornate o periodi determinati, sarà possibile costituire sperimentalmente rapporti a tempo parziale anche in deroga ai limiti minimi di cui al comma precedente, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, previo confronto sindacale a livello aziendale.
Semestralmente la Direzione Aziendale fornirà alla r.s.u. ovvero, nell’ipotesi in cui non sia stata costituita, alle r.s.a., o, in mancanza anche di queste, alle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sul ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che, nei casi di riduzioni dei servizi decise dalla committenza, le imprese attiveranno un incontro con le rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali ai sensi dell’articolo 2 del presente CCNL e, ferma rimanendo la necessità di dimostrare l’impossibilità di salvaguardare l’orario di lavoro del lavoratore, in considerazione delle caratteristiche del settore, tali riduzioni costituiscono motivo oggettivo di corrispondente ed automatica riduzione dell’orario di lavoro.
art. 10
Contratti A Termine
Le parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene pertanto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai fini dell’attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 6 mesi per l’avvio di un nuovo servizio. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo nella misura di cui all’articolo 15 (Percentuali di utilizzo) in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
– imprevista intensificazione di attività;
– esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali;
– esecuzione di un’opera o di un servizio non predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale;
L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione, come previsto all’art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001.
L’assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro l’integrazione economica a carico dell’azienda per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque cessa con la scadenza del termine apposta al contratto e/o con il cessare dell’indennità economica da parte dell’Inps.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma precedente, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, secondo comma, del d.lgs. n. 368/2001 come modificato dalla legge n. 92/2012, se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Fatto salvo quanto previsto dall’accordo sottoscritto in attuazione del rinvio di cui all’articolo 46 bis, comma 1, lettera a) della legge n. 134/2012 tra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. in data … che si allega al contratto, qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
art. 11
Contratti Di Inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
In relazione ai soggetti di cui al punto b) del comma precedente, si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
– la durata, per un massimo di diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata di trentasei mesi;
– il periodo di prova, previsto per il livello di inquadramento corrispondente a quello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento/reinserimento;
– l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
– la categoria di inquadramento, inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di settanta giorni; qualora il contratto di inserimento preveda una durata di almeno 15 mesi, la conservazione opererà per un massimo di ottanta giorni.
L’azienda erogherà a tutti i lavoratori, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal presente c.c.n.l. per il livello assegnato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento le imprese devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
art. 12
Apprendistato Professionalizzante
Le Parti allegano al presente c.c.n.l. l’accordo in materia di apprendistato professionalizzate in attuazione della legge n. 167/2011 e successive modifiche.
art. 13
Somministrazione Di Lavoro
Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, oltre che in tutti i casi in cui sia possibile l’assunzione a tempo determinato a norma dell’articolo 10 del presente c.c.n.l., a fronte di ragioni tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo quali:
– punte di più intensa attività, dovuta ad incremento di lavoro a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali;
– assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
– adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l’organico in servizio;
– sostituzione di una posizione vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a sei mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
– esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;
– esecuzione di attività o servizi che richiedano impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.
I prestatori in somministrazione di lavoro impiegati per le fattispecie contrattuali di cui sopra non potranno superare in media annuale la percentuale di cui all’articolo 15 (percentuali di utilizzo).
Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui sopra dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.
art. 14
Lavoro Ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con cui due o più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale ai sensi degli artt. 9 e 17 del c.c.n.l. e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
I lavoratori hanno altresì l’obbligo di informarsi reciprocamente e tempestivamente sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo del contratto in questione si fa riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 43/1998. Tenuto conto della tipicità di tale rapporto di lavoro, le parti definiranno una puntuale disciplina di specifici istituti normativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le modalità applicative della presente norma saranno definite a livello aziendale, previo confronto con le R.S.U. ovvero, ove non ancora costituite, con le R.S.A.
Le Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare congiuntamente gli aspetti e le problematiche specifiche nell’ambito di un gruppo di lavoro paritetico appositamente costituito entro un anno dalla sottoscrizione del presente c.c.n.l.
art. 15
Contratti Di Apprendistato, Di Inserimento, Di Somministrazione E A Termine. Percentuali Di Utilizzo
I contratti di apprendistato, di inserimento, di somministrazione e a termine di cui al terzo comma dell’articolo 10 del presente c.c.n.l. possono essere stipulati complessivamente nella misura del 20% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 10% per ciascuna tipologia contrattuale.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con riferimento al singolo appalto.
A livello aziendale o territoriale potranno essere concordate tra le parti deroghe ai limiti sopra individuati.
art. 16
Orario Di Lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è quella stabilita dal decreto legislativo n. 66/2003 con le relative deroghe ed eccezioni, fissata in 40 ore settimanali, di norma su cinque o sei giorni.
La durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore settimanali calcolate come media, considerate le esigenze tecnico organizzative settoriali, su un periodo di sei mesi.
Le prestazioni orarie oltre il limite di cui al primo comma vanno compensate secondo quanto previsto agli articoli 18 e 19.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
Il lavoratore può essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa giornaliera anche con due riprese, dopo l’inizio dell’orario di lavoro, nell’ambito di un nastro lavorativo di 11 ore, comprensivo di una interruzione non retribuita per la consumazione del pasto.
L’esigenza di riprese in numero superiore sarà oggetto di accordo con la rappresentanza sindacale.
In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003, il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso di anticipo di turno motivato da necessità tecniche e organizzative dell’azienda, previo confronto, qualora possibile, con le r.s.a. ovvero con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Dal 1° maggio 1985 la durata dell’orario di lavoro contrattuale è ridotta di 40 ore annue.
Dal 1° maggio 1988 l’orario di lavoro annuo sarà ridotto di una giornata.
Dal 1° gennaio 1989 l’orario di lavoro annuo sarà ridotto di una ulteriore giornata.
Dal 1° ottobre 1993 l’orario di lavoro annuo sarà ridotto di una ulteriore giornata.
Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.
Le riduzioni di cui al presente articolo sono attuati attraverso la concessione di riposi compensativi o anche mediante forme alternative previo esame congiunto con la rappresentanza sindacale, fatte salve le modalità già in atto aziendalmente.
DICHIARAZIONI A VERBALE
A livello aziendale o territoriale potranno essere concordate tra le parti deroghe al presente articolo, fermo restando quanto previsto dal c.c.n.l. in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.
Le parti stipulanti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro: “quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi”; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di primo livello.
art. 17
Orario Di Lavoro Discontinuo
In deroga a quanto previsto dall’art. 17 del presente c.c.n.l., il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel terzo livello, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di cui all’art. 44, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85, e la cui attività rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.
Ai lavoratori che esercitano l’attività nelle condizioni suddette – e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1957, R.D. 6/12/1923, n. 2657 e D.Lgs. n. 66/2003, si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto:
a) periodi di guida
b) tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell’art. 49 del presente c.c.n.l.;
c) attività amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;
d) tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dell’efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico;
e) tempi di attesa, funzionalmente necessari per l’esecuzione del servizio.
Saranno retribuite in aggiunta alla normale retribuzione le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1; a tali ore sarà inoltre applicata la maggiorazione per il lavoro straordinario.
L’attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al comma 2.
art. 18
Orario Di Lavoro Multiperiodale
Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell’attività lavorativa, la durata dell’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell’arco dell’anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 9 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. L’azienda definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con la r.s.u. interessata, ovvero, ove non ancora costituita, con le r.s.a. o, in mancanza anche di queste, con le OOSS territoriali.
Il limite annuo individuale di ore lavorate in regime di orario multiperiodale oltre le 40 ore è pari a 100 ore.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituite, alle r.s.a. o, in mancanza anche di queste, alle OOSS territoriali.
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell’ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
L’osservanza dei turni di lavoro in regime di orario multiperiodale è dovuta da parte di tutti i lavoratori interessati, fatti salvi comprovati impedimenti.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di orario multiperiodale, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto di riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, usufruirà di riposi differiti.
I riposi compensativi saranno in ogni caso goduti entro l’anno solare di riferimento.
Resta inteso che, in caso di cambio d’appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
art. 19
Lavoro Straordinario, Notturno, Festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a dare la sua prestazione, nei limiti consentiti dalla legge e salvo giustificati motivi di impedimento, anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Ai soli fini contrattuali è considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata contrattuale del normale orario di lavoro settimanale, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 18.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui ai punti a), b), c) dell’art. 22.
Il lavoro oltre i limiti contrattuali e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario feriale 30%
2) lavoro straordinario notturno 50%
3) lavoro straordinario festivo 65%
4) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
Con decorrenza 1° maggio 1986, per gli operai il lavoro notturno è compensato con una maggiorazione di € 0,77 per ogni ora di prestazione. Dall’1.1.1996 tale maggiorazione è elevata a € 1,36.
Detto compenso non è computabile nel trattamento di malattia e nel trattamento di fine rapporto. Per l’incidenza nel trattamento per ferie, festività, 13ª mensilità e 14ª mensilità, a decorrere dalla stessa data del 1° maggio 1986 sarà corrisposto un importo aggiuntivo pari a € 0,258 orarie. Dall’1.1.1996 tale incidenza è elevata a € 0,452.
Pertanto, dall’1/1/1996 il nuovo importo del compenso per lavoro notturno è pari a complessive € 1,81; tale importo assorbe fino a concorrenza concessioni aziendali allo stesso titolo.
Solo per gli impiegati, il lavoro notturno o domenicale è compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro notturno compreso in turni avvicendati 20%
2) lavoro notturno non in turni avvicendati 25%
3) lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) per le ore normali di lavoro 20%
b) per le ore straordinarie 50%
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate per gli operai sulla retribuzione base oraria; per gli impiegali sulla retribuzione globale.
La prestazione straordinaria non può superare le 140 ore annue.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senz’altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro oltre i limiti contrattuali purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le 12 ore settimanali di lavoro oltre i limiti contrattuali.
Gli autisti non sono tenuti a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva senza altra interruzione che quella per la consumazione del pasto.
art. 20
Lavoro Notturno
È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino.
È considerato “lavoro notturno” agli effetti legali quello effettivamente prestato tra le ore 22,00 e le ore 5,00 del mattino in relazione all’ipotesi formulata dall’articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003.
Agli effetti legali è considerato “lavoratore notturno” il lavoratore che:
– con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22,00 e le ore 5,00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di “lavoratore notturno”;
– con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22,00 e le ore 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 66/2003.
Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l. quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
– vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
– necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
– necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
– per l’esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata.
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale.
Ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 66/2003 che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazione.
Ai fini di quanto previsto dell’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l.
L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU ovvero, nell’ipotesi in cui non sia stata costituita, delle r.s.a. o, in mancanza anche di queste, delle OOSS Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
art. 21
Riposo Settimanale (domenicale O Periodico)
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata rispetto al turno prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera.
art. 22
Giorni Festivi
A) Sono considerati festivi:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 21;
b) le festività nazionali del 25 aprile, del 1° maggio e 2 giugno stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e le altre che venissero eventualmente stabilite in seguito in sostituzione o in aggiunta;
c) le seguenti dieci festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Pasqua (mobile);
4) Il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile);
5) Assunzione (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) S. Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
10) Festa del Patrono del luogo ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per il Comune di Roma la festa del Patrono, al sensi del D.P.R. n. 792 del 1985, si celebra il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo).
In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altra festività di cui alle lettere b) e c), le Associazioni territoriali competenti stabiliranno una giornata di festività sostituiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle Festività delle citate lettere b) e c).
Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui al punti b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale, al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile.
Ai lavoratori che nelle festività di cui alle lettere b) e c) prestano la loro opera è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggioranza per il lavoro festivo.
Il trattamento di cui innanzi spetta per intero al lavoratore assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza delle festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del S. Patrono della località ove si svolge il lavoro.
B) Legge n. 54 del 5 marzo 1977, come modificata dal D.P.R. 792/1985.
Per quanto concerne le festività abolite al sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54 come modificata dal D.P.R. n. 792 del 1985 (4 novembre, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus domini, SS. Pietro e Paolo), fermo rimanendo il carattere lavorativo delle giornate corrispondenti alle ex Festività soppresse, si conviene che la festività del 4 novembre rimane acquisita all’ attività lavorativa con il pagamento delle ore effettuate secondo i criteri di cui all’accordo interconfederale 26 gennaio 1977.
Per le rimanenti quattro ex festività, qualora venga richiesta la prestazione lavorativa, al lavoratore non compete alcun particolare trattamento economico e gli vengono concessi, in sostituzione, corrispondenti riposi compensativi.
I riposi compensativi non possono essere accorpati alle ferie e sono goduti dal lavoratore tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda.
Qualora i suddetti riposi compensativi non siano goduti entro l’anno di riferimento, al lavoratore sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall’accordo interconfederale 26 gennaio 1977.
art. 23
Ferie
II lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 26 giorni lavorativi per 6 giorni lavorativi a settimana; ovvero pari a 22 giorni lavorativi per 5 giorni lavorativi a settimana.
In occasione della programmazione delle ferie le aziende ed i rappresentanti dei lavoratori esamineranno eventuali richieste del personale tenendo conto delle esigenze tipiche del servizio e del fatto che le ferie stesse debbono essere distribuite in due frazioni di cui una nel periodo estivo.
Nel periodo 1/6-30/9 l’impresa assicurerà, comunque, al lavoratore per ogni anno di anzianità di servizio il godimento di 2 settimane continuative di ferie.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse con riferimento alla retribuzione globale.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità
In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo delle ferie, al lavoratore saranno rimborsate le eventuali spese documentate derivanti dall’interruzione.
Al lavoratore che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la azienda, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
art. 24
Permessi Per Motivi Privati E Per Studio
Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione. Permessi giornalieri retribuiti dovranno essere accordati al lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che ne facciano domanda per comprovati motivi di esami in relazione a regolari corsi di studio frequentati presso istituti di istruzione statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio legali, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio di tale diritto.
Tali permessi sono fissati in:
– giorni 5 per esami di licenza elementare;
– giorni 10 per esami di licenza media inferiore;
– giorni 12 per esami di licenza media superiore;
– giorni 2 per esame universitario.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate e legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno agevolati, su loro richiesta e con modalità da convenirsi aziendalmente, per la frequenza ai predetti corsi.
Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, del coniuge, di un figlio o di un fratello, ovvero di un convivente risultante dallo stato di famiglia, l’azienda concederà un permesso di 3 giorni retribuito se l’evento luttuoso si è verificato nella città sede di lavoro o nella provincia e di 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l’evento si è verificato fuori della provincia.
I permessi di cui al presente articolo non si computano nell’annuale periodo di ferie.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la legge 8 marzo 2000, n. 53.
PERMESSI LEGGE N. 104/1992
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui ai precedenti commi con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive dell’impresa, il lavoratore titolare dei permessi mensili comunica per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione degli stessi quando possibile su base annua o comunque almeno trimestrale, al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell’impresa.
Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto al datore di lavoro non inferiore a cinque giorni lavorativi.
Il datore di lavoro, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese di riferimento, fatte comunque salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza.
Il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai commi precedenti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Ai sensi del D.Lgs. n. 119/2011, il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al presente articolo per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo residenza dell’assistito.
Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare di cui all’articolo 52 del presente CCNL, il lavoratore beneficiario dei permessi di cui ai precedenti commi decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”.
art. 25
Tutela Delle Persone Tossicodipendenti
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego nonché per l’espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni di legge nonché quelle emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
art. 26
Tutela Delle Persone Handicappate
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/1999, in funzione delle capacità lavorative degli stessi e comunque nei limiti ed alle condizioni della legge predetta.
Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all’art. 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui al decreto legislativo n. 151/2001 a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dal decreto legislativo n. 151/2001, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001 nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni di legge nonché quelle emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
L’Azienda individuerà le misure più idonee, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l’accesso e l’agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
art. 27
Congedo Parentale
Ai lavoratori di entrambi i sessi – ai quali spettano trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo – che debbano assentarsi dal servizio per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età (in ragione di 170 giorni per ciascun figlio) nonché i lavoratori che debbano assentarsi per assistere i figli maggiori di sei anni o il coniuge o il genitore purché conviventi portatori di handicap (per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi) si applica l’articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e successive modificazioni – nei limiti e alle condizioni della norma medesima.
art. 28
Volontariato
I lavoratori che fanno parte di Associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali e provinciali hanno diritto di usufruire compatibilmente con l’orario e turnazione aziendale, delle forme di flessibilità dell’orario e turnazione agevolata, in recepimento dell’art. 17 della legge 11/8/1991, n. 266.
L’Azienda può inoltre concedere, dopo aver valutato le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266.
Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità.
art. 29
Azioni Positive Per La Realizzazione Della Parità Uomo-donna Nel Lavoro
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
Conseguentemente, le parti stipulanti il presente c.c.n.l. costituiranno entro il 30/6/1996 una Commissione Nazionale Paritetica, di complessivi sei componenti, che si riunirà di norma annualmente, allo scopo di:
a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell’ambito del sistema informativo vigente;
b) proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso.
art. 30
Molestie Sessuali
Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona, in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
A tal fine le Aziende, nella consapevolezza dell’esistenza del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, si impegnano, in linea con gli indirizzi espressi dalla Comunità Economica Europea nella Risoluzione n. 90/c 157/02 del 29 maggio 1990, nonché seguendo con attenzione l’evoluzione legislativa nel nostro Paese, a prevenire e reprimere comportamenti indesiderati a connotazione sessuale.
art. 31
Congedo Matrimoniale
Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio sarà concesso un congedo di quindici giorni lavorativi retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall’Istituto di previdenza sociale.
Tale congedo non si computa nell’annuale periodo di ferie.
art. 32
Servizio Militare
Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi agli effetti del solo T.F.R. – salvo per i lavoratori in prova – si considera ai fini dell’anzianità di servizio presso l’azienda
Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all’azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al lavoratore.
art. 33
Assenze
Tutte le assenze debbono essere giustificate all’azienda dal lavoratore entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, salvo casi di forza maggiore.
Le assenze non giustificate potranno essere sanzionate ai sensi dell’art. 52.
Per ogni giornata di assenza per la quale non compete alcun trattamento economico la retribuzione globale è ridotta di 1/26.
art. 34
Indennità Integrativa
A far data dalla sottoscrizione del presente CCNL, l’indennità integrativa di cui al presente articolo, erogata a soddisfacimento della richiesta di stipulazione di accordi integrativi aziendali, nella misura fissa di cui all’allegato 4 del CCNL 18.7.2001, costituisce importo di riferimento ai fini della realizzazione di un premio di risultato collegato al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa, concordati tra le parti, e con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
In considerazione delle caratteristiche del settore e la particolare dislocazione dei servizi gestiti dalle imprese sull’intero territorio nazionale, le Parti si impegnano ad individuare opportune soluzioni atte a consentire la piena attuazione di quanto previsto al comma precedente, ferma rimanendo la volontà definitiva delle parti stipulanti gli accordi di secondo livello.
L’importo di cui al presente articolo costituisce formale “elemento di garanzia retributiva” da erogare ai lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in applicazione del presente contratto collettivo nazionale; la verifica degli aventi diritto all’elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell’ultimo quadriennio.
Nel caso di cui al precedente comma, l’importo sarà computato ai fini della determinazione del trattamento per ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, dell’indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto.
art. 35
Premio Di Anzianità Per Gli Operai E Scatti Biennali Per Gli Impiegati
A) OPERAI
Agli operai verrà corrisposto un premio di anzianità nella misura dell’8 per cento da calcolarsi sulla retribuzione tabellare.
Detto premio è computabile ai fini della determinazione del compenso per ferie, festività, 13ª mensilità, 14ª mensilità, indennità sostitutiva di preavviso e trattamento di fine rapporto.
A decorrere dal 1° maggio 1988 la misura del premio viene elevata al 9 per cento calcolato sulla retribuzione tabellare.
Con decorrenza 1° luglio 1991 la misura del premio viene elevata al 12 per cento calcolato sulla retribuzione tabellare.
Come stabilito nella “dichiarazione delle parti” di cui all’allegato 4 al presente c.c.n.l., il premio di anzianità è stabilito per gli operai nella misura del 12 per cento calcolato sulla retribuzione tabellare alla data del 31 dicembre 1994.
B) IMPIEGATI
Gli impiegati per l’anzianità di servizio maturata presso una stessa impresa hanno diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, ad una maggiorazione del 5,55 per cento calcolata sulla retribuzione tabellare del livello di appartenenza all’1/1/2012 e sulla indennità di contingenza al 31 dicembre 1982 fino a raggiungere il 60 per cento della retribuzione tabellare relativa all’ultimo livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza alla predetta data del 31 dicembre 1982.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito né gli aumenti di merito possono essere assorbiti degli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Nel caso di passaggio di livello, il dipendente mantiene l’importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza ed il relativo importo concorre al raggiungimento del 60 per cento. La frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Per il calcolo dell’anzianità maturata anteriormente al 1° maggio 1983 si rinvia alla “norma transitoria” dell’art. 30 del c.c.n.l. 30 aprile 1983 (Allegato 2).
A far data dal 1° agosto 2005 il premio di anzianità per gli operai sarà corrisposto ai lavoratori neo assunti nel settore decorsi due anni di anzianità aziendale, al compimento dei quali il premio di anzianità sarà corrisposto secondo gli importi indicati nella tabella allegato 4 del c.c.n.l. 18/7/2001; analogamente, gli scatti biennali per impiegati saranno corrisposti una volta decorsi 4 anni di anzianità aziendale.
art. 36
Malattia, Infortunio, Cure Termali
A) ACCERTAMENTI SANITARI
L’assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata all’azienda dal lavoratore, salvo casi di comprovata impossibilità, almeno un’ora prima dell’inizio del normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, salvo casi di forza maggiore, e giustificata con certificato medico entro le 48 ore, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’istituto di previdenza.
L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi della legge n. 300 del 1970.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 legge n. 300 del 1970 per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue:
– il lavoratore è tenuto a trovarsi fin dal primo giorno di assenza nel domicilio, comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno anche domenicale o festivo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19, disponibile per le visite di controllo;
– nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto al controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali;
– sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’Azienda.
In mancanza di tali comunicazioni, a meno di comprovate ragioni di impedimento o di ritardo nei termini di cui al primo comma, l’assenza si considera ingiustificata con l’applicazione dei provvedimenti disciplinari del caso.
Ogni mutamento di domicilio durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’azienda.
Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate decade dal diritto all’indennità economica e di conseguenza all’integrazione aziendale per l’intero periodo di malattia.
Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a modifiche dei provvedimenti di legge o amministrativi vigenti in materia.
B) CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi in caso di malattia e sino alla data di guarigione clinica in caso di infortunio, senza interruzione di anzianità.
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di infermità superi in complesso i dodici mesi di assenza nell’arco di trentasei mesi consecutivi. A tale fine si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi nell’arco temporale degli ultimi trentasei mesi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato escludendo da tale computo i periodi di assenza per infortunio sul lavoro.
Decorsi i limiti di cui sopra il rapporto di lavoro sarà risolto di pieno diritto con la liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Su richiesta dell’interessato l’azienda concederà un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di quattro mesi oltre i limiti di conservazione del posto di cui al presente articolo, per i casi documentati di lavoratori che versino in condizioni di salute particolarmente gravi o che abbiano subito ripetuti e prolungati periodi di ricovero ospedaliero. Resta inteso che il periodo di aspettativa comporta la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti contrattuali e di legge.
C) TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di legge vigenti.
Per i casi di t.b.c. e altre patologie di particolare gravità quali le malattie oncologiche, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme di legge.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio, salvo dolo o colpa del lavoratore, verrà accordato al lavoratore non in prova il seguente trattamento.
Operai:
Per le assenze per causa di malattia all’operaio sarà corrisposto a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno, calcolati anche con periodi discontinui nell’arco di tempo di cui alla lettera B) del presente articolo, una integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione base.
Dal 181° giorno e fino alla conservazione del posto il 50% della retribuzione globale. Per le assenze per infortunio sul lavoro all’operaio non in prova sarà corrisposta una integrazione del trattamento INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione base dal primo giorno lavorativo di assenza fino a guarigione clinica.
Impiegati:
Per le assenze per causa di malattia all’impiegato sarà corrisposta l’intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e il 50% della stessa per i successivi 6 mesi.
Uguali diritti spetteranno all’impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora l’impiegato, con più periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
Per le assenze per infortunio sul lavoro all’impiegato sarà corrisposta l’intera retribuzione globale dal primo giorno e fino a guarigione clinica, dedotto quanto eventualmente corrisposto dall’INAIL.
D) CURE TERMALI
Valgono le norme di legge e amministrative vigenti sia per l’individuazione delle patologie per le quali sono ammesse le cure termali, sia per le condizioni di ammissibilità alle cure, sia per il relativo trattamento economico.
art. 37
Tutela Della Maternità
Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità.
I periodi di congedo di maternità, ai sensi dell’articolo 22, terzo comma del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 13ª e alla 14ª mensilità nonché alle ferie.
art. 38
Retribuzione Base E Retribuzione Globale
La retribuzione base, in relazione al livello di inquadramento, è composta da:
– retribuzione tabellare;
– indennità di contingenza.
La retribuzione globale, in relazione al livello di inquadramento, è composta da:
– retribuzione base;
– eventuali premi o scatti di anzianità maturati di cui all’art. 35;
– eventuali altri aumenti comunque denominati.
art. 39
Determinazione Della Retribuzione Oraria E Giornaliera
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
art. 40
Corresponsione Della Retribuzione
La retribuzione tabellare è quella di cui all’allegata tabella 1).
La corresponsione della retribuzione, sempreché la prestazione non sia stata data per un periodo inferiore, verrà effettuata per gli operai posticipatamente a mese e comunque entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga; per gli impiegati ad ogni fine mese.
Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento o concessioni di acconti verranno concordate con la rappresentanza sindacale.
In caso che l’azienda ritardi il pagamento di oltre 10 giorni, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto e di mancato preavviso.
Sulle buste paga devono essere indicati:
1) generalità del lavoratore;
2) livello d’inquadramento;
3) elementi costitutivi della retribuzione;
4) elementi costitutivi delle ritenute previdenziali e fiscali.
Il datore di lavoro sulla busta paga dovrà fare esplicito riferimento all’applicazione del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto al reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che avanzi tale reclamo all’atto del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario che sia esercitato all’atto del pagamento per gli errori puramente contabili e di inquadramento.
In caso di contestazione sulla retribuzione o su singoli elementi costitutivi della stessa, al lavoratore dovrà essere corrisposta intanto la parte di retribuzione non contestata.
art. 41
Tredicesima Mensilità
La liquidazione della 13ª mensilità sarà effettuata per ciascun anno nella misura di una mensilità di retribuzione globale .
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
Ai fini di cui sopra saranno calcolate come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni; diversamente tali frazioni non saranno computate.
Il pagamento della 13ª mensilità dovrà essere effettuato entro il 20 dicembre.
art. 42
Quattordicesima Mensilità
L’azienda corrisponderà entro il mese di giugno una 14ª mensilità nella misura di una mensilità di retribuzione globale.
Detta mensilità è riferita al periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo annuale, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 14ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. Ai fini di cui sopra saranno calcolate come mese intero le frazioni di mese superiori al 15 giorni; diversamente tali frazioni non saranno computate.
art. 43
Indennità Varie
A) INDENNITÀ DI PRESENZA
A decorrere dal 1° agosto 2005 l’indennità di presenza di cui ai precedenti c.c.n.l. è elevata a € 2,45 giornaliere.
La predetta indennità, comprensiva dell’incidenza nel trattamento per ferie, festività, tredicesima e quattordicesima non verrà corrisposta per malattia ed infortunio e entra però a far parte del trattamento di fine rapporto, ed assorbe fino a concorrenza gli importi già erogati allo stesso titolo in sede aziendale.
B) INDENNITÀ DI PRODUTTIVITÀ
A decorrere dal 1° maggio 1988 viene istituita una indennità di produttività pari a € 0,465 giornalieri computabile nei seguenti istituti contrattuali:
a) ferie;
b) festività;
c) 13ª mensilità:
d) 14ª mensilità;
e) trattamento fine rapporto.
C) INDENNITÀ DI MENSA
Dall’1/5/1990 è istituita una indennità di mensa, per ogni giornata di effettiva prestazione, pari a € 1,29 giornalieri.
Dall’1/7/1991 l’indennità di mensa è elevata a € 1,55 giornalieri.
Dall’1/7/1992 l’indennità è elevata a € 2,07 giornalieri.
Dall’1/1/1996 l’indennità di mensa è elevata a € 2,84 giornalieri.
Dall’1/1/2013 l’indennità di mensa è elevata a € 3,15 giornalieri.
L’indennità di mensa non è computabile in nessun istituto contrattuale e di legge ed assorbe fino a concorrenza gli importi già erogati allo stesso titolo in sede aziendale.
D) INDENNITÀ PER MANEGGIO DENARO
Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro con oneri per errori sarà corrisposta una indennità nella misura di € 22,21 mensili.
Detta indennità è computata:
– nel trattamento per ferie; festività; 13ª mensilità e 14ª mensilità.
Per contro, l’indennità per maneggio denaro non è computata ai fini della determinazione del trattamento per malattia e del trattamento di fine rapporto.
E) INDENNITÀ DI LONTANANZA DA CENTRI ABITATI
Qualora la sede dell’azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 3 chilometri, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l’azienda che non provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo da concordarsi aziendalmente.
F) INDENNITÀ DI ALTA MONTAGNA
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi aziendalmente.
G) INDENNITÀ DI USO BICICLETTA
L’impresa corrisponderà al lavoratore che usa la propria bicicletta per servizio una indennità mensile da concordarsi aziendalmente.
art. 44
Indennità Di Trasferta
Con il 1° agosto 2001 il personale viaggiante comandato a prestare il servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione, ha diritto ad una indennità di trasferta nelle seguenti misure:
a) per assenza dalle 6 alle 9 ore: € 9,66;
b) per assenza dalle 9 alle 15 ore: € 14,20;
c) per assenza dalle 15 alle 24 ore: € 19,32.
Fermo restando quanto sopra nel caso di un autista solo si devono avere nelle 24 ore di servizio extraurbano 11 ore di riposo compreso il tempo dei pasti.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le 6 ore continuative.
Nell’ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti di durata ciascuno inferiore a 6 ore si procederà al fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un’ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempre che tale ora sia compresa per il pasto meridiano dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.
Al personale viaggiante impiegato in servizi extraurbani, qualora venga richiesta la reperibilità durante il tempo in cui lo stesso personale è libero da ogni impegno e responsabilità, verrà riconosciuto come lavoro effettivo il 10% di tale tempo.
Il personale non viaggiante ha diritto, in aggiunta all’indennità di cui al primo comma, al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia 1ª classe).
art. 45
Rimborso Spese
Al lavoratore non rientrante nei casi previsti dall’articolo 44 e che sia comandato a prestare servizio fuori della sua normale residenza e che per ragioni di servizio stesso sia costretto a consumare pasti o a pernottare fuori sede, saranno rimborsate le spese relative.
Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
art. 46
Trasferimenti
Il dipendente non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.
Al lavoratore che sia trasferito, per disposizione della impresa, da una sede all’altra della stessa azienda situata in località che comporti come conseguenza l’effettivo trasferimento del domicilio sarà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda delle spese di trasporto per sé, per la famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, eccetera).
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato non per motivi che comportino il licenziamento in tronco nei primi sei mesi dal trasferimento ha diritto al rimborso spese come sopra per ritrasferirsi al luogo di origine purché ne faccia richiesta prima della cessazione dal servizio.
I lavoratori hanno inoltre diritto ai seguenti trattamenti.
OPERAI
Ad una indennità speciale di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e alloggio per la durata di 5 giorni se celibe; di 7 giorni se ammogliato e inoltre di 1 giorno per e ogni persona a carico.
IMPIEGATI
Ad una diaria di due terzi della retribuzione globale mensile all’impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, oltre ad un decimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all’impiegato con famiglia.
Il lavoratore ha altresì diritto al rimborso delle eventuali spese occorrenti per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se regolarmente registrato e per un massimo comunque di tre mesi.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
È salva l’applicazione di quelle indennità e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali ed alle particolari nuove prestazioni in relazione alla località ove il lavoratore è trasferito.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato al trattamento di fine rapporto all’indennità di preavviso ed alle altre indennità previste per la liquidazione, salvo per i lavoratori di primo e secondo livello che all’atto della assunzione abbiano espressamente pattuito il diritto della azienda di disporre il trasferimento o che tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per lavoratori attualmente in servizio nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
art. 47
Alloggio Al Personale
Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta richieda di restare continuamente a disposizione nei locali dell’azienda la concessione dell’alloggio sarà gratuita.
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre tre chilometri.
L’azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
art. 48
Indumenti Di Lavoro
Ogni anno viene fornita al personale operaio una giacca ed un pantalone estivo ed una giacca ed un pantalone invernale.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Qualora le imprese, per causa di forza maggiore non possano fornire gli indumenti di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta con decorrenza 1° maggio 1986, una indennità sostitutiva di vestiario nella misura di € 10,33 mensili frazionabili per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
Con la retribuzione afferente al mese di luglio 1996, l’indennità sostitutiva di vestiario è elevata a € 12,91 mensili frazionabili per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
La predetta indennità è comprensiva dell’incidenza nel trattamento per ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità; essa non viene corrisposta per malattia ed infortunio e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro.
art. 49
Pulizia Macchine
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro: qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
art. 50
Responsabilità Dell’autista
L’autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo quanto sopra durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi l’autista deve curare che il carico e lo scarico siano tecnicamente effettuati.
L’autista è responsabile di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti o danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore; è altresì responsabile del veicolo affidatogli e risponde dei danni al veicolo a lui imputabili in modo comprovato.
È onere dell’autista provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta, anche in materia di sicurezza della circolazione stradale.
È onere del datore di lavoro provare le responsabilità del lavoratore nonché il danno e il rapporto di causalità con la materiale, anche omissiva, condotta del lavoratore.
Spetta altresì al datore di lavoro provare l’entità definitiva del danno subito imputabile al lavoratore.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli.
L’autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità l’autista, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda, evidenziando tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
L’autista che oltre alla conduzione dell’automezzo provvede alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi e vuotatura cassette, è esonerato dalla responsabilità prevista dal secondo comma del presente articolo ove l’automezzo sia stato debitamente chiuso secondo l’ordinaria diligenza richiesta.
L’azienda fornirà ai lavoratori con mansioni di autista indicazioni comportamentali concernenti gli adempimenti relativi a quanto previsto dal presente articolo.
art. 51
Ritiro Abilitazioni Legali Per La Guida Dei Veicoli
L’autista al quale sia ritirata una o entrambe le abilitazioni legali per la conduzione di veicoli (patente di guida o carta di qualificazione del conducente) da parte dell’autorità competente, anche per comportamenti o fatti commessi fuori dall’esercizio delle proprie mansioni e per motivi che non comportino il licenziamento senza preavviso, è sospeso dalle mansioni di autista ed ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna.
Durante tale periodo, per quelle imprese che occupano almeno 7 dipendenti sul singolo appalto, è previsto un incontro tra impresa e organizzazione sindacale territoriale al fine di esaminare la possibilità di adibire ad altre mansioni il lavoratore a cui è stata ritirata la patente.
A seguito di tale confronto, l’autista durante questo periodo potrà essere adibito, qualora possibile ad altre mansioni di pari livello con mantenimento della retribuzione in atto; qualora non possibile la predetta ipotesi, sarà eccezionalmente assegnato a mansioni di livello inferiore con attribuzione della corrispondente retribuzione, per la durata del periodo in parola.
Qualora esperite le verifiche di cui ai commi precedenti non sia comunque possibile adibire il lavoratore ad altre mansioni ovvero lo stesso non accetti la proposta aziendale, il lavoratore medesimo sarà collocato in aspettativa senza decorrenza di retribuzione e anzianità di servizio.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure l’autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l’azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all’autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 55.
Ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 120/2010, la revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis (“Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose”), comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e art. 187 (“Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”) del decreto legislativo n. 285/1992, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile nonché dell’articolo 52, lettera f) del presente CCNL.
art. 52
Norme Disciplinari
Il lavoratore deve dichiarare alla azienda la propria dimora e segnalarne gli eventuali cambiamenti.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata della stessa devono essere comunicate per iscritto all’interessato.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato la mancanza ed averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
In ogni caso, provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione globale;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
I provvedimenti di cui ai punti a) e b) possono essere inflitti al lavoratore che commetta, durante il lavoro, lievi mancanze, secondo criteri di proporzionalità.
La multa, fino a un massimo di 3 ore di retribuzione base giornaliera, può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e tutto ciò che viene trasportato, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
e) tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela e il pubblico;
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dell’azienda;
g) non indossi, nell’espletamento delle sue mansioni, i prescritti indumenti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà d’infliggere la sospensione.
L’importo delle multe disciplinari verrà versato all’INPS.
La sospensione fino a un massimo di 5 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
a. per negligenza in servizio arrechi danni non gravi ai materiali, alle persone o ai beni aziendali;
b. trasporti persone sui veicoli di proprietà dell’azienda senza autorizzazione;
c. si presenti o si trovi in servizio in stato d’ubriachezza;
d. provochi o sia vittima di sinistri stradali per colpevole violazione delle norme del codice della strada;
e. per negligenza accertata, subisca il furto di beni e/o strumenti affidatigli dall’azienda per l’espletamento dell’attività lavorativa, incluso il furto della corrispondenza, ovvero smarrisca la corrispondenza od ogni altro bene aziendale;
La sospensione fino a un massimo di 10 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
f. commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in una qualunque delle mancanze che prevedono la multa;
g. sia colpevole di mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia dell’impresa che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
h. si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi del lavoro.
4) Il licenziamento immediato con indennità di fine rapporto può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori e/o colleghi o i clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi dei materiali o delle merci dell’azienda;
d) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
e) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall’azienda;
f) ometta di fare il rapporto al rientro del mezzo di locomozione per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o che trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa. In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salve le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal codice della strada;
h) si renda recidivo entro l’anno delle stesse mancanze già punite con la sospensione;
i) manometta o sottragga corrispondenza, salva l’eventuale azione per il reato di violazione del segreto epistolare;
l) alteri o falsifichi documenti amministrativi;
l) commetta irregolarità ovvero, per trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni all’impresa o a terzi o anche con gravi danni alle persone;
m) esegua, in concorrenza con l’attività dell’azienda, il lavoro per conto proprio o di terzi, anche se filari dall’orario di lavoro;
n) sia condannato con sentenza passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
art. 53
Previdenza Complementare
Le Parti concordano, nell’ambito dell’accordo di rinnovo 15 giugno 2012 di aderire ad un fondo di previdenza complementare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese operanti nel settore.
In tal senso, superando quanto stabilito con accordo tra le Parti il 14/6/2007 e 1/4/2008, si individuano come fondi di destinazione il Fondo Poste ovvero, in alternativa, il Fondo Previambiente.
Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Poste o, in alternativa, del Fondo Previambiente tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno tre mesi di anzianità che volontariamente vi aderiscano; l’adesione avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo Poste o del Fondo Previambiente.
L’adesione al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell’azienda e del lavoratore associato, calcolata sulle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato.
Con decorrenza 1° dicembre 2013, il contributo è dovuto nella misura minima dell’1% a carico del lavoratore associato e nella misura dell’1,5% a carico del datore di lavoro per 14 mesi per anno; il lavoratore ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro solo nel caso di adesione al Fondo Poste o al Fondo Previambiente.
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al precedente punto sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente; l’opzione del lavoratore per il versamento del TFR e la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse dal Fondo Poste o dal Fondo Previambiente non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme.
L’esonero del datore di lavoro dall’obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale.
Il rapporto di adesione al fondo, una volta istituito, è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondo Poste o del Fondo Previambiente, consultabili da tutti i lavoratori.
Per i lavoratori è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno.
art. 54
Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
OPERAI:
Il licenziamento dell’operaio non in prova, e quello non ai sensi dell’art. 52, nonché le sue dimissioni dovranno avere luogo mediante comunicazione scritta con un preavviso di sei giorni lavorativi.
Il preavviso può avere luogo in qualunque giorno nel caso di cessazione dell’appalto.
IMPIEGATI:
A) Per gli impiegati che. avendo superato il periodo di prova, non hanno superato 5 anni di servizio:
1) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 1° livello;
2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 2° livello;
3) mesi uno per gli impiegati di 3° e 4° livello.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di 1° livello;
2) mesi due per gli impiegati di 2° livello;
3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 3° e 4° livello.
C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 1° livello;
2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 2° livello;
3) mesi due per gli impiegati di 3° e 4° livello.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti della indennità di fine rapporto.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta al sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
art. 55
Trattamento Di Fine Rapporto (t.f.r.)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982 n. 297.
NOTA A VERBALE
Per quanto riguarda il computo dell’indennità di anzianità maturata al 31/5/1982 si richiama quanto previsto dall’art. 20 del c.c.n.l. 30/5/1979 (Allegato 3).
art. 56
Indennità In Caso Di Morte
Nel caso di morte del lavoratore, i trattamenti di cui agli art. 54 e l’indennità di cui all’art. 55 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, al parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuale atti di previdenza compiuti dall’azienda
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.
RACCOMANDAZIONE A VERBALE
In caso di morte dell’operaio, il datore di lavoro valuterà, per le anzianità inferiori ai 5 anni, la opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di legge e di contratto nell’ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell’operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
art. 57
Costituzione R.s.u. E Diritti Sindacali
A) PREMESSA
Le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, in attuazione anche di quanto previsto dall’accordo interconfederale 23 luglio 1993.
Le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) possono essere costituite nelle imprese aventi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23/7/1993.
Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai loro dirigenti nelle titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e del presente contratto.
Le R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. sono legittimate a negoziare il contratto collettivo aziendale di lavoro di secondo livello nelle materie, con le procedure, le modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’impresa nonché dal Protocollo del 23/7/1993.
B) PERMESSI SINDACALI
I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei sindacati nazionali regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi o delle Delegazioni per l’espletamento delle loro funzioni.
I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui al precedente comma dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda.
II limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all’anno per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto.
Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all’anno.
I complessivi permessi retribuiti per tutti i componenti la R.S.U. sono quelli già attribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, previste per le unità produttive di cui alla lettera a) dell’art. 23 della legge 300/1970, pari a 1 ora e 30 all’anno per ciascun dipendente; tali permessi assorbono quelli retribuiti previsti dalla legge 300/1970.
Oltre ai permessi retribuiti previsti dalla legge n. 300/1970, ai componenti la R.S.U. – che ne facciano richiesta – spettano altresì quelli aggiuntivi già attribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali; e cioè complessivi permessi in misura non inferiore a 12 giorni all’anno per partecipare a trattative sindacali congressi e convegni di natura sindacale, dei quali 4 verranno retribuiti.
C) AFFISSIONE COMUNICATI
Le Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto, le rispettive Organizzazioni territoriali e le R.S.U. hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
D) ASSEMBLEE DEL PERSONALE E REFERENDUM
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalle R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda.
I referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale, potranno svolgersi nell’ambito aziendale ma fuori dell’orario di lavoro, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’azienda se generali o alla categoria particolarmente interessata se di categoria.
E) LOCALI PER RIUNIONI SINDACALI
L’azienda mette a disposizione delle R.S.U., dietro richiesta, un locale idoneo per le riunioni. Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a 50, il locale dovrà essere destinato in modo permanente alle R.S.U..
F) CONTRIBUTI SINDACALI
L’azienda provvedere alla trattenuta, a favore delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, dei contributi sindacali ai dipendenti che ne rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire all’azienda.
La delega conterrà:
1) le generalità del dipendente;
2) la misura della trattenuta (quota fissa o percentuale);
3) l’Organizzazione Sindacale stipulante beneficiaria;
4) mese e anno di decorrenza;
5) luogo e data del rilascio;
6) firma del dipendente.
La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante e notificata per iscritto alla Direzione dell’Azienda e portata a conoscenza dei lavoratori.
Allo stato attuale è confermata nella misura dello 0,70% della retribuzione mensile per 14 mensilità.
La procedura di cui sopra deve essere osservata anche nelle ipotesi di variazioni della trattenuta in questione.
Le deleghe sindacali vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori con atto scritto all’Azienda e all’Organizzazione Sindacale stipulante interessata.
La trattenuta cessa dal mese successivo al pervenire della revoca all’Azienda.
Le deleghe in atto alla data dell’entrata in vigore del presente CCNL conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.
Le quote sindacali trattenute dall’azienda, salvo diversi sistemi già concordati ed in atto nelle singole aziende, saranno versate su c/c postali o bancari indicati da ciascun sindacato stipulante il presente contratto entro il mese successivo dall’avvenuta trattenuta.
Ai sensi dell’articolo 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente articolo si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
art. 58
Adempimenti In Caso Di Sciopero E Codice Di Comportamento Delle Aziende
La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un preavviso minimo di 10 giorni con l’indicazione della data, della durata e dell’orario dell’astensione dal lavoro.
La revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate, di norma, almeno 48 ore prima dello sciopero già indetto e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.
Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva – anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse – è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.
I regolamenti di servizio individueranno le procedure da adottare all’inizio della fase di sciopero e alla ripresa del servizio nonché le procedure da adottare per la garanzia e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della seguente procedura di raffreddamento e di conciliazione.
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
1. Fermo restando che l’interpretazione delle norme del c.c.n.l. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive – con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari – sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
A) Livello aziendale
La titolarità dell’iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, è riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, costituite nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.
La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla Direzione Aziendale, di apposita domanda che deve contenere l’indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del c.c.n.l. o dell’accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l’esame di cui al comma precedente.
Questa fase dovrà essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello territoriale.
B) Livello territoriale
Entro 2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell’Associazione Datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Tale fase dovrà terminare entro 2 giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello nazionale.
C) Livello nazionale
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l’Associazione Datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Tale fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell’intera procedura.
Al fine di garantire la continuità del servizio, l’attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l’autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui alle precedenti lettere A), B) e C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui al comma precedente cessa di trovare applicazione.
I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà, in coerenza con il fine di cui al primo comma della presente procedura, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell’esame della predetta questione, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo, parte “procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive” cessa di trovare applicazione.
Le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 2, secondo comma, della legge n. 146/90 e successive modifiche in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
Fatte salve le disposizioni degli Accordi Interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del c.c.n.l., nei casi di controversia collettiva di competenza delle oo.ss. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 146/90 e successive modifiche, è la seguente:
1) entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle oo.ss. nazionali, le associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva;
2) questa fase si esaurisce entro i 7 giorni successivi al primo incontro;
3) qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata;
4) qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata;
per l’intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo, parte “procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive”.
art. 59
Salute E Sicurezza Sul Lavoro
Per ogni lavoratore occupato l’azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
Le R.S.U. e/o R.S.A. esamineranno con le imprese la situazione degli ambienti di lavoro, proponendo eventuali miglioramenti o un diverso utilizzo degli stessi, alle condizioni e nei limiti di cui alla legge n. 300/1970.
Le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dall’Accordo interconfederale 22.6.1995.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) hanno diritto, alle condizioni e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge, di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore.
Le parti si impegnano a realizzare un protocollo aggiuntivo – che diviene parte integrante del presente CCNL – che stabilisca le modalità di elezione dei R.L.S. e i criteri di formazione degli stessi, in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22.6.1995.
La sorveglianza sanitaria è effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal medico competente e comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche di cui al comma precedente non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza nonché negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Inoltre, le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 6, lettere a), b) d), f), g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del medesimo decreto legislativo e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 6, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporaneo permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Nei casi di cui al comma precedente, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge n. 68/1999, in relazione ai giudizi di idoneità/inidoneità di cui ai commi precedenti, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
f) i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, coi particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
La formazione deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui sopra deve avvenire, eventualmente in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le imprese confermano il proprio impegno a favorire la piena applicazione delle attribuzioni previste per il rappresentante per la sicurezza, anche in coerenza con quanto previsto all’articolo 9 della legge n. 300/1970.
art. 60
Ritenute Per Quote Associative Ed Assicurative
Sono effettuate a titolo gratuito eventuali ritenute per conto del comitato sindacale CSAP.
art. 61
Restituzione Documenti Di Lavoro
Cessato il rapporto di lavoro l’azienda consegnerà tempestivamente al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro e ogni altro documento dell’interessato.
art. 62
Installazione Impianti Satellitari
Le Parti concordano che l’installazione di apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità di controllo sull’operato dei lavoratori dipendenti bensì di garanzia della sicurezza del mezzo e del carico definendo tali controlli quali difensivi della merce e dell’automezzo.
Le apparecchiature di cui sopra non potranno essere utilizzate dall’impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.
Le Parti recepiscono la nota del Ministero del Lavoro prot. n. 8537 del 7 maggio 2012, anche ai fini di una sollecita applicazione degli obblighi di cui all’articolo 4 della legge n. 300/1970.
Le Parti allegano inoltre bozza di “comunicazione sulla installatone di sistemi di controllo satellitare” ai fini di informativa ai lavoratori interessati.
art. 63
Norme Generali E Norme Speciali Sul Rapporto Di Lavoro
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I lavoratori dovranno osservare altresì le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.
art. 64
Condizioni Di Miglior Favore
Restano ferme le condizioni di miglior favore nell’ambito di ogni istituto, sia individuali sia collettive, concesse per accordi locali, od aziendali, salvo che sussistano clausole di assorbimento.
art. 65
Inscindibilità Delle Disposizioni Del Contratto
Le disposizioni del presente contratto, anche nell’ambito di ciascun istituto, sono correlate ed inscindibili tra loro; pertanto i soggetti che osservino tali disposizioni, anche in termini parziali, sono da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all’insieme organico delle norme del contratto. La previdenza e il trattamento di fine rapporto anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.
Per quant’altro non previsto nel presente c.c.n.l. si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali vigenti.
art. 66
Decorrenza E Durata
Il presente contratto, salvo quanto diversamente previsto per singoli istituti, decorre dall’1 gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.
ALL
Aumenti Economici Accordo Giugno 2012
Le Parti concordano un aumento dei minimi tabellari per il 3° livello con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, pari a euro 20,00 con la retribuzione del mese di agosto 2012, euro 25,00 con la retribuzione del mese di maggio 2013, euro 30,00 con la retribuzione del mese di novembre 2013.
Con la retribuzione del mese di gennaio 2013, l’indennità di mensa di cui all’articolo 43, lettera c) del presente CCNL, è elevata a euro 3,15 giornalieri.
L’indennità di cui all’articolo 34 del presente accordo, è aumentata di euro 10,00 mensili, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento.
Con la retribuzione del mese di dicembre 2013, la percentuale di cui all’accordo 14.6.2007, punto 4, e 1.4.2008, è aumentata dall’1% all’1,5% a carico del datore di lavoro, con le stesse modalità e condizioni previste dagli accordi citati.
ALL
Parte Economica – Una Tantum
1. Ad integrale copertura economica del periodo 1.8.2009 – 31.7.2012, ai lavoratori, non in prova, assunti a tempo indeterminato in forza durante tutto il predetto periodo e al 1° agosto 2012 è riconosciuto un compenso forfettario lordo pro-capite nelle misure seguenti, riferite al terzo livello e riparametrate per gli altri livelli inquadramentali:
Ottobre 2012: euro 80,00
Marzo 2013: euro 120,00
Settembre 2013: euro 100,00
2. Ai lavoratori assunti successivamente all’1.8.2009, anche per effetto di passaggio di appalto, il compenso forfettario lordo è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione.
3. L’importo, suddivisibile in quote mensili nel periodo 1° agosto 2009-31 luglio 2012, sarà erogato ai lavoratori dipendenti in forza alla data di erogazione della tranche.
4. Il compenso in parola non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.
5. La contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire modalità di remunerazione alternative/sostitutive di importo pari a quello del compenso in parola.
6. Per il personale a tempo parziale il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
ALL
Allegati Da 1 A 15
ALLEGATO 1 – TABELLE RETRIBUTIVE
Tabelle aumenti minimi tabellari
Liv. | Par. | Aumento agosto 2012 | Retribuzione tabellare agosto 2012 | Indennità di contingenza | Retribuzione base agosto 2012 |
1 | 166 | 27,21 | 1.041,83 | 526,60 | 1.568,43 |
2 | 139 | 22,79 | 872,29 | 520,97 | 1.393,26 |
3 | 122 | 20,00 | 765,63 | 517,46 | 1.283,09 |
4S | 116 | 19,02 | 727,97 | 515,05 | 1.243,02 |
4 | 110 | 18,03 | 690,37 | 515,05 | 1.205,42 |
5 | 100 | 16,39 | 627,59 | 512,85 | 1.140,44 |
Liv. | Par. | Aumento maggio 2013 | Retribuzione tabellare maggio 2013 | Indennità di contingenza | Retribuzione base maggio 2013 |
1 | 166 | 34,02 | 1.075,85 | 526,60 | 1.602,45 |
2 | 139 | 28,48 | 900,77 | 520,97 | 1.421,74 |
3 | 122 | 25,00 | 790,63 | 517,46 | 1.308,09 |
4S | 116 | 23,77 | 751,74 | 515,05 | 1.266,79 |
4 | 110 | 22,54 | 712,91 | 515,05 | 1.227,96 |
5 | 100 | 20,49 | 648,08 | 512,85 | 1.160,93 |
Liv. | Par. | Aumento novembre 2013 | Retribuzione tabellare novembre 2013 | Indennità di contingenza | Retribuzione base novembre 2013 |
1 | 166 | 40,82 | 1.116,67 | 526,60 | 1.643,27 |
2 | 139 | 34,18 | 934,95 | 520,97 | 1.455,92 |
3 | 122 | 30,00 | 820,63 | 517,46 | 1.338,09 |
4S | 116 | 28,52 | 780,26 | 515,05 | 1.295,31 |
4 | 110 | 27,05 | 739,96 | 515,05 | 1.255,01 |
5 | 100 | 20,49 | 672,67 | 512,85 | 1.185,52 |
Tabelle importi una tantum
Liv. | OTTOBRE 2012 | MARZO 2013 | SETTEMBRE 2013 |
1 | 108,86 | 163,28 | 136,07 |
2 | 91,15 | 136,72 | 113,93 |
3 | 80,00 | 120,00 | 100,00 |
4 | 72,13 | 108,20 | 90,16 |
5 | 65,57 | 98,36 | 81,97 |
Tabelle indennità – Articolo 34
Liv. | DICEMBRE 2013 |
1 | 75,62 |
2 | 63,33 |
3 | 55,56 |
4S | 52,89 |
4 | 50,22 |
5 | 45,53 |
Tabella scatti di anzianità impiegati – Articolo 35
Liv. | Retribuzione tabellare |
1 | 1.014,62 |
2 | 849,50 |
3 | 745,63 |
4 | 672,34 |
5 | 611,20 |
Tabella previdenza complementare – Articolo 53
Liv. | Retribuzione base | 1% | 1,5% |
1 | 1.424,20 | 14,24 | 21,36 |
2 | 1.272,49 | 12,72 | 19,09 |
3 | 1.177,09 | 11,77 | 17,66 |
4S | 1.142,26 | 11,42 | 17,13 |
4 | 1.109,85 | 11,10 | 16,65 |
5 | 1.053,55 | 10,54 | 15,80 |
ALLEGATO 2 – ART. 30 C.C.N.L. 30/4/1983 – Omissis
ALLEGATO 3 – ART. 20 C.C.N.L. 30/5/1979 – Omissis
ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE DELLE PARTI 18 LUGLIO 2001 – Omissis
ALLEGATO 5 – LETTERA DA AUSITRA A OO.SS. – TUTELA TOSSICODIPENDENTI – Omissis
ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE DELLE PARTI 28/07/2005 – Omissis
ALLEGATO 7 – LEGGE N. 300/1970
ALLEGATO 8 – DECRETO LEGISLATIVO N. 61/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ALLEGATO 9 – DELIBERA COMMISSIONE DI GARANZIA PER IL SETTORE POSTALE 02/37 DEL 7 MARZO 2002 – Omissis
ALLEGATO 10 – DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2003 IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO
ALLEGATO 11 – D.L. N. 248/2007 CONVERTITO IN LEGGE N. 31/2008 – ARTICOLO 7 COMMA 4-BIS
ALLEGATO 12 – NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO PROT. N. 8537 DEL 7 MAGGIO 2012 – Omissis
ALLEGATO 13 – DETERMINAZIONE COSTO GIORNALIERO E TABELLE 2012/2013 OPERAI/IMPIEGATI – Omissis
ALLEGATO 14 – ACCORDO IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 15 GENNAIO 2013
ALLEGATO 15 – ACCORDO IN MATERIA DI RIDUZIONE INTERVALLI CONTRATTI A TERMINE 15 GENNAIO 2013 – Omissis