La Corte di Cassazione sez. lavor con la sentenza n. 22412 depositata il 01 ottobre 2013 intervenendo in materia di licenziamento collettivo ha statuito che il danno equitativo senza riassunzione a carico del cedente se il ramo d’azienda trasferito resta inattivo. Deve accontentarsi di 15 stipendi dopo la mobilità: la possibilità, poi svanita, di un posto presso il cessionario esclude l’operatività dell’obbligo di ricollocamento.
La vicenda ha riguardata una lavoratrice colpita dal provvedimento di licenziamento in violazione dell’accordo sindacale che prevedeva la riassunzione di quattro dipendenti tra cui la lavoratrice. Il provvedimento di licenziamento veniva impugnato inanzi al Tribunale, nella veste di giudice del lavoro, che rigettava tutte le domande attoree, rilevando che le condizioni per la ricollocazione non si erano obiettivamente verificate e che la ricorrente non aveva fornito la prova del danno asseritamente subito.
Avverso la decisione del Tribunale la dipendente proponeva il ricorso alla Corte di Appello che, riformava parzialmente la sentenza del giudice di prime cure, condannava l’U. al pagamento in favore della P., dell’importo corrispondente a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino alla data della sentenza, equitativamente determinato a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
La dipendente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della decisione della Corte di Appello basando il ricorso su due motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della ricorrente evidenziando che, la doglianza riferita alla presunta erronea applicazione dell’art. 1256 c.c. dei giudici di merito, nella specie non si versa, e comunque non risulta adeguatamente dedotta e tanto meno provata, in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, e che ben può configurarsi un’obbligazione nei confronti dì un terzo, la Corte d’appello ha evidenziato che la somma percepita in sede di conciliazione sindacale del 26 gennaio 2004, ineriva, accettazione del licenziamento da parte dell’U. e non già i danni derivanti dalla successiva mancata ricollocazione al lavoro, obbligo gravante direttamente sulla società U..