Reati fiscale inerente a fatture false e dichiarazione fraudolenta – Cassazione sentenza n. 40600 del 2013
Reati fiscale inerente a fatture false e dichiarazione fraudolenta – Cassazione sentenza n. 40600 del 2013
La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 40600 depositata il 01 ottobre 2013 intervendo in tema di prescrizione dei reati fiscali ha statuito che per il reato di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 il termine di prescrizione inizia a decorre dall’emissione dell’ultimo documento contabile, mentre per il delitto di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo il termine inizia a decorrere dal momento della presentazione della dichiarazione.
I giudici di legittimità, nella sentenza in esame, hanno illustrato quali siano i termine di prescrizione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74/2000, comincia a decorrere dall’emissione dell’ultima fattura. Tale principio costituisce attuazione della chiara disposizione che, al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8, in deroga agli ordinari principi previsti dall’art. 81 cpv. cod. pen. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l’imputato mediante la riconduzione a unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nel medesimo arco di imposta. A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità a unico reato e in tal modo esclude l’aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall’ultimo di essi (cfr. Cass. Sez. III Pen. n. 10558/2013 e n. 6264/2010).
Al contempo affermano che per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) il termine di prescrizione massima di sette anni e mezzo inizia invece a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr., tra le altre, Cass. Sez. III Pen. n. 23274/04).
Pertanto sulla base di quanto affermato dalla Corte di Legittimità ha assolto un imprenditore ritenuto responsabile dai giudici del merito di entrambi i reati in argomento. Essendo maturata la prescrizione, che è causa di estinzione del reato, gli Ermellini hanno annullato la condanna senza rinvio.
Si illustra brevemente che il delitto di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 si consuma al momento della presentazione della dichiarazione. Infatti è in tale momento che si realizza la lesione dell’interesse dello Stato alla riscossione.
Per quanto concerne l’individuazione del momento in cui si consuma il reato di emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, il Legislatore, nel formulare nell’articolo 8 del D.Lgs. 74/2000 la fattispecie criminosa della emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti ha lasciato inalterato il momento consumativo di detta fattispecie criminosa, che coincide con quello della emissione della fattura. Si tratta infatti di reato di pericolo presunto, in ragione della spiccata pericolosità sociale della condotta di chi immette nel mercato documentazione volta a supportare l’esposizione in dichiarazione da parte dell’impresa di elementi passivi fittizi (si veda Cass. Sez. III Pen. n. 18929/2012).