CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2013, n. 22505
Notifica a mezzo posta – Mancato avviso sulla porta dell’abitazione del contribuente – Validità – Condizioni
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, basato su sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti di G. L. per IRPEF relativa al 1995.
Il giudice a quo ha ritenuto che la cartella non era stata preceduta da una valida notificazione, eseguita a mezzo posta nel 2001, del prodromico avviso di accertamento (non impugnato), poiché l’agente postale, una volta non rinvenuto il destinatario per temporanea assenza, aveva provveduto al deposito del piego nell’ufficio postale (e alla spedizione della raccomandata informativa), ma aveva omesso di effettuare l’affissione del prescritto avviso alla porta d’ingresso dell’abitazione del destinatario stesso, come stabilito dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982.
2. Il contribuente resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, è denunciata, rispettivamente, la violazione: a) degli artt. 112 cod. proc. civ. e 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi “sia in merito all’eccezione preliminare di inammissibilità in ordine a nuove domande in appello che in merito all’eccepito difetto di legittimazione dell’Agenzia delle entrate relativamente ai vizi della cartella”; b) degli artt. 18, 21 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che “tutti i motivi di ricorso articolati avverso l’atto impugnato devono essere imbastiti nel ricorso da presentarsi nei termini perentoriamente stabiliti, senza poter allegare – a pena di inammissibilità – fatti nuovi nel corso del giudizio di appello”.
I motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché l’esame dei vizi denunciati, non risultando nulla al riguardo nella sentenza impugnata, presuppone la dimostrazione, mediante la riproduzione testuale dei pertinenti passaggi degli atti processuali, della proposizione delle questioni delle quali si lamenta l’omesso esame da parte del giudice, o, comunque, nel caso di errores in procedendo, esige la riproduzione dei relativi atti di primo e secondo grado, onde consentire a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure prospettate.
2. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 e vizio di motivazione, formulando il quesito se “per la legittimità della notifica è prevista alternativamente l’affissione dell’avviso di raccomandata a/r o l’immissione dello stesso nella cassetta postale”.
Il motivo è inammissibile, perché il giudice a quo ha accertato in fatto che il contribuente non era stato posto in condizione di avere conoscenza dell’atto, poiché l’avviso non era stato affisso alla porta dell’abitazione, ma con ciò chiaramente intendendo escludere anche che fosse avvenuto l’alternativo adempimento della immissione nella cassetta postale; la censura, poi, di vizio di motivazione per insufficiente esame della produzione documentale (dalla quale sarebbe risultata la dicitura <avvisato>) è a sua volta inammissibile per genericità e per mancanza del relativo “momento di sintesi” prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.
3. Il quarto ed il quinto motivo, con i quali si denuncia, rispettivamente, la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione alla sottoscrizione della cartella, e quella dell’art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212 del 2000 (nonché degli articoli da 4 a 7 della legge n. 241 del 1990), in relazione alla mancata indicazione in cartella del responsabile del procedimento, sono inammissibili perché attinenti a questioni non esaminate dal giudice, in quanto evidentemente assorbite.
4. Infine, anche il sesto motivo si rivela inammissibile, o comunque infondato.
Con esso, infatti, si denuncia la contraddittorietà o, in ogni caso, l’insufficienza della motivazione della sentenza sulle questioni di cui ai motivi precedenti: tali vizi sono insussistenti, sia perché non è deducibile il vizio di motivazione su questioni di diritto, sia perché la sentenza risulta sorretta da congrua motivazione in fatto, non adeguatamente contestata.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in €. 2000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge.