CCNL Terziario: accordo sulla convalida delle dimissioni
ACC 21-09-2012 – premessa
COSTITUZIONE DELLE PARTI
L’anno 2012, il giorno 21 del mese di settembre in Roma,
CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia
e
FILCAMS – CGIL; FISASCAT – CISL; UILTUCS – UIL
Convengono che
per i CCNL e protocolli aggiuntivi sottoscritti dalle parti in epigrafe, in applicazione dell’art. 4, comma 17, della legge n. 92 del 2012 e della circolare n. 18/2012 del Ministero dei lavoro che ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire “le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa”, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, anche avvalendosi dell’assistenza tecnica delle Commissioni di conciliazione, laddove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero degli enti bilaterali territoriali nel caso di assenza delle citate commissioni.