CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2013, n. 22506

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Processo – Potere del giudice – Cognizione incidentale – Correzione di elementi desunti da altri processi – Esclusione

Ritenuto In fatto

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti di (…) per IRPEF ed ILOR del 1985.

Il giudice a quo è pervenuto a tale conclusione perché la sentenza, passata in giudicato, che aveva rigettato il ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento doveva considerarsi nulla per tardiva notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, con conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo emessa sulla base di quel titolo.

2. Il contribuente resiste con controricorso.

Considerato in diritto

1. Va esaminato con priorità, in quanto potenzialmente assorbente di ogni altra questione, il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate, denunciando la violazione dell’art 327 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la sentenza relativa all’accertamento era passata in giudicato e non poteva essere incidentalmente ritenuta nulla nel separato giudizio in esame.

Il motivo è fondato.

È, infatti, consolidato il principio secondo il quale solo nell’ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione), ai sensi dell’art. 161 c.p.c, è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere, neanche in via incidentale, di rilevare, dichiarare c/o correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell’altro processo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della parte alla relativa proposizione; pertanto, il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto, non può estendere il suo potere di cognizione incidentale fino ad involgere anche la giuridica esistenza e la sorte processuale del titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa tributaria, non potendosi, in tale sede, rimuovere dall’ordinamento provvedimenti processuali definitivi, solo perché ritenuti errati (o anche inesistenti o abnormi), in quanto trattasi di situazioni deducibili nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (anche, ove ne ricorrano i presupposti, mediante l’impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c), oppure con i mezzi di impugnazione straordinaria (quale, ad esempio, l’opposizione di terzo ex art. 404 cp.c), o, in casi eccezionali, mediante autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) (Cass. nn. 26906 del 2006, 5833 del 2011, 19471 del 2012, 1083 del 2013). Resta assorbita ogni altra censura.

2. Pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

3. Mentre si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, il controricorrente va condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 1500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.