La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 40992 depositata il 4 ottobre 2013 intervenendo in materia di reati fiscali ha statuito che gli studi di settore sono posti a base di un procedimento di accertamento disciplinato dal diritto tributario che consente il contraddittorio del contribuente e, per quanto attiene all’ambito di rilevanza penale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che, proprio ai fini di verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 5 D.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione), il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari.
La vicenda ha riguardato un contribuente nei cui confronti veniva predisposto, dal giudice per le indagini preliminari, il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente ravvisando la sussistenza del fumus delicti quanto al reato di cui all’art. 5 D.Igs. n.74 del 2000, per omessa dichiarazione dei redditi con imposta evasa superiore ad euro 88.000,00. Avverso l’ordinanza del G.i.p. per il tramite del proprio difensore, il contribuente, ricorreva al Tribunale della libertà che rigettava il riesame chiesto dal contribuente.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il contribuente, per il tramite del proprio difensore, presentava ricorso alla Corte Suprema per la cassazione dell’ordinanza basandolo su due motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che i due motivi siano infondati. Infatti nelle motivazioni si legge in riferimento al primo motivo che esso “mira a sollecitare una riesame di circostanze fattuali, quali la tipologia dell’attività esercitata dall'(…) (se rientri o meno nella categoria degli studi di settore “altre rappresentazioni artistiche”). Infatti la giurisprudenza ha stabilito che si ha motivazione apparente e, quindi, inesistente soltanto quando la stessa risulti completamente avulsa dalle risultanze processuali “ovvero si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa”, per cui il ragionamento che il giudice ha posto a base della decisione adottata risulti meramente fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (cfr. Sez. 5, n.24862 del 19/5/2010, dep. 1/7/2010)” Per cui, anche alla luce dell’orientamento ormai consolidato della stessa Corte “il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dai giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, e la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004)”.
I giudici di legittimità in riferirmto al secondo motivo di doglianza affermano che risulta del tutto evidente che “nella presente fase cautelare, non può essere invocata una rideterminazione dell’imposta evasa, e quindi del quantum da sottoporre a vincolo reale, trattandosi di tema, come già detto, riservato al giudizio di merito”