Licenziamento disciplinare legittimo anche senza affissione del codice se violati i principi basilari - Cassazione sentenza n. 22791 del 2013La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 22791 depositata il 7 ottobre 2013 intervenendo in tema di licenziamenti ha statuito la legittimità del licenziamento disciplinare in presenza di immediatezza della contestazione disciplinare, affissione del codice disciplinare e comportamento del lavoratore in contrasto con i più basilari principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.

La vicenda ha riguardato un dipendente delle Poste a cui venivano contestate una serie di addebiti riferiti all’inadempimento riguardante l’obbligo della consegna della posta nella sua zona di competenza, dichiarando che era dipeso dalla sua depressione. A cui alla conclusione del procedimento disciplinare veniva comunicato il provvedimento di licenziamento. Irrilevante lo stato di prostrazione psichica del lavoratore all’epoca dei fatti: anche l’incensurato che viola i suoi doveri non può invocare la mancata affissione del codice disciplinare.

Il dipendente impugnava il licenziamento intimatogli inanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, contestando, trale altre, la mancanza di prova dell’affissione del codice disciplinare e alla tempestività della contestazione disciplinare.Il Tribunale adito respingeva la domanda del ricorrente diretta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento.

Avverso la decisione del giudice di prime cure il dipendente propone ricorso alla Corte di Appello che ha rigettato l’opposizione del lavoratore al licenziamento intimatogli  dal datore di lavoratore. La Corte territoriale giunge a tali conclusioni dopo aver rigettato le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine anche alla mancanza di prova dell’affissione del codice disciplinare e alla tempestività della contestazione disciplinare.

Il dipendente, per il tramite del proprio difensore, deposita il ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della decisione della Corte Territoriale.

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo le motivazioni non meritevoli di accoglimento. Infatti per la Corte Suprema si è uniformata al principio di diritto ripetutamente enunciato dalla stesa Corte secondo cui la pubblicità del codice disciplinare, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro. Questa Corte ha altresì precisato (cfr. Cass. n. 16291/2004) che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali – come, ad es., quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro – sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dallo loro inclusione o meno all’interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970.

I giudici di legittimità, nel caso di specie, hanno affermato, come aveva già correttamente osservato la Corte territoriale, che in presenza di comportamenti idonei a costituire gravi violazioni dei doveri fondamentali del lavoratore, non sussisteva alcun onere di predisposizione del codice disciplinare a carico del datore di lavoro, dovendo pertanto escludersi ogni rilevanza della mancata affissione prevista dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Quanto .

I giudici del Palazzaccio, in riferimento al principio di immediatezza della contestazione disciplinare, hanno puntualizzato di aver già ampiamente precisato che il principio della immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui ratio riflette l’esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per un’adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite. In particolare, il requisito in esame è compatibile con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in una unica condotta ed implichi, pertanto, una valutazione globale ed unitaria; in tal caso l’intimazione del licenziamento può seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti .

Pertanto ai fini della valutazione della immediatezza rileva l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata, e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi . E’ stato altresì precisato che il requisito dell’immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un’adeguata difesa, onde il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro.