numerazione fatture secondo la normativa UEIl problema sorto in merito alla riforma dell’art. 21 del Dpr 633/72 relativo alla numerazione delle fatture viene finalmente risoto. L’Agenzia delle Entrate in risposta alle numerose richieste rivolte, in questi giorni, dagli operatori in materia di numerazione delle fatture. A creare confusione nei contribuenti e gli intermediari è stato il recepimento della Direttiva n.45/2010/CE del Consiglio del 13 luglio 2010, grazie alla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) e in particolare le modifiche apportate dal comma 325 lett. d) all’articolo 21, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, circa gli elementi necessari che a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere e, in particolare, circa il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Rispetto alla versione precedente dell’articolo 21, la nuova formulazione non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, ma l’attribuzione di un numero univoco che la contraddistingua e la identifichi rispetto alla numerazione utilizzata negli anni precedenti.
Il numero progressivo che identifica univocamente la fattura – L’Agenzia con la Risoluzione in commento chiarisce cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco. La Commissione europea aveva rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata Direttiva. Ciò premesso, l’Amministrazione ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 1/E del 10 gennaio, ha risolto finalmente l’annosa questione. Nel documento l’Agenzia ha precisato, innanzitutto, che la modifica all’articolo 21 recepisce un rilievo dellaCommissione Europea. Quest’ultima aveva considerato l’azzeramento della numerazione delle fatture al termine dell’anno solare, prevista dalla previgente formulazione dell’articolo 21 del D.p.r. 633/1972, un adempimento ulteriore a carico dei contribuenti che esulava dal contenuto della Direttiva comunitaria.

L’Agenzia delle Entrate ha poi riconosciuto ampia libertà ai contribuenti per quanto concerne le modalità di numerazione, interpretando in modo ampia la nozione di “identificazione univoca”. In sintesi dal 1° gennaio 2013 i contribuenti possono utilizzare una delle seguenti modalità:

– numerazione progressiva, delle fatture, con azzeramento al termine dell’anno solare: si tratta della modalità tradizionalmente adottata dai contribuenti (Es. fattura numero 1 del 2 gennaio 2013) . Molti commentatori avevano dubitato che detta impostazione fosse conforme alla nuova formulazione dell’articolo 21. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, ne ha riconosciuto la piena legittimità affermando che anche la numerazione progressiva, se combinata con la data di emissione della fattura (altro elemento obbligatorio del documento ai sensi della lettera), consente di identificare in modo univoco la fattura;

– numerazione progressiva all’infinito, delle fatture, senza l’azzeramento all’inizio di un nuovo anno: in questo caso la numerazione delle fatture emesse nel 2013 prosegue quella del 2012. Tale modalità è tecnicamente la più difficile da gestire, specie per chi emette un numero elevato di fatture;

 numerazione composta da un numero progressivo, soggetto ad azzeramento al termine dell’anno solare, e dal riferimento all’anno solare di emissione della fattura. Tale soluzione comporta una numerazione avente la forma 1/2013, 2/2013, etc. fino al termine dell’anno 2013 per poi ricominciare nell’anno successivo con la numerazione 1/2014, 2/2014, etc..

In conclusione, appare assolutamente condivisibile l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate. Ciò nonostante, viene da chiedersi se fosse stato possibile evitare questa querelle di inizio anno, con la conseguente inutile perdita di tempo per contribuenti e consulenti, con una formulazione più comprensibile e precisa nella bozza di recepimento della Direttiva, poi trasfusa nella Legge di Stabilità 2013.

Articoli correlati