La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22840 depositata il 08 ottobre 2013 intervenendo in tema di imposta di registro ha affermato che nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e del fideiussore, l’imposta di registro va determinata in base all’intero importo garantito.
La Corte Suprema ha confermato l’orientamento della giurisprudenza della medesima Corte ha precisato che in tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi, come si desume in modo inequivoco dalla previsione dell’articolo 22 del D.P.R. n. 131 del 1986, la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate (Cass., sentenze nn. 17899 del 2005 e 6585 del 2008).
La Corte puntualizza che, nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per lo stesso debitore e a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in un decreto ingiuntivo (come nella fattispecie), si configura una “confideiussione”, con la conseguenza che: 1) i fideiussori sono solidalmente obbligati all’estinzione del debito (ex art. 1946 c.c.); 2) va sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia (ex artt. 43, I co., lett. f], D.P.R. 131/86 e 6 della Tariffa, allegata al medesimo D.P.R.).