ASPI e mini ASPI: estensione ad altri lavoratori ed adeguamento dei contributi - Circolare INPS 144 del 2013Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 71253 del 25 gennaio 2013 avvenuta sulla gazzetta ufficiale del 16 maggio 2013 il cui contenuto dispone un graduale allineamento el contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017. Tale allineamento della misura del contributo si è reso necessario a causa dell’estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Le istruzioni su tali adempimenti, introdotti dal decreto di cui sopra,  sono fornite dall’INPS con circolare n. 144 del 8 ottobre 2013.

Infatti la legge 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero) statuisce che, dal 1° gennaio 2013, sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata. L’Assicurazione sociale per l’impiego si applica anche ai lavoratori soci di cooperative. La Riforma ha abrogato, inoltre, la normativa che escludeva tra gli altri, il personale artistico, teatrale e cinematografico dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Sono pertanto obbligatoriamente assoggettati all’ASpI, oltre ai lavoratori in precedenza assicurati contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
– apprendisti;
– soci lavoratori delle cooperative;
– personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

Per cui per l’anno 2013, l’indennità spettante a soci lavoratori e personale artistico è stabilita in misura pari al 20% del trattamento base.  Per tali tipologie di lavoratori (i soci operai delle Coop ex Dpr 602/70 o gli artisti dipendenti) l’Aspi è una misura di sostegno al reddito nuova che introduce un contributo (1,61%) prima non dovuto.

Per quanto concerne gli apprendisti  la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 ha chiarito che anche l’aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesta in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.
Considerata tale evidenza, rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto interministeriale in argomento solamente:
– i soci lavoratori delle cooperative, con rapporto di lavoro subordinato;
– il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato;
là dove, per i suddetti lavoratori (secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 27, secondo periodo della Legge di Riforma) risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005.

In base al contenuto dell’art. 2, comma 27, L. 92/2012, secondo periodo, per le due categorie  di lavoratori da ultimo individuate(i soci operai delle Coop ex Dpr 602/70 o gli artisti dipendenti), la misura della contribuzione ASpI è pari, per il 2013, allo 0,32 per cento, comprensivo della percentuale (0,06%) di frazionamento del contributo di cui all’articolo 25, co. 4 della legge n. 845/1978 (0,30%).
Le indennità ASpI e miniASpI sono quindi liquidate con riferimento all’anno 2013, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi di legge.

Nell’ipotesi in cui un lavoratore abbia una situazione contributiva tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l’accesso alla indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta. In questa evenienza, quale che sia l’aliquota contributiva contro la disoccupazione, piena o ridotta, versata nel corso del rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo allo stato di disoccupazione involontario, una volta determinata la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, si individuerà la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione utile in fase di precarica dati. In particolare:
– per l’indennità di disoccupazione ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
– per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.