MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 24 maggio 2016
Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.
(GU n.131 del 7-6-2016)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi
1126 e 1127, dell’art. 1, che indicano, rispettivamente, i’ criteri
per l’adozione, con apposito “Piano d’azione per la sostenibilita’
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (di seguito
PAN GPP) predisposto con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, di misure
volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilita’ ambientale
nelle procedure d’acquisto di beni e servizi della pubblica
amministrazione, e le categorie merceologiche per le quali devono
essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilita’ ambientale previsti
dal medesimo PAN GPP;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico dell’11 aprile 2008, recante
approvazione del “Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e, in particolare,
l’art. 2 che disciplina l’adozione dei “Criteri ambientali minimi”;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante
“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in
particolare, l’art. 34, commi 1 e 2, che disciplina l’applicazione
dei “Criteri di sostenibilita’ energetica ed ambientale”, prevedendo
che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali
previsti dal Piano di sostenibilita’ ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione, attraverso l’inserimento
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle “specifiche
tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente
della tutela del territorio e del mare, e che detto obbligo si
applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli
usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d’asta;
Visto che ai sensi dell’art. 34, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela
del territorio e del mare, possono essere disciplinati, per le
categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di
energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore
a base d’asta a cui e’ riferire l’obbligo di applicare le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;
Ritenuto di stabilire un incremento progressivo dell’attuale
percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui e’ riferire
l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali dei criteri ambientali minimi, per gli affidamenti di
servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde pubblico e di
forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di
irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di forniture
di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e carta
grafica, in considerazione dei benefici ambientali, del contenuto
tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturita’ del settore
produttivo pertinenti;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina l’incremento progressivo della
percentuale del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di
applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei
criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global
service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per
le pulizie ordinarie, straordinarie;
b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di
ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d. forniture di articoli di arredo urbano;
e. forniture di carta in risme e carta grafica;
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l’obbligo delle stazioni
appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le
“specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” dei Criteri
ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti
percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini
rispettivamente indicati:
il 62% dal 1° gennaio 2017;
il 71% dal 1° gennaio 2018;
l’84% dal 1° gennaio 2019;
il 100% dal 1° gennaio 2020.
3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono
comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore
a base d’asta a cui e’ riferire l’obbligo di applicare le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale
del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali
superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.
5. Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2016
Il Ministro: Galletti
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