La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. n. 22974 depositata il l 9 ottobre 2013 intervenendo in tema di malattia professionale ha statuito che non ha diritto alla rendita per malattia professionale il lavoratore che faceva dipendere i suoi problemi all’ernia del disco dall’aver svolto, per 19 anni, un lungo tragitto in macchina per andare al lavoro, in quanto la patologia non è causata dall’attività lavorativa in sé, ma è stata contratta al di fuori dell’ambito lavorativo.
La vicenda ha visto protagonista un lavoratore che aveva chiamato in giudizio l’INAIL inanzi al Tribunale, affinchè venisse accertato il suo diritto alla rendita vitalizia per malattia professionale. Infatti il lavoratore accusava un problema all’ernia del disco causata dal percorso in auto per recarsi sul posto di lavoro. Il Tribunale adito rigetta la domanda del lavoratore. Avverso la decisione del giudice di prime cure il lavoratore ricorre alla Corte di Appello che in parziale riforma della sentenza di primo grado riconosce l’esistenza del nesso causale tra la patologia denunciata dal lavoratore e il prolungato tragitto giornaliero per recarsi al lavoro, protrattosi per diciannove anni attraverso l’utilizzo dei proprio autoveicolo.
L’INAIL, avverso la decisione dei giudici di appello, ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo di censura.
Gli Ermellini, accolgono il ricorso ritenendo fondato il motivo di doglianza dell’INAIL, hanno precisato che il riconoscimento della malattia professionale è legato alla dimostrazione dello stretto nesso eziologico tra la patologia e l’attività lavorativa svolta. La malattia professionale, quindi, non può essere riconosciuta se il problema fisico è contratto “in occasione di lavoro” (come nel caso in specie), anzi: l’attività lavorativa deve costituire “la condizione sine qua non della malattia”.
Pertanto alla luce di quanto soprascritto il requisito della inscindibile connessione tra rendita e attività lavorativa caratterizza anche la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro. Solo in relazione a quest’ultimo la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa, nonché per accadimenti ricollegabili, seppure in forma indiretta, allo svolgersi dell’attività di lavoro.
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