Corte di Cassazione sentenza n. 18926 del 17 maggio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – DATORE DI LAVORO DISTACCANTE – PREVENZIONE: IN GENERE – DISTACCO – OBBLIGO DI SICUREZZA – RESPONSABILITA’ PER OMISSIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
massima
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Vi è la responsabilità del titolare di un’impresa edile per aver omesso di allestire, nei luoghi di lavoro, i servizi igienici assistenziali e di redigere il Piano operativo di sicurezza dopo aver distaccato due suoi dipendenti presso il cantiere della ditta.
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FATTO
1 – Con sentenza 13.04.2011 il Tribunale di Salerno condannava (Omissis) alla pena di euro 1.800 d’ammenda quale colpevole dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 96, comma 1, lettera a) e g) per avere, quale titolare dell’Impresa edile e stradale geom. (Omissis), omesso di allestire nei luoghi di lavoro i servizi igienici assistenziali e di redigere il Piano operativo di sicurezza.
Rilevava il tribunale che l’imputato aveva distaccato due suoi dipendenti presso il cantiere della ditta (Omissis) in (Omissis) senza effettuare i suddetti adempimenti gravanti su entrambi i titolari delle ditte.
2 – Proponeva personalmente ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità.
Alla redazione del Piano di sicurezza aveva provveduto la ditta (Omissis) e i servizi igienici con locali spogliatoio erano stati allestiti, dopo la prima ispezione, il (Omissis).
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
DIRITTO
3 – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Con lo stesso è proposta una censura in fatto della decisione impugnata con cui si chiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso, comunque, è manifestamente infondato avendo la sentenza fornito congrua, specifica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto colpevole delle riscontrate violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori dipendenti stante che, in caso di distacco, i relativi obblighi incombono sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco sia sul beneficiario della prestazione, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 37079/2008.
Gli obiettivi dati probatori costituiti dagli accertamenti ispettivi, che giustificavano la decisione di condanna, non sono stati, quindi, seriamente confutati dal ricorrente che ha addotto soltanto generici rilievi di carattere fattuale.
Per l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.