La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21675 depositata il 23 settembre 2013 intervenendo in materia di forme e le modalità da adottare per proporre correttamente una opposizione a decreto ingiuntivo ha statuito che ai sensi del disposto della legge 794/1942, l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile deve essere proposto con atto di citazione, di talché, se l’opponente abbia introdotto il relativo giudizio con ricorso, la sanatoria del relativo vizio procedurale deve ritenersi ammissibile a condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con la citazione.
I giudici di legittimità aggiungono che “Il principio di diritto così esposto va poi coniugato (in adesione con quanto correttamente ritenuto da Cass. 1283/1999) con quello, più generale, secondo il quale l’adozione della forma del ricorso, in luogo di quella della citazione, non determina, peraltro, la nullità (ovvero la inammissibilità) del procedimento di opposizione quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all’art. 156 c.p.c.”.
La Corte Suprema a Sezioni Unite ha statuito, pertanto, che l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale, che sia stata proposta con ricorso, piuttosto che con atto di citazione può essere sanata se vengono rispettati i termini di notifica previsti per la citazione.
Gli Ermellini hanno precisato che “ai sensi del disposto della legge 794/1942 (applicabile nella specieratione temporis), l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, deve essere proposto con atto di citazione, di talché, se l’opponente abbia introdotto il relativo giudizio con ricorso, la sanatoria del relativo vizio procedurale deve ritenersi ammissibile a condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con la citazione”.