Conciliazione giudiziaria e suo perfezionamento - Cassazione sentenza n. 23119 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 23119 dell’11 ottobre 2013 intervenendo in materia di accordo conciliativo ha statuito che è da ritenersi decaduto dalla conciliazione giudiziale con il fisco qualora il contribuente non versa in tempo la prima rata e non consegni la garanzia fideiussoria. Decorsi i venti giorni dal processo verbale si verifica l’estinzione della lite fiscale.

La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificata una cartella esattoriale, avverso la quale propone ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che, in seguito alla proposta di conciliazione giudiziale avanzata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 ed accettata dalla società ricorrente, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Avverso la decisione della CTP l’Amministrazione proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici rigettavano la domanda dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la CTR, precisato che la CTP aveva recepito l’accordo conciliativo preconcordato e raggiunto dalle parti al di fuori del processo, rilevava che nonostante il mancato completamento del pagamento rateale, l’effetto estintivo rimaneva comunque fermo. Ciò sia nella ipotesi di pagamento coperto da garanzia, sia nell’ipotesi di mancata prestazione della garanzia.

L’Amministrazione finanziaria propone ricorso alla Corte Suprema avverso la decisione dei giudici di appello deducendo che la conciliazione poteva ritenersi perfezionata solo con il versamento dell’ultima rata e con la prestazione di garanzia sull’importo delle rate successive. Inoltre l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che la società si era limitata ad affermare di aver prestato la garanzia senza tuttavia mai consegnarla all’ufficio o depositarla agli atti. Inoltre, l’avvenuto incameramento della seconda rata e l’iscrizione ipotecaria non apparivano motivazioni rilevanti per considerare perfezionata la conciliazione.

Gli Ermellini hanno ritenuto le suesposte motivazioni fondate ed accolto il ricorso.

I giudici di legittimità hanno affermato, accogliendo la tesi dell’Ufficio, che “la conciliazione giudiziale rateale, prevista dall’art. 48, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive; in mancanza, si verifica l’estinzione del processo tributario per cassazione della materia del contendere, prevista dall’art. 66, comma 1, del citato d.lgs. n. 546 del 1992″ (Cass. 9219/2011). La CTR non ha fatto corretto uso di tale principio in quanto non ha in alcun modo chiarito da dove abbia ricavato l’ipotizzata presentazione di detta garanzia, ed ha erroneamente ritenuto che, in caso di mancata prestazione della garanzia, l’effetto estintivo rimanga comunque fermo.”