Regime del plafond e possibilità di utilizzo per i contratti di leasing - Cassazione sentenza n. 23239 del 2013La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n.23329 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in materia di utilizzo del pelafond IVA ha confermato un precedente orientamento secondo cui non è sufficiente qualificare il contratto di leasing come traslativo per configurare una “cessione di bene immobile” sottratta alla applicazione del regime degli esportatori abituali di cui all’art. 8, primo comma, lett. c) del DPR n. 633/1972, laddove le parti contraenti non abbiano previsto il trasferimento della proprietà del bene con efficacia vincolante alla scadenza del rapporto contrattuale di leasing.

La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle Entrate notificava alcuni avvisi di accertamento con cui procedeva al recupero dell’IVA  sia per l’anno 2003 sulla variazione in diminuzione dell’importo fatturato a B.I. da N.I. s.r.l. in ordine alla esecuzione di prestazioni di un contratto di fornitura, non ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 26 co 3 Dpr n. 633/72, sia per l’anno 2004  assoggettando all’imposta le prestazioni aventi ad oggetto la costruzione di un immobile e la concessione in leasing del bene realizzato, ritenute indebitamente fatturate in sospensione d’imposta, ai sensi dell’art. 8, co 1, lett. c), Dpr n. 633/72.

La società procedeva alla impugnazione degli avvisi di accertamento inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che si esprimeva con il rigetto del ricorso. La società impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accogliendo le doglianze del contribuente annullava gli avvisi di accertamento evidenziando quanto al contratto di fornitura, rilevavano che la variazione in diminuzione trovava giustificazione ai sensi dell’art. 26 Dpr n. 633/72 nella “sostituzione” di merce difettosa, sussistendo la prova della contestazione dei vizi del bene originariamente consegnato e della parziale risoluzione del contratto; quanto al contratto di leasing finanziario, rilevavano che la previsione in contratto della realizzazione del bene immobile non alterava la causa negoziale aggiungendosi alla prestazione locativa quella -avente natura di prestazione di servizi – della costruzione dell’immobile.

Avverso la decisione dei giudici di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza del giudice de quo. Per la ricorrente i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato le prestazioni effettuate nel rapporto di leasing come cessione di beni e prestazioni di servizi assoggettabili al regime del plafond, sebbene la relativa norma escluda dall’applicazione dello specifico regime le cessioni di fabbricati e delle aree fabbricabili (art. 8, primo comma, lett. c) del DPR n. 633/1972).

Su tale argomento la stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 145 del 10 giugno 1998, vietando espressamente l’utilizzo del plafond “per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto, ancorché la disposizione di cui alla lettera c) dell’art. 8 del D.P.R. n. 633 escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente”.

Gli Ermellini analizzando prima la questione della corretta qualificazione giuridica dei contratti di leasing distinguendo tra leasing di godimento e leasing traslativo, afferma che “in ogni caso” la tesi giuridica della equiparazione del leasing finanziario traslativo alla cessione di beni sostenuta dall’Agenzia delle Entrate risulta essere infondata. Pertanto, i giudici di legittimità, dopo un’analisi basata su  un’ampia argomentazione inerente la normativa interna e di quella comunitaria, sottolineano che l’operazione in questione non può essere qualificata come cessione di beni, e che, d’altra parte, la stessa normativa interna include espressamente tra le prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, “le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili” (art. 3, comma 2, n. 1) del DPR n. 633/1972). Peraltro, la normativa italiana include il contratto di leasing tra le prestazioni di servizi anche ai fini della determinazione dei criteri di individuazione della territorialità dell’imposta.

Per cui per la Corte Suprema, sulla base della ricostruzione della normativa e giurisprudenza interna e comunitaria relativa alla definizione del concetto di cessione di beni ai fini dell’IVA, la previsione contrattuale con la quale viene attribuita all’utilizzatore la facoltà di opzione, alla scadenza del rapporto di leasing, dell’acquisto in proprietà del bene locato, “non immuta la natura di prestazione di servizi della concessione in godimento del bene fino a che non si realizzi detto effetto traslativo, che è da ritenersi meramente eventuale”.

Secondo la Suprema Corte, nel caso di vendita a efficacia differita (fattispecie che parrebbe essere effettivamente paragonabile a quella del leasing traslativo con facoltà di riscatto), l’effetto traslativo deve essere già incluso nel programma negoziale come “elemento vincolante per entrambe le parti contraenti”.
Così non avviene necessariamente nel contratto di leasing laddove sia prevista genericamente una facoltà di opzione all’acquisto del bene immobile alla fine della locazione.

Pertanto nel caso in cui le parti contraenti non abbiano previsto espressamente il trasferimento della proprietà del bene alla scadenza del leasing, i contratti di leasing immobiliare sono assoggettabili al regime del plafond.

In conclusione, secondo i giudici della Cassazione, è possibile – laddove ricorrano i requisiti per poter beneficiare del particolare regime degli esportatori abituali – utilizzare il plafond anche per i servizi relativi a contratti di leasing immobiliare nella fase antecedente all’eventuale acquisto finale, laddove le parti contraenti non abbiano espressamente previsto, con efficacia vincolante per entrambe, il trasferimento della proprietà del bene (o comunque il potere di disporne) alla scadenza del rapporto contrattuale di leasing.