Il giorno 8 ottobre 2013 è stato siglato tra FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, l’accordo quadro sulla disciplina del Contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca destinato agli addetti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi lubrificanti e gpl.

Le Parti hanno firmato il nuovo accordo in attuazione di quanto disposto all’art. 3 del CCNL 22/9/2012, in tema di apprendistato, partendo dalla consapevolezza di quanto sia necessario rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un’importanza significativa per il settore, in quanto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani e a costruire professionalità anche elevate da inserire nell’impresa. D’altra parte, si precisa, esse hanno già provveduto a definire una disciplina dell’apprendistato professionalizzante per le imprese che applicano il CCNL di settore, regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011, e in più riconoscono l’importanza che può avere l’apprendistato di alta formazione e di ricerca sia per promuovere lo sviluppo di alte professionalità e dell’innovazione in impresa, sia per attuare efficaci collaborazioni con le Istituzioni scolastiche e universitarie.

Premesso quanto sopra, le Parti, in vista dell’avvio di progetti sperimentali che verranno realizzati a livello territoriale sino al rinnovo del CCNL in vigore, convengono che, ferme restando eventuali diverse previsioni legislative o regolamentazioni e Protocolli regionali, per la vigenza degli stessi e sino alla definizione di una completa ed uniforme disciplina, la gestione del rapporto di lavoro tra l’impresa e l’apprendista sarà regolata dalle norme del CCNL in vigore e in particolare dalle previsioni di cui all’art. 3 lett. A CCNL 22/9/2012 per l’apprendistato professionalizzante, fatto salvo quanto di seguito previsto. Infatti, l’applicazione della suddetta normativa, è sottoposta ad un limite, in quanto, coerentemente ai titoli di studio da conseguire, i profili che attengono alla formazione e alla durata del periodo di apprendistato saranno disciplinati nell’ambito delle singole iniziative territoriali sperimentali, tenuto conto dei percorsi formativi promossi ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011.

Le Parti stipulanti, si impegnano a realizzare un adeguato monitoraggio degli esiti delle iniziative territoriali, finalizzato all’acquisizione di elementi conoscitivi utili per la definizione di una compiuta disciplina settoriale.