MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 09 ottobre 2013, n. 921

Tariffe minime per i lavori di facchinaggio per il territorio della provincia di Cuneo

 

Decreta

le seguenti tariffe per i lavori di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti, da valere in tutto il territorio della provincia di Cuneo rideterminandole fino al 31 dicembre 2013 e per il 2014 con incremento del 1,8% così come programmato;

A) TARIFFE PER LAVORI DI FACCHINAGGIO

– Carico, scarico, presa e consegna a domicilio di bagaglio a mano (valigie e simili) in Cuneo città:

euro 3,36 per consegna di un collo più maggiorazione di euro 1,00 per ogni collo in più;

– Carico, scarico, consegna a domicilio di bauli e colli fino a 30 kg sempre nell’ambito del centro cittadino:

entro 4,13 al q.le con colli non superiori a kg. 30, maggiorazione del 50% per colli superiori a kg. 30;

– Carico e scarico sale, con pacchi confezionati o sacchi fino a 30 kg, con consegna da magazzino monopolio a rivendita nell’ambito del centro cittadino:

euro 6,01 da Kg 1 a Kg 100, maggiorazione del 50% per consegna negozio;

– Carico e scarico sale, con pacchi confezionati o sacchi oltre 30 kg, con consegna da magazzino monopolio o rivendita nell’ambito del centro cittadino:

Maggiorazione del 50%

– Carico e scarico tabacchi lavorati, con consegna da magazzino monopolio e rivendita, nell’ambito del centro cittadino:

Euro 14,74 per consegna a negozio fino a kg. 80 ; maggiorazione del 25% per ogni 20 kg. in più

B) PRESTAZIONI A TEMPO

– Per le operazioni di facchinaggio particolari, spostamenti di prodotti, e merci, ecc. non agevolmente qualificabili, è data facoltà al committente di valersi dell’opera dei facchini liberi esercenti a giornata indivisibile con un compenso di 18,39 euro con addebito minimo di euro 2,15 di prestazione.

 

MAGGIORAZIONI

A-LAVORO FESTIVO

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica le tariffe saranno maggiorate del 30% Nei giorni festivi nazionali ed infrasettimanali le tariffe saranno maggiorate del 100%

B – LAVORO NOTTURNO

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte durante le ore notturne, le tariffe saranno maggiorate del 50%. Per ore notturne si intendono quelle che vanno dalle ore 22 alle ore 6.

C-LAVORO DI SABATO

Quando le operazioni vengono svolte di sabato le tariffe saranno maggiorate del 10%.

D – LAVORI SVOLTI SOTTO LA PIOGGIA, NEVE, IN FRIGORIFERI O IN PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIATE

Le tariffe per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono nelle condizioni sopra citate devono essere maggiorate del 30%

E-VARIE

Qualora l’inizio del lavoro fosse ritardato per cause non imputabili ai lavoratori, a ciascuno di essi verrà corrisposta una paga oraria nella misura stabilita per le prestazioni in economia per ogni ora di attesa.

ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI – ISTITUTI CONTRATTUALI

Le cooperative e carovane facchini per il personale impiegato nelle operazioni di facchinaggio provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento degli oneri per istituti contrattuali (ferie, festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia, ecc) in quanto le tariffe sono comprensive di detti oneri oltre l’aliquota delle spese generali.

 

ONERI FISCALI

 

Le tariffe di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A..

Del presente Decreto verrà data pubblicità legale con la pubblicazione nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale d www.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, come disposto dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.