POS: responsabilità per mancata previsione dei lavori in quota - Cassazione sentenza n. 42325 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 42325 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in tema di sicurezza sul lavoro ha statuito che è  penalmente responsabile l’amministratore della società non più in carica per non aver trattato con adeguata precisione, nel piano operativo di sicurezza, i pericoli e i rischi derivanti dall’operare in altezza con imbragature su impalcature installate in un cantiere.

La vicenda ha riguardato un infortunio di un dipendente di una società che ha comportato l’incriminazione dell’amministratore della stessa per il reato di  lesioni colpose aggravate ed inadempimenti degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008. Durante le indagini fu riscontrata anche la responsabilità penale dell’amministratore in carica al momento della redazione del POS in riferimento al reato di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), in relazione all’art. 159 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Tribunale condanno entrambi gli imputati. La decisione del giudice di prime cure veniva impugnata inanzi alla Corte di Appello che confermò la sentenza di primo grado sostituendo “la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria e confermò nel resto la sentenza emessa il 9.2.2012 dal giudice del tribunale di Imperia, che aveva dichiarato F.G. colpevole del reato di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), in relazione all’art. 159 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non avere trattato in modo sufficiente nel piano operativo di sicurezza la parte relativa ai lavori da effettuare in quota con imbragature”

L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione sulla base di due censure.

Gli Ermellini hanno ritenuto le motivazioni infondate e rigettato il ricorso. In particolare sulla doglienza che la Corte Territoriale non avesse tenuto in considerazione il disconoscimento della sua firma sul POS. In merito a tale rilievo, la Suprema Corte ha infatti fatto valere la testimonianza degli ispettori del lavoro per i quali la sigla apposta sul POS era quella dell’amministratore che, pertanto, viene individuato come responsabile del mancato adempimento alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.