La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 23324 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamento e notifica ha statuito che in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune; la notificazione può essere tuttavia ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti “a posteriori” che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili né opponibili all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui era stato notificato un avviso di accertamento e basato essenzialmente sulla mancata tenuta delle scritture contabili. Il contribuente ricorreva avverso l’atto impositivo alla Commissione Tributaria Provinciale che in parziale accoglimento delle doglianze del ricorrente aveva demandato all’Amministrazione finanziaria la rideterminazione del reddito con riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti. L’Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza di primo grado proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale nell’accogliere il ricorso principale affermava che “la mancata tenuta delle scritture contabili aveva portato quale naturale corollario che, ai sensi dell’art. 75 T.U.I.R., eventuali costi mancavano del principio di inerenza, mentre il contribuente nessuna prova di segno positivo aveva fornito al proposito. Egualmente legittimi, in mancanza di scritture contabili dovevano ritenersi sia la ripresa di maggiori ricavi che il disconoscimento del valore delle rimanenze.”
Il contribuente avverso la decisione dei giudici di appello proponeva gravame alla Corte Suprema lamentando otto motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente. Ha rilevato, in merito alla notifica dell’avviso, la correttezza delle motivazioni del giudice di appello che “ha rilevato come il contribuente avesse contestato solo “la legittimità del potere del messo” e che l’eventuale inesistenza della notificazione non poteva avere alcun riflesso sulla validità dell’accertamento”. Inoltre, continuano i giudici di legittimità, il Giudico di appello si è mosso sul solco interpretativo già tracciato da questa Corte con sentenza n.16407/2003 la quale ha statuito che la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dall’atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore qualificatosi nell’atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) – aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione.
Pertanto, per gli Ermellini, è valido l’accertamento se il contribuente irreperibile cambia il domicilio senza avvisare il fisco.