CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2013, n. 42632
Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti – Archiviazione del procedimento – Avviso della richiesta della Procura all’Amministrazione finanziaria – Necessità
Ritenuto in fatto
Con provvedimento del 12 magio 2010 il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone disponeva, su conforme richiesta del P.M., l’archiviazione del procedimento a carico di M.I., indagato per i reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del D. L.vo 74/00) e infedele dichiarazione (art. 4 del medesimo D. L.vo).
Per l’annullamento della sentenza propone ricorso l’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’economia e delle Finanze, deducendo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in quanto la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. non era stata notificata, come richiesto dall’art. 408 cod. proc. pen. all’Agenzia delle Entrate che aveva chiesto di essere preventivamente informata e, in ogni caso, al Ministero dell’Economia e Finanze quale persona offesa.
Considerato in diritto
1. l ricorso è fondato: va premesso che a carico del M. si procede per due distinti reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti dichiarazione infedele ex artt. 2 e 4 del D. L.vo 74/00). Detti procedimenti scaturiscono da altrettante comunicazioni di notizia di reato trasmesse ex art. 347 cod. proc. pen. dalla Agenzia delle Entrate che, nel caso in esame, acquista la veste di persona offesa dal reato al pari dell’Amministrazione Finanziaria centrale (in termini Sez. 2A 22.11.2011 n. 7739 P.M. in proc. Gabbana e altri, Rv. 252018).
1.2. Come affermato nella decisione sopra enunciata è stato, infatti, ritenuto che anche l’Agenzia delle Entrate sia da considerarsi persona offesa dai reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, nella sua specifica veste di ente incaricato normativamente della tutela dell’interesse al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria e che “può utilizzare molteplici strumenti, non esclusi quelli di carattere penale, per rimuovere gli ostacoli al perseguimento dell’interesse affidatogli per legge”, (vds. Sez. 2A 7739/11 cit.).
1.3. Ne consegue, come correttamente affermato dalla ricorrente Avvocatura Generale dello Stato, che non solo l’Amministrazione Centrale (Ministero dell’Economia e Finanze) ma anche l’Agenzia delle Entrate quale ente dotato di autonomia anche processuale avesse diritto al preventivo avviso ex art. 408 cod. proc. pen.
2. Detto questo, si osserva che per costante orientamento di questa Corte, cui questo Collegio aderisce, va ritenuto illegittimo ed inficiato da nullità il provvedimento con il quale il Giudice delle indagini preliminari pronuncia il decreto di archiviazione senza curarsi che la richiesta relativa sia stata notificata dal P.M. alla persona offesa che abbia chiesto di voler essere informata. Peraltro questa Corte ha avuto modo di precisare che il diritto a tale notifica vale esclusivamente per la persona offesa e non per la persona danneggiata dal reato (che può, invece, come la p.o. costituirsi parte civile per il risarcimento degli eventuali danni) con ciò circoscrivendo ad una ristretta categoria di soggetti gli aventi diritto alla notificazione (in termini Sez. 6 ^ 16.6.1995 n. 2453, Ferri, Rv. 202776; Sez. 2^ 13.10.2010 n. 38508, Mariani ed altri, Rv. 218919; Sez. 3^ 14.1.2009 n. 6229 P.O. in proc. Celentano e altri, Rv 242532).
4. Ai suddetti principi non si è attenuto né il GIP (che ha proceduto all’emissione del piano del provvedimento di archiviazione senza curarsi circa l’avvenuta comunicazione da parte del P.M. della sua richiesta archiviazione alle persone offese aventi diritto (Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e Finanze), né il P.M., che, pur avendone l’obbligo, non ha proceduto alla detta notifica.
5. Il decreto impugnato va pertanto annullato senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Pordenone quale soggetto processuale tenuto all’adempimento dell’obbligo di notificazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pordenone.
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