PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 30 agosto 2013
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze dell’Avvocatura generale dello Stato, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Istituto superiore della sanità e del Ministero dell’interno
Art. 1
1. L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata a procedere all’assunzione delle unità di personale appartenenti al personale amministrativo indicate nella Tabella 1 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2012, rideterminate e riasseverate.
2. L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata a procedere all’assunzione delle unità di personale appartenenti alla qualifica di Procuratore dello stato indicate nella Tabella 1 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2012.
3. L’Avvocatura generale dello Stato è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilità di bilancio della stessa Avvocatura.
Art. 2
1. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca è autorizzato a trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un biennio, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’unità di personale indicata nella Tabella 2 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2012.
2. Il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All’onere derivante dai trattenimenti di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilità di bilancio dello stesso Ministero.
Art. 3
1. L’Istituto superiore di sanità è autorizzato a procedere alle assunzioni, delle unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente è, altresì, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2011.
2. L’Istituto superiore di sanità è autorizzato a procedere alle assunzioni, delle unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente è, altresì, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2012.
3. L’Istituto superiore di sanità è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Istituto Superiore di Sanità.
Art. 4
1. Il Ministero dell’interno è autorizzato a procedere alle assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unità di personale indicate nella Tabella 4 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2011.
2. Il Ministero dell’interno è autorizzato a procedere alle assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unità di personale indicate nella Tabella 4 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2012.
3. Il Ministero dell’interno è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni e dai trattenimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilità di bilancio del Ministero dell’interno.
Allegati
Tabella 1
(Testo dell’Allegato)
Tabelle 2/3
(Testo dell’Allegato)
Tabella 4
(Testo dell’Allegato)
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 ottobre 2013, n. 247.