MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 23 ottobre 2013, n. 28
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di solidarietà c.d. espansivo ex art. 2, L. n. 863/1984 – condizioni per il riconoscimento del contributo di legge.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, D.L. 726/1984 (conv. dalla L. n. 863/1984) concernente l’istituto dei c.d. contratti di solidarietà espansivi.
In particolare, l’istante chiede se il contributo erogato ai sensi della disposizione di cui sopra, in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni “in eccedenza” ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, occorre muovere dall’analisi della disciplina normativa afferente alla tipologia dei contratti di solidarietà espansivi.
L’art 2, comma 1, sopra citato dispone che “nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento”.
Dalla lettura della disposizione si evince che il Legislatore ha inteso concedere un’agevolazione alle aziende esclusivamente laddove queste ultime, programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo tale da “bilanciare” la predetta riduzione.
Questa interpretazione risulta, peraltro, avallata dall’Istituto previdenziale che, in ordine all’erogazione del beneficio – oltre a ribadire che lo stesso ex art. 2, comma 1, L. n. 863/1984 debba essere subordinato, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al verificarsi contestuale della riduzione dell’orario e all’assunzione di nuovi lavoratori – ha inoltre chiarito che “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario” (cfr. INPS mess. n. 7787 del 23 ottobre 1984; INPS circ. n. 1/1987).
L’agevolazione costituisce pertanto un vero e proprio credito riconosciuto al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti legali.
Alla luce della norma richiamata, pertanto, si sottolinea che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione. In altri termini ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 03 ottobre 2019, n. 17 - Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e…
- INPS - Messaggio 24 aprile 2020, n. 1750 - gravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. 608/1996) e ss.mm.ii. in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984,…
- INPS - Circolare 07 novembre 2019, n. 133 - Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1,…
- Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Modalità di recupero a valere sulle risorse residue…
- Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015 - INPS -…
- INPS - Messaggio 17 luglio 2019, n. 2732 - Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L n. 510/96 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…