La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 24189 del 25 ottobre 2013 intervenendo in materia di mobbing ha affermato che non possono essere riconosciuti i danni da mobbing, qualora sia il dipendente a percepire il trasferimento presso altra sede imposto dall’azienda pretestuoso, senza che siano riscontrati elementi concreti a sostegno della sua rivendicazione.
La vicenda ha riguardato un informatore scientifico che era stato trasferito presso altra sede ed aveva ritenuto lo stesso provvedimento illegittimo perché determinato da intenti vessatori e discriminatori e comunque non supportato da effettive ragioni aziendali. Il dipendente impugnava tale atto inanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, ha chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a fronte di condotte vessatorie e punitive, precedenti e successive alla intimazione del trasferimento; ha impugnato la sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta del 20 novembre 2007, comminatagli per non avere trasmesso tempestivamente al suo capoarea gli itinerari delle visite di informazione dei medici da effettuarsi la settimana successiva; chiedeva inoltre anche differenze retributive, straordinari e trasferte.
Il Tribunale adito respingeva tutte le domande proposte dal lavoratore, ad eccezione di quelle relativa ai rimborsi delle spese per il trasferimento, condannando la società al pagamento della somma di € 1.000,00.
Il dipendente ricorreva avverso la sentenza del giudice di prime cure con ricorso alla Corte di Appello. La Corte distrettuale conferma la sentenza di primo grado.
Il dipendente, per il tramite del suo difensore, ricorre per la cassazione della sentenza, con ricorso basato su due motivi di censure, limitatamente ai capi relativi al trasferimento e al risarcimento dei danni. La società resiste con controricorso.
Gli Ermellini respingono il ricorso proposto ricordando il principio di diritto secondo cui ” il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore; quest’ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (Cass. 2 gennaio 2001 n. 27; Cass. 2 agosto 2002 n. 11624; Cass. 29 luglio 2003 n. 11660; Cass. 18 aprile 2005 n. 7930; Cass. 28 aprile 2009 n. 9921; Cass. 2 marzo 2011 n. 5099).”
Nel caso di specie la Corte Suprema ha statuito l’insussistenza di qualsiasi discriminazione o intento vessatorio nei confronti del lavoratore, dal momento che la decisione dipende da precise ragioni organizzative e produttive e l’atteggiamento aziendale risulta comune a quello tenuto con gli altri dipendenti.
Esclude il mobbing se è il dipendente a percepire come vessatorio il trasferimento per motivi organizzativi. Escluso l’intento persecutorio se la nuova condizione del lavoratore risulta assimilabile a quella dei colleghi, specie quando chi cambia sede non ha carichi familiari.