CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 ottobre 2013, n. 23624
Tributi – Tassa automobilistica – Auto d’epoca – Limiti
Svolgimento del processo
La controversia promossa da T.R. contro la Regione Emilia e Romagna è stata definita con la decisione in epigrafe, con cui è stato rigettato l’appello proposto dalla Regione avverso la sentenza della CTP di Bologna n. 53/9/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n.0xxxxxxx emessa per insufficiente versamento delle tasse automobilistiche dell’anno 2004. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività ha svolto il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/9/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 63 della L. 342/2000 laddove la CTR ha escluso la rilevanza, al fine di fruire dei benefici fiscali previsti per i veicoli di interesse storico di immatricolazione ultraventennale, della certificazione ASI , ritenendo sufficiente, ai fini della prova del buono stato di conservazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Il ricorso è infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 6-5, Sentenza n. 3837 del 15/02/2013) secondo cui l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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