Danno per usura psico-fisica in caso di prestazione lavorativa senza riposo settimanale - Cassazione sentenza n. 24180 del 2013La Corte di Cassazione sez. lavoro con la Sentenza n. 24180 depositata il 25 ottobre 2013 intervenendo in materia di riposo settimanale ha riconfermato che “In relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da “usura psico-fisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Nella prima ipotesi, il danno “sull’an” deve ritenersi presunto; nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale” (fra le molte sentenze in tal senso, cfr. Sez. L, n. 16398 del 20/08/2004 (Rv. 576013).”

Per cui la Corte Suprema confermava la sentenza della Corte di Appello in merito al ricorso avanzato da un lavoratore contro il proprio ex-datore di lavoro per il riconoscimento di un danno da usura psico-fisica, dovuto al fatto che questi veniva fatto lavorare spesso per sette giorni consecutivi senza riposi, nonché dei termini di prescrizione legati al caso.

I giudici di legittimità hanno precisato, in particolare, una differenza tra i possibili danni riconoscibili: da una parte il mero danno da usura psico-fisica, che va solamente accertato nel “quantum”, d’altra parte la lesione alla salute del lavoratore, che invece richiede prove rigorose sia dell’esistenza che del nesso causale con l’attività lavorativa. Sui termini di prescrizione, infine, i giudici hanno affermato la prescrizione quinquennale, qualora sussistano norme ad hoc che prevedono delle compensazioni economiche per l’attività lavorativa svolta di seguito senza riposo, ovvero decennale se non sono previste tali compensazioni.

Pertanto i giudici del palazzaccio affermano che “si è ritenuto in questi casi che la sussistenza del danno deve ritenersi presunta, il diritto non ha natura retributiva e si prescrive in dieci anni.”