La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 24259 depositata il 28 ottobre 2013 intervenendo in tema di risoluzione del rapporto di lavoro ha statuito che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo se il dipendente ha rifiutato il distacco presso l’azienda dove è stato esternalizzato il servizio a cui era adibito.
La vicenda ha riguardato un dipendente che si era rifiutato di essere distaccato presso una neo costituita società a cui era stato esternalizzato i servizi informatici successivamente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla mancanza in azienda di posizioni lavorative coerenti con il suo inquadramento.
Il dipendente impugnava il provvedimento di licenziamento intimatogli da un istituto di credito per giustificato motivo oggettivo. Il tribunale, in veste di giudice di lavoro, accoglieva la domanda del ricorrente. Avverso la decisione del giudice di prime cure il datore di lavoro proponeva ricorso alla Corte di Appello che riformava la sentenza di primo grado ritenendo provate l’esistenza della riorganizzazione aziendale, la mancanza, all’interno della nuova organizzazione, di una posizione lavorativa confacente al livello professionale del lavoratore e la volontà della Banca di adempiere all’obbligo del repechage (desumibile, quest’ultima, dalla offerta di prolungare il distacco presso la società alla quale erano stati affidati i principali servizi inerenti al sistema informatico o in alternativa di essere impiegato presso la filiale in mansioni corrispondenti alla sua qualifica).
Il dipendente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza del giudice di merito. Il ricorso era basato su quattro motivi di doglianza.
Gli Ermellini hanno ritenuto le doglianze del ricorrente infondate è pertanto hanno rigettato il ricorso. In particolare la Corte ha evidenziato in merito al al secondo motivo di censura del dipendente in relazione alla violazione degli articoli 3 e 5 della legge 604/1966 che “Non è vero che la Corte d’appello abbia preso in considerazione, come giustificato motivo di licenziamento, circostanze diverse da quelle indicate dalla società a motivazione del suo recesso. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il giudice dell’appello ha preso in esame proprio la ricorrenza delle ragioni indicate dal datore di lavoro come giustificatrici del recesso (e cioè, la mancanza di posizioni lavorative coerenti con la posizione e la qualificazione professionale del lavoratore), verificandone la sussistenza in ragione del riassetto organizzativo cui era stata sottoposta l’attività aziendale a seguito del processo di “estemalizzazione” delle principali attività del servizio informatico ed osservando, conclusivamente, che “al termine di questa operazione di estemalizzazione del servizi informatici, l’ufficio OSI”- e cioè l’ufficio Organizzazione e Sistemi Informatici, al quale era addetto il ricorrente prima del periodo di distacco presso la società lside — “si trovava ad occuparsi delle attività informatiche residuali e di quelle meramente gestionali-operative dei servizi forniti da Iside tramite i tre addetti ,.. cui erano affidati servizi ormai marginali, per i quali certamente la professionalità del ricorrente non era utile e, comunque, era in esubero rispetto alle necessità, già ampiamente colmate con i tre lavoratori sopra menzionati” ed ancora che “è risultato provato che l’esternalizzazione di tutti i principali servizi informatici rendeva eccessivamente ridondante una figura della preparazione tecnica del ricorrente, già, per il vero, sotto utilizzata fin dal 2003, in quanto le residue attività nel settore, comprese quelle di assistenza all’hosne banking, potevano essere espletate da tre dipendenti meno qualificati e che, nei due anni di distacco, avevano dimostrato di svolgere correttamente quel lavoro, rendendo non esigibile un nuovo riassetto per consentire il rientro del Damonti in quella posizione”.