CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2013, n. 23690
Tributi – Accertamento – Ispezioni e verifiche – Garanzie ex art. 12, Legge n. 212/2000 – Limiti
Svolgimento del processo
1. l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 17/32/10, depositata il 25 marzo 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di F.C., titolare della ditta individuale C.F., avverso tre avvisi di accertamento, relativi ad Irpef, Irap ed iva per gli esercizi 2000-02, per i quali egli aveva proposto tre distinti ricorsi, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il lasso di tempo intercorso tra la notifica del verbale di verifica della Guardia di Finanza svolta nei confronti del consorzio M. Consorzio per i Servizi Integrati, di cui la ditta era consorziata, e l’emissione dell’avviso di accertamento, era stato inferiore a quello previsto, sicchè esso non poteva dispiegare alcun rilievo nei riguardi del contribuente inciso, anche perché la decisione favorevole al consorzio stesso costituiva elemento determinante per i suoi assunti, che perciò rimanevano assorbiti. C. resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che in realtà il termine, peraltro ordinatorio, non poteva essere invocato dall’appellato, posto che la verifica della polizia tributaria era stata svolta nei confronti di un soggetto terzo, e cioè il consorzio. Bastava soltanto che il relativo verbale fosse stato allegato ai diversi avvisi di accertamento emessi nei riguardi dell’odierno contribuente, come pure che eventualmente esso fosse stato riprodotto negli stessi atti impositivi, mentre precisamente esso appunto era stato integralmente allegato nella fattispecie in esame.
Il motivo è fondato. Infatti in tema di accertamento tributario, le garanzie previste dall’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono al terzo, a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16354 del 26/09/2012).
Inoltre – “ad abundantum” – appare comunque opportuno aggiungere che la notifica dell’avviso di accertamento primo dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 non ne determina in assoluto la nullità, atteso la natura vincolata dell’atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda, considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, e restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa tanto in via amministrativa con il ricorso all’autotutela, quanto alla via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 16992 del 05/10/2012, n. 21103 del 2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizio di omessa motivazione, giacchè il giudice di appello non enunciava adeguatamente il percorso argomentativo, attraverso il quale perveniva al giudizio espresso se non soltanto in modo apparente ed apodittico.
Si tratta all’evidenza di censura, che ancorchè fondata, tuttavia rimane assorbita dal motivo come prima esaminato.
4. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice “a quo”, il quale dovrà attenersi al suindicato principio di diritto, posto che la causa non può essere decisa nel merito, atteso che occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2, c.p.c.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, altra sezione per nuovo esame.
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