Corte di Cassazione sentenza n. 11448 del 06 luglio 2012
LAVORO SUBORDINATO – IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI – PREVIDENZA SOCIALE – ASSUNZIONI – LSU – DISOCCUPAZIONE – INTEGRAZIONE SALARIALE
massima
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L’art. 1 D.Lgs. 1° dicembre 1997 n. 468, definisce come lavori socialmente utili quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel decreto medesimo e compatibilmente con l’equilibrio del locale mercato del lavoro, ma deve trattarsi di servizi o anche lavori pubblici che non siano stati in precedenza dati in appalto o in concessione e che il mercato dimostri, sulla base di un esame della situazione di fatto, di non essere in condizione di svolgere o di non voler comunque svolgere per ragioni economiche connesse alla stessa logica del mercato.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.
1. La Corte di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di (omissis) all’adeguamento dell’assegno percepito quale addetta a lavori di pubblica utilità secondo la normativa applicabile in caso di persone addette a lavori socialmente utili (rivalutazione dell’assegno Decreto Legislativo n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 8, e incremento dell’assegno a lire 850.000 mensili stabilito con decorrenza 1° gennaio 1999 dalla Legge n. 144 del 1999, art. 45).
2. L’Inps ricorre per cassazione. Il (omissis) non si è costituito.
3. Il ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, sostiene che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del Decreto Legislativo n. 280 del 1997, resta fissato nella misura stabilita dal Decreto Legge n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella Legge n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo “statico” – operato dal predetto Decreto Legislativo n. 280 del 1997, art. 3, comma 3, e non è dunque suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 468 del 1997, art. 8, e la Legge n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 – previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente.
4. Il ricorso e qualificabile come manifestamente infondato, sulla base del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 1461/2011 (ed altre conformi, quali Cass. n. 1462 e 1463 del 2011), secondo cui: “In tema di lavori socialmente utili, il Decreto Legislativo n. 468 del 1997, art. 1, fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servici di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili – e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal Decreto Legislativo n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui al Decreto Legislativo n. 468 del 1997, art. 2 – che delinea i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità” – e quello di cui al Decreto Legislativo n. 280 del 1997, art. 3 – diretto ad individuare i “lavori di pubblica utilità” in funzione della “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego – si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché che l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati dalla Legge n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal Decreto Legislativo n. 280 del 1997″.
5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.