Corte di Cassazione sentenza n. 11445 del 06 luglio 2012

LAVORO (RAPPORTO DI) – PREVIDENZA SOCIALE – CONTRIBUTI – PRESTAZIONI INTEGRATIVE – PREVIDENZA INTEGRATIVA DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

massima

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In materia di contribuzione previdenziale, l’art. 64, comma 5, della L. 144/1999 si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due percento con la stessa introdotto si applica, a decorrere dal 1° ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio; deve, invece, escludersi l’applicabilità del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la predetta data.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) contro l’Inps, diretta all’accertamento dell’illegittimità della imposizione da parte dell’istituto, di cui era dipendente, di un contributo di solidarietà del 2% sull’ammontare della retribuzione corrispostale, in riferimento alla Legge n. 144 del 1999, art. 64, comma 5.

2. La lavoratrice ricorre per cassazione deducendo la violazione della Legge n. 144 del 1999, art. 64, comma 5. L’Inps ha depositato procura difensiva in calce al ricorso.

3. Il ricorso risulta qualificabile come manifestamente infondato, alla luce della sopravvenuta norma di interpretazione autentica (Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111) e tenute presenti le considerazioni formulate in occasione di altre recenti decisioni di questa Corte a proposito della valutabilità di tale ultimo intervento normativo dal punto di vista dei principi costituzionali e della Carta europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 22973/2011, che ha enunciato il principio secondo cui “è manifestamente infondata, con riferimento all’art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1 la questione di costituzionalità relativa al Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui “le disposizioni di cui alla Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio”, e che prevede che “in questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa”. Difatti, come enunciato dalla sentenza n. 257 del 2011 della Corte costituzionale, non viola i principi regolatori del giusto processo l’intervento legislativo d’interpretazione autentica che accolga una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo, con la finalità di superare un’incertezza oggettiva derivante dall’ambiguità del tenore letterale della norma, senza incidere su situazioni giuridiche soggettive definitivamente acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza dei giudici nazionali”, ed altre sentenze e ordinanze in termini analoghi).

Si compensano tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della problematicità delle questioni dibattute nel contesto dello ius superveniens costituito dalla citata disposizione di interpretazione autentica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.