La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 44211 depositata il 29 ottobre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che il Gip è autorizzato al proscioglimento dell’imputato, nei cui confronti il PM abbia chiesto l’emissione del decreto penale di condanna, solo nell’ipotesi di esiguità dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro e non l’occasionalità del mancato pagamento dei contributi.
Gli Ermellini con la sentenza in commento ha accolto il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello avverso l’ordinanza del Gip che aveva dichiarato il non luogo a procedere, per il reato previsto dall’art. 2, comma 1, del Dl n. 463 del 1983, perché il fatto non costituisce reato.
La tesi del Pg, è stata ritenuta dalla Corte corretta, secondo cui il proscioglimento è stato illegittimamente pronunciato in quanto non si poteva prescindere dal “dato certo dell’omesso versamento delle ritenute e dalla avvenuta ricezione della contestazione dell’accertamento”.
I giudici di legittimità hanno ricostruito il quadro normativo secondo cui “il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nel cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche per la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, ipotesi alle quali, prima del dibattimento, non essendo stata la prova ancora assunta, I’art. 129 c.p.p. non consente venga attribuito valore processuale”.
Inoltre i giudici Supremi aggiungono che “il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta”.
Nella fattispecie il Gip era giunto a dichiarare non doversi procedere ritenendo “incerta e comunque non dimostrata la volontà dell’imputata di commettere l’appropriazione sulla base … dell’esiguità della somme non versate e della occasionalità”.
La Corte Suprema, invece, per la configurabilità del reato è richiesto il mero dolo generico, caratterizzato dalla mera coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute.