Danno da demansionamento: non sussite per incarichi dirigenziali a termine - Cassazione sentenza n. 24035 del 2013La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 24035 depositata il 23 ottobre 2013 intervenendo in materia di demansionamento ha affermato che alla qualifica dirigenziale non è applicabile la disciplina dell’art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore), risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica.

La vicenda ha riguardato un Comandante di un Corpo di Polizia Municipale, inquadrato nella categoria dirigenziale, che veniva assegnato ad altro incarico riguardante lo studio e ricerca nell’ambito di competenza del settore sviluppo economico, in dettaglio, della pianificazione delle attività relative alle pubbliche affissioni e al settore pubblicitario, dell’impostazione e del coordinamento di alcune grandi manifestazioni e dello studio del controllo sulle attività della distribuzione commerciale in relazione alle regole di trasparenza del mercato.

Il dirigente ricorreva avverso tale provvedimento al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, a cui il lavoratore domandava il risarcimento del danno relativo al demansionamento asseritamente subito per effetto della sottrazione delle mansioni di Comandante del Corpo di Vigili Urbani. Il tribunale accoglieva la richiesta del lavoratore. Avverso la sentenza del giudice di prime cure il Comune ricorreva alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado in riforma della sentenza impugnata rigettavano le richieste del lavoratore. In particolare i giudici della corte distrettuale evidenziavano che “il caso non concerneva una ipotesi di rimozione dall’incarico, ma riguardava il mancato conferimento, o rinnovo, di un incarico, onde non era ammissibile la tutela di un diritto nel senso invocato, rientrando il mancato rinnovo nelle prerogative datoriali. Non poteva ritenersi applicabile la disciplina dell’art.2103 c. c., ma la tutela della professionalità doveva ritenersi garantita dall’art. 56 L. 29/93, che stabiliva l’obbligo di adibire il dipendente a mansioni equivalenti, non essendo consentito ritenere che lo ius variandi potesse esercitarsi solo in presenza di mansioni sovrapponibili. Del resto – secondo il giudice del gravame – nel provvedimento sindacale di assegnazione dell’incarico si faceva riferimento alla pregressa ultradecennale esperienza in settori diversi e l’assegnazione di incarico di consulenza era pienamente legittimo e conforme al dettato del comma 10 dell’art. 19 del d. Igs 29/93.” 

Per la cassazione della decisione il dipendente ricorre alla Corte Suprema con tre motivi di doglianza.

Gli Ermellini confermano quanto affermato dai giudici dei merito ritenendo che non sussiste il danno da demansionamento nel caso in cui vengano conferite nuove e non inferiori mansioni anche se si tratta di un incarico dirigenziale nell’ambito pubblico, per di più giunto a scadenza.

Nel caso di specie il dirigente svolgeva le funzioni inerenti alla qualifica, solo per effetto del conferimento a termine di un incarico dirigenziale, cosicché, alla scadenza dello stesso, può essere destinato a qualunque altro incarico, nel rispetto dei procedimenti e criteri dettati da norme o da atti di autolimitazione della discrezionalità.

La stessa Corte confermando il suo orientamento osserva che  in tema di incarichi dirigenziali, la disciplina del lavoro pubblico non è compatibile con il precetto dettato dall’articolo 2103, codice civile, sia nella parte in cui attribuisce la prestatore di lavoro il diritto di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, sia in quella che impedisce la destinazione a compiti non equivalenti agli ultimi espletati e vieta in ogni caso diminuzioni della retribuzione.