La Corte di Cassazione sezione Tributaria con la sentenza n. 23314 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in tema contabilizzazione di costo relativi ad operazioni inesistenti ha statuito che i costi afferenti a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili dal reddito a condizione che risultino integrati i requisiti ordinariamente previsti dal TUIR per la deduzione dei componenti negativi di reddito, quali l’effettività, l’inerenza, la competenza, la certezza e la determinatezza. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23314 di ieri.
La vicenda ha riguardato una società esercente l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici a cui, in seguito ad una verifica fiscale e redazione di un p.v.c., veniva notificato un avviso di accertamento con il quale contestava alla società la contabilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, rettificava alcuni valori di ammortamento e disconosceva la deducibilità di alcuni costi non di competenza. L’avviso di accertamento veniva notificato anche alla società siffatto avviso veniva notificato anche a R.S., l.r. quale autore materiale delle violazioni ex art 11 d.lgs 472/1997.
Entrambi i contribuenti proposero, avverso l’atto impositivo, ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che previa riunione degli stessi, con sentenza 20-07-2003, li accoglieva parzialmente, confermando solo le riprese a tassazione relative ai costi non di competenza ed alla rettifica di alcuni valori di ammortamento.
L’Amministrazione Finanziaria propose ricorso contro la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici della CTR respinsero il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. In particolare i giudici di appello rilevavano che le operazioni erano inesistenti solo sul versante soggettivo, mentre non vi era prova di operazioni oggettivamente fittizie; al contrario, parte delle merce acquistata (rottami metallici) risultava giacente nel magazzino della società; di conseguenza, doveva ritenersi che la compravendita/scambio di merce fosse realmente avvenuta e che legittimamente la società aveva dedotto i costi relativi alle fatture “soggettivamente inesistenti”.
L’Agenzia delle Entrate propose, avverso la decisione del giudice di merito, ricorso, basandolo su tre motivi di censure, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno accolto parzialmente le doglianze dell’Ufficio. Infatti per i giudici di legittimità va “condiviso il principio, di recente affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma quarto bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma primo, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta “frode carosello”, anche per l’ipotesi che l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” (Cass. 10167/2012; conf. 3258/2013).”