CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2013, n. 24366
Tributi – Processo tributario – Procedimento – Sentenza – Azione revocatoria – Presupposti
Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche n. 47/04/10, depositata il 23 marzo 2010, con la quale, rigettato il ricorso per revocazione contro la decisione della medesima n. 19/04/08, pubblicata l’11.3.2008, tale pronuncia veniva ritenuta in sostanza corretta. La medesima a sua volta riguardava l’opposizione della società I. srl., relativa all’avviso di accertamento delle imposte Irpeg, Iva ed Irap per il 1999, per mancata contabilizzazione di operazioni commerciali, ed omessa emissione di fattura, anche se tuttavia conteneva l’indicazione della contestazione della sanzione solamente però nell’intestazione, e cioè nel frontespizio. In particolare il giudice della revocazione medesima osservava che in realtà non era dato ravvisare alcuna ipotesi di errore revocatorio in tutto il corpo di quella sentenza impugnata, trattandosi soltanto di quello materiale, consistente nella errata formulazione dell’intestazione stessa, atteso che tutta la parte restante del testo invece attiene esclusivamente all’avviso di accertamento delle imposte che si assumevano evase, e non piuttosto al trattamento sanzionatorio; errore peraltro dovuto al fatto che entrambi gli avvisi, e cioè quello della contestazione e l’altro dell’accertamento, erano stati trattati e decisi nella stessa udienza del 12.2.2008 anche se con processi separati.
La I. resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che la sentenza n. 20 riportava nel frontespizio l’indicazione delle imposte che si assumevano evase, ma nel corpo di essa era stato trattato soltanto il contenzioso avente ad oggetto la sanzione .
Il motivo è infondato, dal momento che esattamente il giudice della revocazione metteva in evidenza che la decisione in argomento concerneva in realtà solo il tema della pretesa fiscale concernente le imposte, e non piuttosto il trattamento sanzionatorio afferente alla pretesa evasione, e che la relativa indicazione della sanzione nel frontespizio della sentenza costituiva un mero errore materiale, il quale non può essere corretto ovviamente con il procedimento revocatorio, il cui presupposto attiene invece alla trattazione di un tema del tutto differente da quello esaminato.
3. Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in €100,00(cento) per esborsi ed €2.000,00(duemila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed accessori di legge.
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