Cessata materia del contendere: presupposti - Cassazione ordinanza n. 24738 del 2013La Corte di Cassazione sezione Tributaria con l’ordinanza n. 24738 depositata il 4 novembre 2013 intervenendo in tema di cessazione della materia del contendere ha statuito che occorre operare una distinzione tra atti esecutivi presupponenti ed atti presupposti tributari (che costituiscono una “specie” della categoria “provvedimenti amministrativi”). 

Per cui consegue che il c.d. “sgravio” della cartella di pagamento disposto dal fisco in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente – atto che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione – non produce, sic et simpliciter, alcun effetto sull’avviso di liquidazione, dal momento che tale atto prodromico deve essere annullato in autotutela affinché il contribuente non sia più sottoposto alla pretesa impositiva “tout court”.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio disposto dall’ufficio. I giudici di legittimità hanno bacchettato la Commissione Tributaria Regionale affermando che è incorsa nella violazione dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere in considerazione dell’avvenuto sgravio, in assenza di atti precisi e univoci di acquiescenza.

Pertanto la Commissione Tributaria Regionale a cui è stata rinviata la controversi dovrà decidere alla stregua del principio di diritto secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano tale conclusione al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale”. 

Quando invece la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, “non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la condanna dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo a una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa; b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell’attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell’azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole” (cfr. Cass. n. 11962 del 2005). 

I giudici del Palazzaccio hanno chiamato anche un altro principio consolidatosi della stessa Corte in base al quale “lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria in ottemperanza della sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente (comportamento che può trovare giustificazione nella mera volontà di evitare le eventuali spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione) non produce, di per sé solo, alcun effetto sull’avviso di liquidazione, nel caso in cui tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela (cfr. Cass. n. 24064 del 2012)”.