La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23692 depositata il 18 ottobre 2013 intervenendo in materia di decadenza del ruolo e cartelle di pagamento ha statuito che le modificazioni dell’atto costitutivo delle società, in particolare della denominazione sociale o dell’oggetto sociale, come nella specie, non determinano l’estinzione dell’ente e la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico.
La vicenda ha visto protagonista una società a cui veniva notificata una cartella di pagamento per Iva, Irpef ed Irap inerente al periodo di imposta 2001. Il contribuente avverso la cartella di pagamento proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del contribuente. Il concessionario proponeva appello principale inanzi alla Commissione Tributaria Regionale, mentre l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente depositavano separati appelli incidentali.
I giudici di appello confermarono la sentenza dei giuidici di prime cure rigettando l’appello principale e i dua appelli incidentali. Nella sentenza i giudici della CTR evidenziano “che l’iscrizione a ruolo e l’emissione dell’atto esecutivo erano intempestive, essendo questo stato notificato il 2.1.2008, nonostante che il relativo termine fosse invece scaduto il 31.12.2006, con la conseguenza che ormai gli enti impositori erano incorsi in decadenza, posto che la precedente cartella di pagamento era rimasta inefficace per non essere stata posta in esecuzione, mentre la successiva non poteva essere spiccata.”
L’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza dei giudici di appello inanzi alla Corte Suprema basando il ricorso su due motivi di censura. Il concessionario ed il contribuente a loro volta hanno svolto rispettivamente ricorsi incidentali, affidati quello della prima a cinque motivi, e l’altro della seconda, peraltro condizionato limitatamente all’agenzia delle entrate, ad un unico plurimo mezzo.
Gli Ermellini riuniscono i tre ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. ed accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. I giudici hanno affermato che la modifica del’atto costitutivo comporta “il mero mutamento dell’organizzazione della società stessa, costituisce un “principio informatore della materia”, con la conseguenza che il rapporto tributario con la società ormai si era reso definitivo, a prescindere dall’emissione di una seconda cartella ovvero di avviso di mora o di atto di intimazione per l’esecuzione, senza che perciò un identico provvedimento come il primo, tempestivamente emesso, e divenuto definitivo, potesse modificare la situazione fiscale delle parti, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 24089 del 29/12/2004, n. 17066 del 2003).”